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« LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTOTENUTE IN DEBITO CONTO Q... »

Diritto di accesso nelle legislazioni straniere ed Europee

Post n°3389 pubblicato il 24 Marzo 2022 da antonioi0

Negli Stati Uniti il principale testo normativo in materia di accesso ai

documenti è rappresentato dal “Freedom of information Act” del 1966 che è

tato nel corso degli anni emendato ed integrato più volte e che al suo interno

contiene essenzialmente tre nuclei di disposizioni.

Il primo nucleo prevede l’obbligo, da parte di ciascuna agenzia federale, di

pubblicare su un apposito registro una descrizione accurata del proprio

assetto organizzativo e funzionale, avendo riguardo al sistema di uffici

centrali e periferici, ai dipendenti preposti ai rapporti con il pubblico e alle

regole procedurali interne.

Il secondo gruppo di norme prescrive delle regole per la messa a

disposizione del pubblico di tutte le opinioni adottate nel corso dei

procedimenti, di tutti gli atti normativi ed interpretativi non pubblicati sul

registro federale, ed, infine, delle direttive e delle istruzioni impartite al

personale e rilevanti nei rapporti con il pubblico.

Il terzo insieme di disposizioni infine, prevede l’obbligo per le singole

agenzie federali di rendere prontamente accessibili al pubblico i dati in loro

possesso a fronte di una specifica richiesta redatta in modo conforme a regole

precise, e che individui in modo particolarmente preciso il proprio oggetto.

Intorno al “Freedom of information Act” si è svolto negli anni un

incessante lavorio giurisprudenziale che ha contribuito ad innescare continui

ritocchi legislativi ed ha rifinito la portata di numerose disposizioni

normative.

Dal momento che oggi il nostro ordinamento risulta ormai fortemente

integrato con quello europeo, non si può prescindere dal considerare anche i

riferimenti che in ambito europeo sussistono relativamente al tema

dell’accesso.

Proprio in ambito europeo infatti, si scontrano due diverse impostazioni

ideologiche: da un lato, quella dei Paesi del Nord Europa (Svezia, Finlandia,

Danimarca, Paesi Bassi) tradizionalmente favorevoli alla trasparenza

dell’azione delle istituzioni comunitarie; dall’altro, quella della maggioranza

degli altri Stati membri (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Grecia,

Lussemburgo, ma anche Regno Unito e Irlanda) che tende a salvaguardare la

possibilità di eventuali “ripensamenti” nell’ambito del processo decisionale.

La questione dell’accesso ai documenti presenta, inoltre, non poche

implicazioni con quella della definizione dei rapporti tra Consiglio europeo e

Parlamento: quest’ultimo infatti, si mostra favorevole a posizioni di maggiore

apertura; il Consiglio, invece, affiancato dalla Commissione, interpreta il

problema dell’accesso come uno strumento per affermare un diritto anche al

controllo parlamentare dei documenti delle altre istituzioni ed in particolare

del Consiglio.

I punti principali di discussione sono costituiti dalla definizione di

 

documento” e dal regime delle “eccezioni”.

 
 
 
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