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Creato da antonioi0 il 05/02/2009
CULTURA E GIUSTIZIA
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Evoluzione della normativa in tema di diritto di accesso
Post n°3429 pubblicato il 03 Maggio 2022 da antonioi0
A supporto dell’affermazione di tale diritto, nel 1981 il Consiglio d’Europa emana una Raccomandazione nella quale sancisce, ancora una volta, la necessità di garantire il più ampio accesso all’informazione amministrativa lasciando però, agli Stati membri, l’attuazione di tutte quelle misure idonee ad assicurare il libero esercizio del diritto di accesso garantendo, altresì, un accesso su base egualitaria, e obbligo di motivazione per tutti quei casi in cui l’accesso veniva negato. Sempre in ambito Comunitario, altro riferimento importante è il Trattato di Maastricht del 1992 al quale e’ allegata una dichiarazione, approvata dalla Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, che si incentra sul diritto di accesso all’informazione ponendo l’attenzione sulla trasparenza del processo decisionale cercando, altresì, di rafforzare la fiducia del pubblico nei confronti dell’amministrazione. Di fatto, la Conferenza di Maastricht raccomandava alla Commissione di stilare, entro il 1993, una relazione che prevedesse le misure necessarie per rendere maggiormente accessibili le informazioni a disposizione delle istituzioni. In attuazione dell’allegato di Maastricht, la Commissione ha presentato tre diverse comunicazioni al Consiglio, al Parlamento ed al Comitato economico e sociale relative, rispettivamente all’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni, alla trasparenza nella Comunità, ai principi fondamentali in materia di accesso. 31 Nel 1994 poi è intervenuta una Decisione della Commissione riguardante l’accesso del pubblico ai documenti della Commissione stessa, con la quale è stato approvato un Codice di Condotta, entrato in vigore dal primo gennaio del 1994, cui ha fatto seguito poi nel 1997 una Decisione del Parlamento europeo relativa all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento medesimo. All’interno del Codice di condotta del 1994 è contenuta una disciplina relativa al trattamento delle richieste iniziali di accesso ed al trattamento riservato alle richieste di conferma, ed una disciplina inerente al regime delle eccezioni. Di recente emanazione è la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, la quale prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e reca delle modifiche alla disciplina comunitaria previgente in materia, relativamente alla partecipazione del pubblico ed all’accesso alla giustizia. La Direttiva si propone, di dare attuazione agli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus, sottoscritta dalla Comunità europea nel giugno del 1998 e relativa all’accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali ed all’accesso alla giustizia in materia ambientale. Prevede inoltre, la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di alcuni piani e programmi in materia ambientale e specifica che per “pubblico” debbano intendersi: “una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi 32 della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone”. Secondo la Direttiva, gli Stati membri devono provvedere, al fine di offrire al pubblico tempestive ed effettive opportunità di partecipazione, alla preparazione, alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati. Il pubblico deve essere altresì informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, di qualsiasi proposta relativa ai piani o programmi, deve, inoltre, poter esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni definitive sugli stessi piani o programmi. All’interno del Codice di condotta del 1994 è contenuta una disciplina relativa al trattamento delle richieste iniziali di accesso ed al trattamento riservato alle richieste di conferma, ed una disciplina inerente al regime delle eccezioni. Di recente emanazione è la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, la quale prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e reca delle modifiche alla disciplina comunitaria previgente in materia, relativamente alla partecipazione del pubblico ed all’accesso alla giustizia. La Direttiva si propone, di dare attuazione agli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus, sottoscritta dalla Comunità europea nel giugno del 1998 e relativa all’accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali ed all’accesso alla giustizia in materia ambientale. In ultima analisi quindi, si può affermare che la Direttiva del 2003, si muove nella direzione di un’apertura sempre maggiore delle Amministrazioni verso i cittadini seguendo la strada della Legge n. 241/1990 che sarà
ampiamente trattata nel capitolo successivo. |

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