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I controlli esterni: la Corte dei conti

Post n°3128 pubblicato il 12 Luglio 2021 da antonioi0

La Corte dei conti esercita il controllo di gestione sugli enti locali, così come previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, agendo quale garante imparziale economico-finanziario del settore pubblico e senza che vi siano commistioni fra attività di controllo ed attività giurisdizionale.

Dal punto di vista funzionale, l’attività della Corte riguarda tutte le amministrazioni pubbliche ed è diretta ad assicurare il rispetto degli equilibri finanziari e la corretta gestione delle risorse.

L’art. 3 della legge n. 20/1994 attribuisce alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione di tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali e le università, al fine di accertare la rispondenza dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge.

La norma definisce poi il rapporto tra il controllo esterno e i controlli interni.

Il c. 4 dell’art. 3 predetto, prevede che il controllo sulla gestione debba, da un lato, «verificare […] il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione» e, dall’altro, essere svolto «anche in base all’esito di altri controlli».

Il successivo comma 7, stabilisce poi che le relazioni della Corte debbano contenere valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

Il sistema dei controlli sulla gestione degli Enti locali è disciplinato essenzialmente dagli art. 2 e 9 del regolamento 16 giugno 2000, approvato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa.

L’art. 2 ha istituito in ogni Regione a statuto ordinario, una Sezione regionale di controllo, avente sede nel capoluogo, composta da un Presidente di Sezione e da almeno tre magistrati assegnati dal Collegio di presidenza.

La Sezione regionale di controllo esercita il controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e verifica il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione (art. 3, commi 4, 5 e 6 legge n. 20/1994).

La posizione della Corte dei conti a seguito dell’approvazione della legge n. 131 del 2003 è stata rafforzata poiché risulta espressamente stabilito che anche gli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) siano sottoposti alla verifica che della Corte dei conti (art. 7, comma 7).

E’ stato previsto che le sezioni regionali vengano integrate da due componenti designati dalla Regione e dal Consiglio delle Autonomie al fine di realizzare un sistema di controllo e verifica ispirato ai principi di collaborazione, di indirizzo e di guida nella gestione del bilancio.

E’ stato previsto, inoltre, dall’art. 7, comma 8, prevede che le Regioni e gli enti locali, di norma tramite il consiglio delle autonomie locali possano chiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza e della efficacia dell’azione amministrativa e pareri in materia di contabilità pubblica.

Il nuovo dettato dell’art. 227 del testo unico sugli enti locali ha stabilito che ogni ente debba trasmettere telematicamente alla Sezione Autonomie il rendiconto completo di allegati, delle informazioni relative al rispetto del patto di stabilità, nonché dei certificati del conto preventivo e consuntivo.

La legge 30 dicembre n. 2004, n. 311 (legge finanziaria per l’anno 2005), ai commi 11 e 42 del suo unico articolo, ha dettato disposizioni concernenti l’affidamento degli incarichi di

studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all’amministrazione.

I commi citati prevedono precisamente che l’affidamento di incarichi senza il rispetto delle previsioni legislative costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale e

dispongono la trasmissione alla Corte dei conti degli atti di conferimento.

Poiché potevano sorgere dubbi in ordine a quale Sezione della Corte dei conti dovessero essere inviati predetti atti sono intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di

 

controllo le quali, oltre a chiarire quali siano gli organi competenti, hanno altresì fornito ulteriori preziose precisazioni (Adunanza del 15 febbraio 2005, n. 6/contr).

 
 
 
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