Creato da antonioi0 il 05/02/2009
CULTURA E GIUSTIZIA
 

Area personale

 

Archivio messaggi

 
 << Maggio 2026 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 
Citazioni nei Blog Amici: 2
 

FACEBOOK

 
 

I miei link preferiti

 
Citazioni nei Blog Amici: 2
 

Archivio messaggi

 
 << Maggio 2026 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 

Ultimi commenti

 
 

Ultime visite al Blog

antonioi0Desert.69mrjbigmatwilliamCars1surfinia60Aragorn231drops.memorycassetta2monnalisa300LSDtripLiledeLumiLrtyudfMabelle22avvcubelli
 

 

« "BIMBI BRAVI A SCUOLA”"BIMBI BRAVI A SCUOLA” »

RESPONSABILITAì AMMINISTRATIVA

Post n°3173 pubblicato il 29 Agosto 2021 da antonioi0

L’uso delle relazioni, da parte delle Sezioni regionali, dovrà avvenire secondo il

procedimento prescritto, per l’esercizio del controllo sulla gestione della Corte dei conti,

dall’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, richiamato dall’articolo 148 del testo

unico n. 267/2000, e dal “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti” approvato con deliberazione delle Sezioni riunite 16 giugno 2000,

modificata con la deliberazione 3 luglio 2003.

La Sezione ritiene, pertanto, nel rispetto delle disposizioni citate, di stabilire le

seguenti procedure per l’attuazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto – legge n.

168/2004.

Il presidente della Sezione assegnerà ai magistrati le undici province della Lombardia

e i rispettivi comuni.

Il magistrato istruttore, ricevute dalla segreteria le relazioni:

1) accerterà se le strutture della provincia e dei comuni, che gli sono

stati assegnati, abbiano ottemperato all’obbligo di comunicare alla Corte le loro relazioni. Nel caso d’omissioni, dopo gli

accertamenti opportuni sugli eventuali disguidi o altri motivi di

ritardo, riferirà alla Sezione affinché la medesima provveda alla

segnalazione dell’inadempienza ai rispettivi consigli;

2) se, dall'esame delle relazioni, rilevi situazioni che possano

compromettere l’equilibrio finanziario dell’ente, riferirà alla

Sezione, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 14 gennaio

1994, n. 20, affinché la medesima possa provvedere alle

segnalazioni opportune al rispettivo consiglio;

3) potrà ricavare, dalle medesime, elementi da offrire alla Sezione

per l’elaborazione del programma annuale del controllo.

La Sezione passa poi ad esaminare i problemi derivanti dall’attuazione del successivo comma

9 dell’articolo 1 del decreto – legge n. 168/2004.

L’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

permette alle amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, le province e i comuni, di

conferire incarichi “ad esperti di provata competenza” per esigenze cui non possono far

fronte con personale in servizio.

La disposizione, poiché l’incarico comporta una spesa aggiuntiva a quella prevista per il

personale dell’ente, deve essere applicata in casi eccezionali e la giurisprudenza della Corte

dei conti ha elaborato i seguenti criteri, per valutare la legittimità del conferimento

dell’incarico: a) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;

b) inesistenza, all’interno della propria organizzazione amministrativa,

della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da

accertare attraverso una reale ricognizione;

c) specifica indicazione dei contenuti e dei criteri di svolgimento

dell’incarico;

d) indicazione della durata dell’incarico;

e) proporzione fra i compensi corrisposti all’incaricato e l’utilità conseguita

dall’amministrazione.

La giurisprudenza della Corte dei conti è stata puntualmente richiamata e ha costituito il

fondamento della circolare 15 giugno 2004, n. 4/04, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 203

del 30 agosto 2004, che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del

Consiglio dei ministri ha diramato a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le regioni,

le province e i comuni.

Per contenere la spesa corrente delle amministrazioni pubbliche, aumentata anche a causa

del ricorso frequente e ingiustificato al conferimento d’incarichi esterni, l’articolo 1, comma

9, del decreto – legge n. 168/2004, convertito con la legge n. 191/2004, ha ora stabilito, per

tutte le amministrazioni pubbliche, comprese regioni, province e comuni, escluse le università

e gli enti di ricerca, un limite alla spesa per gli incarichi di studio e consulenza, che non può

superare la spesa media sostenuta nel biennio 2001 – 2002, ridotta del 15 per cento. Ha poi

disposto, recependo le indicazioni della giurisprudenza, che il conferimento degli incarichi di

studio o di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente

motivato ed “è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi

straordinari”. Il conferimento dell’incarico deve, in ogni caso, essere comunicato agli organi di controllo dell’ente e agli organi di revisione. Il conferimento di incarichi, in assenza dei

presupposti prescritti, costituisce illecito disciplinare e comporta responsabilità

amministrativa. Lo stesso articolo 1, comma 9, ha considerato anche il fenomeno, recente e in progressivo sviluppo, della costituzione di società a capitale pubblico per l’affidamento della gestione di servizi pubblici, presso quelle società è frequente il ricorso ad incarichi e consulenze con

aggravio, non sempre giustificato, per i rispettivi bilanci. Ha disposto perciò che i principi

sulla limitazione del ricorso agli incarichi debbano applicarsi anche alle società a totale

partecipazione pubblica, tuttavia, poiché le società di capitali, benché a partecipazione

pubblica, sono disciplinate dal codice civile, l’articolo citato ha imposto alle amministrazioni

pubbliche di inviare alle società, nell’esercizio dei poteri dell’azionista, le opportune direttive

per conformarsi ai principi della legge. Le direttive devono essere preventivamente

 

comunicate alla Corte dei conti.

 
 
 
Vai alla Home Page del blog
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963