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« LE LEGGI DELL’APPRENDIMENTOLE LEGGI DELL’APPRENDIMENTO »

Evoluzione della normativa in tema di diritto di accesso

Post n°3429 pubblicato il 03 Maggio 2022 da antonioi0

A supporto dell’affermazione di tale diritto, nel 1981 il Consiglio

d’Europa emana una Raccomandazione nella quale sancisce, ancora una volta,

la necessità di garantire il più ampio accesso all’informazione amministrativa

lasciando però, agli Stati membri, l’attuazione di tutte quelle misure idonee ad

assicurare il libero esercizio del diritto di accesso garantendo, altresì, un accesso

su base egualitaria, e obbligo di motivazione per tutti quei casi in cui l’accesso

veniva negato.

Sempre in ambito Comunitario, altro riferimento importante è il Trattato

di Maastricht del 1992 al quale e’ allegata una dichiarazione, approvata dalla

Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, che si incentra

sul diritto di accesso all’informazione ponendo l’attenzione sulla trasparenza

del processo decisionale cercando, altresì, di rafforzare la fiducia del pubblico

nei confronti dell’amministrazione.

Di fatto, la Conferenza di Maastricht raccomandava alla Commissione di

stilare, entro il 1993, una relazione che prevedesse le misure necessarie per

rendere maggiormente accessibili le informazioni a disposizione delle

istituzioni.

In attuazione dell’allegato di Maastricht, la Commissione ha presentato

tre diverse comunicazioni al Consiglio, al Parlamento ed al Comitato

economico e sociale relative, rispettivamente all’accesso del pubblico ai

documenti delle istituzioni, alla trasparenza nella Comunità, ai principi

fondamentali in materia di accesso.

31

Nel 1994 poi è intervenuta una Decisione della Commissione riguardante

l’accesso del pubblico ai documenti della Commissione stessa, con la quale è

stato approvato un Codice di Condotta, entrato in vigore dal primo gennaio del

1994, cui ha fatto seguito poi nel 1997 una Decisione del Parlamento europeo

relativa all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento medesimo.

All’interno del Codice di condotta del 1994 è contenuta una disciplina

relativa al trattamento delle richieste iniziali di accesso ed al trattamento

riservato alle richieste di conferma, ed una disciplina inerente al regime delle

eccezioni.

Di recente emanazione è la direttiva del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 26 maggio 2003, la quale prevede la partecipazione del pubblico

nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e reca delle

modifiche alla disciplina comunitaria previgente in materia, relativamente alla

partecipazione del pubblico ed all’accesso alla giustizia.

La Direttiva si propone, di dare attuazione agli obblighi derivanti dalla

convenzione di Aarhus, sottoscritta dalla Comunità europea nel giugno del 1998

e relativa all’accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico ai

processi decisionali ed all’accesso alla giustizia in materia ambientale.

Prevede inoltre, la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di

alcuni piani e programmi in materia ambientale e specifica che per “pubblico”

debbano intendersi: “una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi

32

della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o

i gruppi di tali persone”.

Secondo la Direttiva, gli Stati membri devono provvedere, al fine di

offrire al pubblico tempestive ed effettive opportunità di partecipazione, alla

preparazione, alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che

devono essere elaborati.

Il pubblico deve essere altresì informato, attraverso pubblici avvisi

oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se

disponibili, di qualsiasi proposta relativa ai piani o programmi, deve, inoltre,

poter esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni

definitive sugli stessi piani o programmi.

All’interno del Codice di condotta del 1994 è contenuta una disciplina

relativa al trattamento delle richieste iniziali di accesso ed al trattamento

riservato alle richieste di conferma, ed una disciplina inerente al regime delle

eccezioni.

Di recente emanazione è la direttiva del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 26 maggio 2003, la quale prevede la partecipazione del pubblico

nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e reca delle

modifiche alla disciplina comunitaria previgente in materia, relativamente alla

partecipazione del pubblico ed all’accesso alla giustizia.

La Direttiva si propone, di dare attuazione agli obblighi derivanti dalla

convenzione di Aarhus, sottoscritta dalla Comunità europea nel giugno del 1998

e relativa all’accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico ai

processi decisionali ed all’accesso alla giustizia in materia ambientale.

In ultima analisi quindi, si può affermare che la Direttiva del 2003, si

muove nella direzione di un’apertura sempre maggiore delle Amministrazioni

verso i cittadini seguendo la strada della Legge n. 241/1990 che sarà

 

ampiamente trattata nel capitolo successivo.

 
 
 
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