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Creato da antonioi0 il 05/02/2009
CULTURA E GIUSTIZIA
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Diritto di accesso nelle legislazioni straniere ed Europee
Post n°3389 pubblicato il 24 Marzo 2022 da antonioi0
Negli Stati Uniti il principale testo normativo in materia di accesso ai documenti è rappresentato dal “Freedom of information Act” del 1966 che è tato nel corso degli anni emendato ed integrato più volte e che al suo interno contiene essenzialmente tre nuclei di disposizioni. Il primo nucleo prevede l’obbligo, da parte di ciascuna agenzia federale, di pubblicare su un apposito registro una descrizione accurata del proprio assetto organizzativo e funzionale, avendo riguardo al sistema di uffici centrali e periferici, ai dipendenti preposti ai rapporti con il pubblico e alle regole procedurali interne. Il secondo gruppo di norme prescrive delle regole per la messa a disposizione del pubblico di tutte le opinioni adottate nel corso dei procedimenti, di tutti gli atti normativi ed interpretativi non pubblicati sul registro federale, ed, infine, delle direttive e delle istruzioni impartite al personale e rilevanti nei rapporti con il pubblico. Il terzo insieme di disposizioni infine, prevede l’obbligo per le singole agenzie federali di rendere prontamente accessibili al pubblico i dati in loro possesso a fronte di una specifica richiesta redatta in modo conforme a regole precise, e che individui in modo particolarmente preciso il proprio oggetto. Intorno al “Freedom of information Act” si è svolto negli anni un incessante lavorio giurisprudenziale che ha contribuito ad innescare continui ritocchi legislativi ed ha rifinito la portata di numerose disposizioni normative. Dal momento che oggi il nostro ordinamento risulta ormai fortemente integrato con quello europeo, non si può prescindere dal considerare anche i riferimenti che in ambito europeo sussistono relativamente al tema dell’accesso. Proprio in ambito europeo infatti, si scontrano due diverse impostazioni ideologiche: da un lato, quella dei Paesi del Nord Europa (Svezia, Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi) tradizionalmente favorevoli alla trasparenza dell’azione delle istituzioni comunitarie; dall’altro, quella della maggioranza degli altri Stati membri (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Grecia, Lussemburgo, ma anche Regno Unito e Irlanda) che tende a salvaguardare la possibilità di eventuali “ripensamenti” nell’ambito del processo decisionale. La questione dell’accesso ai documenti presenta, inoltre, non poche implicazioni con quella della definizione dei rapporti tra Consiglio europeo e Parlamento: quest’ultimo infatti, si mostra favorevole a posizioni di maggiore apertura; il Consiglio, invece, affiancato dalla Commissione, interpreta il problema dell’accesso come uno strumento per affermare un diritto anche al controllo parlamentare dei documenti delle altre istituzioni ed in particolare del Consiglio. I punti principali di discussione sono costituiti dalla definizione di
“documento” e dal regime delle “eccezioni”. |

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