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« LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTOLE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO »

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Post n°3200 pubblicato il 22 Settembre 2021 da antonioi0

Le direttive da comunicare alla Corte, sulla base della disposizione citata, sono soltanto

quelle emanate nei confronti di “società di capitali a totale partecipazione pubblica”, non è

rilevante che le azioni siano di proprietà di uno o più enti pubblici, è richiesta, infatti,

soltanto la condizione della proprietà pubblica dell’intero capitale. Le direttive da

comunicare, inoltre, riguardano esclusivamente l’adeguamento ai principi della legge nella

materia del conferimento degli incarichi per studi e consulenze.

La Sezione, secondo la sua competenza, stabilita dall’articolo 7, comma 7, della legge n.

131/2003, limiterà l’esame dell’applicazione della disposizione citata alle regioni, alle

province e ai comuni, poiché l’applicazione della norma alle amministrazioni dello Stato

rientra nella competenza di altre Sezioni della Corte.

Le regioni, compresa la Lombardia, hanno costituto, da diversi anni, società finanziarie

regionali, quali strumenti della programmazione economica regionale, e società di capitali

per l’affidamento della gestione di servizi pubblici. La partecipazione delle regioni al capitale

può essere totalitaria, prevalente o minoritaria.

Le province e i comuni sono stati autorizzati, dagli articoli 113 e 113 – bis del testo unico

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000, modificati dall’articolo 14 del

decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326,

a costituire società di capitali per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. In

particolare, le province e i comuni sono autorizzati a costituire, a tale scopo, anche “società

a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale

sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e

che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti

pubblici che la controllano”.

La disposizione dell’articolo 1, comma 9, del decreto – legge n. 168/2004 riguarda le società

costituite dalle regioni, dalle province e dai comuni nelle quali la partecipazione pubblica al

capitale, da parte di uno o più enti pubblici, è totalitaria.

La comunicazione delle direttive, inviate alle società a totale partecipazione pubblica, deve

essere indirizzata alle Sezioni regionali di controllo poiché ad esse l’articolo 7, comma 7,

della legge n. 131/2003 ha attribuito la verifica “della sana gestione finanziaria degli enti

locali”. Le direttive per il contenimento della spesa per incarichi e consulenze hanno, infatti,

lo scopo di salvaguardare la gestione economica delle società, a capitale interamente

pubblico, per evitare le conseguenze sul patrimonio degli enti locali azionisti, che eventuali

perdite, subite dalle società, provocherebbero.

La disposizione dell’articolo 1, comma 9, decreto – legge n. 168/2004 è perciò un mezzo di

conoscenza per le Sezioni regionali di controllo, ai fini della programmazione dei controlli

sugli enti locali.

L’indirizzo interpretativo delineato è stato, del resto, seguito dal Comune di Milano e da

diversi Comuni della Lombardia che hanno già inviato a questa Sezione le direttive.

Accertata la competenza della Sezione, occorre definire l’uso delle comunicazioni, che sarà

quello permesso dalle disposizioni che regolano l’esercizio del controllo delle Sezioni

regionali: articolo 3, commi 4, 5, 6, 8, 9, 12 della legge n. 20/1994, richiamato, per quanto

riguarda le province e i comuni, dall’articolo 148 testo unico n. 267/2000; regolamento per

l’organizzazione delle funzioni di controllo approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, modificato con deliberazione del 3 luglio 2003, articolo 7, comma 7

della legge n. 131/2003.

La Sezione ritiene, preliminarmente, che le direttive debbano essere comunicate, da parte

della regione e degli enti locali, prima o almeno contestualmente all’invio delle medesime

alle società, dovendosi intendere in tal senso la locuzione, adoperata dalla legge, “sono

comunicate in via preventiva alla Corte dei conti”.

La Sezione invita la Regione e gli enti locali a comunicare tempestivamente le società di

capitali a totale partecipazione pubblica, che hanno costituito, e ad inviare le direttive

prescritte dalla legge.

Il Presidente della Sezione assegnerà ai magistrati le direttive, pervenute alla segreteria,

affinché:

accertino il rispetto dell’adempimento prescritto dalla legge; segnalino, dopo aver

svolto gli opportuni accertamenti, le omissioni, affinché la Sezione possa informare

delle inadempienze il Consiglio regionale o i rispettivi Consigli provinciali o

comunali;

Le direttive permettono di conoscere, per ogni singolo ente, le società di capitale a

totale partecipazione pubblica costituite, e di potere perciò inserire, nella programmazione

annuale del controllo, anche su segnalazione dei magistrati istruttori, eventuali verifiche, di

carattere generale o limitate a singoli enti, sul fenomeno, in notevole espansione,

dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici a società di capitali.”

Allegati:

1) Sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, 30 giugno 2005, n. 467;

 

2) Sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. Valle d’Aosta, 28 settembre 2005, n. 11

 
 
 
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