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« "BIMBI BRAVI A SCUOLA”"BIMBI BRAVI A SCUOLA” »

Responsabilità amministrativa: profili sostanziali e processuaLI

Post n°3153 pubblicato il 10 Agosto 2021 da antonioi0

Le Sezioni Riunite hanno preliminarmente precisato che:

a) le tipologie di incarico individuate dalla norma hanno un contenuto dell’atto di

conferimento che coincide con quello relativo al contratto di prestazione d’opera intellettuale,

disciplinato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile (come gli studi di questioni inerenti

all’attività dell’amministrazione, quelli per l’elaborazione di schemi d atti e leggi, le

consulenze legali, i pareri e le valutazioni);

b) per valutare in concreto se un incarico rientri nella previsione normativa, occorre

considerare il contenuto dell’atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale

adoperata dal medesimo;

c) non rientrano nella previsione normativa:

- gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge (come la

rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell’amministrazione, i servizi per cui esistono uffici

o strutture ad hoc, gli appalti e le esternalizzazioni;

- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (salvo che, per il contenuto, non

rientrino nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza); questi incarichi

si collocano in una «posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico

professionale, e il lavoro subordinato» e sono «utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie

del funzionamento delle strutture amministrative», differenziandosi quindi dagli incarichi

esterni.

Le Sezioni Riunite hanno altresì chiarito a quali Sezioni di controllo devono essere

inviati gli atti:

a) Atti delle amministrazioni centrali dello Stato: Sezione centrale di controllo sulla

gestione delle Amministrazioni dello Stato;

25

b) Atti di enti controllati: Sezioni di controllo sugli enti;

c) Atti di amministrazioni decentrate dello Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità

montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, camere di commercio, industria e

agricoltura, enti pubblici regionali non economici: Sezioni regionali di controllo.

E’ stato confermato l’obbligo di denunzia alla Procura della Corte dei conti posto dalla

legge a carico degli organi amministrativi e di controllo interno.

Gli atti di conferimento degli incarichi devono recare il parere attestante la copertura e il

mancato superamento del tetto da parte degli uffici finanziari.

Gli enti locali possono conferire incarichi di collaborazione solo rispettando rigidi

vincoli di carattere procedurale.

I vincoli previsti sono: obbligo di motivazione, in particolare in riferimento all’assenza

di analoghe professionalità all’interno dell’ente ovvero al ricorrere di circostanze di tipo

straordinario.

La Sezione di controllo della Regione Toscana ha fornito chiare indicazioni in ordine

alla distinzione tra attività di consulenza e collaborazione con la deliberazione n. 6 del 2005

(che viene allegata per essere meglio commentata)

Da ultimo merita segnalare le modalità con le quali la Sezione di controllo per la

Lombardia ha attivato alcuni sistemi di controllo. A questo proposito è stata approvata la

deliberazione n. 2 del 24 settembre 2004, con la quale è stato precisato che:

L’articolo 1, comma 5, del decreto – legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con la

legge 30 luglio 2004, n. 191, ha inserito, nel testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, l’articolo 198 – bis, disponendo che le

strutture operative, alle quali sono assegnate presso gli enti locali, le funzioni di

controllo di gestione devono comunicare i risultati delle verifiche eseguite, oltre che

agli amministratori e ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti.

La norma completa quella dell’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n.

131 che ha attribuito alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la

verifica del funzionamento dei controlli interni degli enti locali, infatti, l’obbligo

dell’invio alla Corte dei conti delle relazioni delle strutture addette al controllo di

gestione, permette alle Sezioni regionali di conoscere tempestivamente i risultati del

controllo di gestione degli enti locali e di disporre perciò d'importanti documenti per

 

la verifica della “sana gestione finanziaria” delle province e dei comuni.

 
 
 
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