|
Creato da antonioi0 il 05/02/2009
CULTURA E GIUSTIZIA
|
| « "BIMBI BRAVI A SCUOLA” | "BIMBI BRAVI A SCUOLA” » |
Responsabilità amministrativa: profili sostanziali e processuaLI
Post n°3153 pubblicato il 10 Agosto 2021 da antonioi0
Le Sezioni Riunite hanno preliminarmente precisato che: a) le tipologie di incarico individuate dalla norma hanno un contenuto dell’atto di conferimento che coincide con quello relativo al contratto di prestazione d’opera intellettuale, disciplinato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile (come gli studi di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione, quelli per l’elaborazione di schemi d atti e leggi, le consulenze legali, i pareri e le valutazioni); b) per valutare in concreto se un incarico rientri nella previsione normativa, occorre considerare il contenuto dell’atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata dal medesimo; c) non rientrano nella previsione normativa: - gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge (come la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell’amministrazione, i servizi per cui esistono uffici o strutture ad hoc, gli appalti e le esternalizzazioni; - i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (salvo che, per il contenuto, non rientrino nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza); questi incarichi si collocano in una «posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato» e sono «utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative», differenziandosi quindi dagli incarichi esterni. Le Sezioni Riunite hanno altresì chiarito a quali Sezioni di controllo devono essere inviati gli atti: a) Atti delle amministrazioni centrali dello Stato: Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato; 25 b) Atti di enti controllati: Sezioni di controllo sugli enti; c) Atti di amministrazioni decentrate dello Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, camere di commercio, industria e agricoltura, enti pubblici regionali non economici: Sezioni regionali di controllo. E’ stato confermato l’obbligo di denunzia alla Procura della Corte dei conti posto dalla legge a carico degli organi amministrativi e di controllo interno. Gli atti di conferimento degli incarichi devono recare il parere attestante la copertura e il mancato superamento del tetto da parte degli uffici finanziari. Gli enti locali possono conferire incarichi di collaborazione solo rispettando rigidi vincoli di carattere procedurale. I vincoli previsti sono: obbligo di motivazione, in particolare in riferimento all’assenza di analoghe professionalità all’interno dell’ente ovvero al ricorrere di circostanze di tipo straordinario. La Sezione di controllo della Regione Toscana ha fornito chiare indicazioni in ordine alla distinzione tra attività di consulenza e collaborazione con la deliberazione n. 6 del 2005 (che viene allegata per essere meglio commentata) Da ultimo merita segnalare le modalità con le quali la Sezione di controllo per la Lombardia ha attivato alcuni sistemi di controllo. A questo proposito è stata approvata la deliberazione n. 2 del 24 settembre 2004, con la quale è stato precisato che: “L’articolo 1, comma 5, del decreto – legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con la legge 30 luglio 2004, n. 191, ha inserito, nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, l’articolo 198 – bis, disponendo che le strutture operative, alle quali sono assegnate presso gli enti locali, le funzioni di controllo di gestione devono comunicare i risultati delle verifiche eseguite, oltre che agli amministratori e ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti. La norma completa quella dell’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 che ha attribuito alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica del funzionamento dei controlli interni degli enti locali, infatti, l’obbligo dell’invio alla Corte dei conti delle relazioni delle strutture addette al controllo di gestione, permette alle Sezioni regionali di conoscere tempestivamente i risultati del controllo di gestione degli enti locali e di disporre perciò d'importanti documenti per
la verifica della “sana gestione finanziaria” delle province e dei comuni. |

Inviato da: cassetta2
il 01/09/2022 alle 18:29
Inviato da: What weather today
il 06/04/2022 alle 14:56
Inviato da: cp2471967
il 19/07/2021 alle 15:10
Inviato da: tempestadamore_1967
il 20/01/2021 alle 09:56
Inviato da: saltur
il 01/07/2020 alle 23:44