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Creato da antonioi0 il 05/02/2009
CULTURA E GIUSTIZIA
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RESPONSABILITAì AMMINISTRATIVA
Post n°3173 pubblicato il 29 Agosto 2021 da antonioi0
L’uso delle relazioni, da parte delle Sezioni regionali, dovrà avvenire secondo il procedimento prescritto, per l’esercizio del controllo sulla gestione della Corte dei conti, dall’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, richiamato dall’articolo 148 del testo unico n. 267/2000, e dal “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti” approvato con deliberazione delle Sezioni riunite 16 giugno 2000, modificata con la deliberazione 3 luglio 2003. La Sezione ritiene, pertanto, nel rispetto delle disposizioni citate, di stabilire le seguenti procedure per l’attuazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto – legge n. 168/2004. Il presidente della Sezione assegnerà ai magistrati le undici province della Lombardia e i rispettivi comuni. Il magistrato istruttore, ricevute dalla segreteria le relazioni: 1) accerterà se le strutture della provincia e dei comuni, che gli sono stati assegnati, abbiano ottemperato all’obbligo di comunicare alla Corte le loro relazioni. Nel caso d’omissioni, dopo gli accertamenti opportuni sugli eventuali disguidi o altri motivi di ritardo, riferirà alla Sezione affinché la medesima provveda alla segnalazione dell’inadempienza ai rispettivi consigli; 2) se, dall'esame delle relazioni, rilevi situazioni che possano compromettere l’equilibrio finanziario dell’ente, riferirà alla Sezione, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, affinché la medesima possa provvedere alle segnalazioni opportune al rispettivo consiglio; 3) potrà ricavare, dalle medesime, elementi da offrire alla Sezione per l’elaborazione del programma annuale del controllo. La Sezione passa poi ad esaminare i problemi derivanti dall’attuazione del successivo comma 9 dell’articolo 1 del decreto – legge n. 168/2004. L’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” permette alle amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, le province e i comuni, di conferire incarichi “ad esperti di provata competenza” per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio. La disposizione, poiché l’incarico comporta una spesa aggiuntiva a quella prevista per il personale dell’ente, deve essere applicata in casi eccezionali e la giurisprudenza della Corte dei conti ha elaborato i seguenti criteri, per valutare la legittimità del conferimento dell’incarico: a) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione; b) inesistenza, all’interno della propria organizzazione amministrativa, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare attraverso una reale ricognizione; c) specifica indicazione dei contenuti e dei criteri di svolgimento dell’incarico; d) indicazione della durata dell’incarico; e) proporzione fra i compensi corrisposti all’incaricato e l’utilità conseguita dall’amministrazione. La giurisprudenza della Corte dei conti è stata puntualmente richiamata e ha costituito il fondamento della circolare 15 giugno 2004, n. 4/04, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 203 del 30 agosto 2004, che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha diramato a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, le province e i comuni. Per contenere la spesa corrente delle amministrazioni pubbliche, aumentata anche a causa del ricorso frequente e ingiustificato al conferimento d’incarichi esterni, l’articolo 1, comma 9, del decreto – legge n. 168/2004, convertito con la legge n. 191/2004, ha ora stabilito, per tutte le amministrazioni pubbliche, comprese regioni, province e comuni, escluse le università e gli enti di ricerca, un limite alla spesa per gli incarichi di studio e consulenza, che non può superare la spesa media sostenuta nel biennio 2001 – 2002, ridotta del 15 per cento. Ha poi disposto, recependo le indicazioni della giurisprudenza, che il conferimento degli incarichi di studio o di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato ed “è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari”. Il conferimento dell’incarico deve, in ogni caso, essere comunicato agli organi di controllo dell’ente e agli organi di revisione. Il conferimento di incarichi, in assenza dei presupposti prescritti, costituisce illecito disciplinare e comporta responsabilità amministrativa. Lo stesso articolo 1, comma 9, ha considerato anche il fenomeno, recente e in progressivo sviluppo, della costituzione di società a capitale pubblico per l’affidamento della gestione di servizi pubblici, presso quelle società è frequente il ricorso ad incarichi e consulenze con aggravio, non sempre giustificato, per i rispettivi bilanci. Ha disposto perciò che i principi sulla limitazione del ricorso agli incarichi debbano applicarsi anche alle società a totale partecipazione pubblica, tuttavia, poiché le società di capitali, benché a partecipazione pubblica, sono disciplinate dal codice civile, l’articolo citato ha imposto alle amministrazioni pubbliche di inviare alle società, nell’esercizio dei poteri dell’azionista, le opportune direttive per conformarsi ai principi della legge. Le direttive devono essere preventivamente
comunicate alla Corte dei conti. |

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