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CULTURA E GIUSTIZIA
 

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La tutela della privacy nei luoghi di lavoro

Post n°2378 pubblicato il 30 Agosto 2019 da antonioi0

Fermo restando che i giudizi e le valutazioni conclusive che determinino ad esempio l’attribuzione di un beneficio o di una progressione in carriera sono comunque sempre sindacabili in giudizio se non rispondenti a criteri obiettivi e conformi ai principi di correttezza e buona fede , a risolvere il contrasto è intervenuto il comma 4 dell’art. 8 del Codice che, seppure con enunciazione un po’ involuta, ha disposto che con riguardo ai dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo non è possibile ottenere né la rettificazione né l’integrazione. In tal modo si è implicitamente affermato che possono essere esercitati gli altri diritti e dunque il diritto di accesso.

Aggiunge poi la norma che tali limiti, impossibilità di chiedere la rettificazione o l’integrazione, sono estesi anche all’indicazione “di condotte da seguire o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento”.

In sostanza nel distinguere comunque tra valutazioni trasfuse in giudizi (leggi ad esempio le note di qualifica annualmente redatte) e valutazioni che pur espresse non risultino ancora esternate si conferma, e d’altronde mi sembra che risponda ad un principio di civiltà giuridica, il diritto del lavoratore non solo a conoscere le note di qualifica che lo riguardano ma anche tutto ciò che concorre a formarle, posto che anche le valutazioni presupposte sono qualificabili come dati personali del dipendente, inoltre, per quanto è dato comprendere, tale diritto di accesso può essere esercitato anche nel corso del procedimento valutativo e prima della sua conclusione.

In conclusione allo stato si può affermare che, una volta che il procedimento valutativo si sia concluso, il lavoratore ha senz’altro diritto a conoscere sia i giudizi che gli elementi di fatto a lui riferibili e raccolti dal datore di lavoro. Inoltre, a prescindere dalla possibilità o meno di modificare il giudizio complessivo conseguito (possibilità che certamente escluderei in sede per così dire amministrativa), mi sembra al contrario che dalla norma novellata possa trarsi la conclusione che alcuni dati (vedi ad esempio le statistiche del lavoro svolto oppure i giorni di assenza…) che pure concorrono alla formazione del giudizio siano suscettibili, in quanto oggettivi, di essere sia rettificati che integrati.

Resta ambigua la possibilità di accedere a dati ancora in una fase di formazione e tuttavia, stante il dettato della norma richiamata, sono incline a ritenere che ciò sia possibile sempre con il limite del solo accesso e senza che ciò limiti in alcun modo l’invocato ‘diritto alla libertà’ di pensiero del datore di lavoro, poiché il diritto dell’interessato a conoscere dati che lo riguardano non comporta di per sé il diritto ad ottenere una rettifica di dati personali riportati all’interno di valutazioni rimesse al discrezionale apprezzamento del datore di lavoro”

Potrebbe essere opportuno poi, ai fini di un adeguato bilanciamento tra gli opposti interessi, prevedere la possibilità per il lavoratore interessato di potere fare inserire, accanto alla valutazione, una propria dichiarazione dalla quale emergano i motivi di contestazione del giudizio e che quindi consenta a chi l’utilizzi di tenere conto di un altro punto di vista. Ma questi accorgimenti costituiscono proprio il terreno su cui le associazioni di categoria confrontandosi sia col Garante che con gli interessati potranno incidere dettando norme di dettaglio sui comportamenti da tenere da parte datoriale per un corretto e lecito trattamento dei dati personali dei dipendenti.


cfr. Cass. s.l. 9.1.2001 n. 206 relativamente al riconoscimento di un beneficio economico contrattualmente collegata al conseguimento di un giudizio di “ottimo” e più di recente Cass. n. 9898/2003


Garante per la protezione dei dati personali, Relazione 2001, Roma, 2002, 45 ss.

 

 
 
 
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