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TERREMOTO E RICOSTRUZIONI IN IRPINIA IL RESTAURO E I PIANI DI RECUPERO DEI CENTRI STORICI MINORI

Post n°4278 pubblicato il 27 Luglio 2024 da antonioi0

NEL CASO IN CUI IL COMUNE SIA SPROVVISTO DI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE, LA RELAZIONE DI CUI AL

COMMA PRECEDENTE CONTIENE ANCHE I CRITERI GENERALI DI IMPOSTAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE,

CHE SARÀ ADOTTATO ENTRO I TERMINI DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO”392, OSSIA 12 MESI.

QUESTO SIGNIFICA SEMPLICEMENTE CHE ENTRO 12 MESI I COMUNI SAREBBERO STATI IMPEGNATI IN UN

COMPLICATISSIMO COMPITO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA IN UNA CONDIZIONE PRECARIA, COME SUDDETTO,

SIA DAL PUNTO DI VISTA LOGISTICO CHE, PROBABILMENTE, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO.

LA LEGGE, PUR INTRODUCENDO UN ELEMENTO DI POSITIVITÀ, NELL’OBBLIGO DELLA REDAZIONE DEI PIANI, POSE

TEMPI STRETTISSIMI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STESSI. AL FINE, INFATTI, DI POTER METTERE MANO SUBITO ALLA

RICOSTRUZIONE, LA NORMA PRESCRISSE, CON SCADENZE QUASI IMMEDIATE, LA REDAZIONE, IN PRIMO LUOGO DEI

PIANI ESECUTIVI.

QUESTI ULTIMI, COME SI LEGGE NELL’ART. 28, “SONO ADOTTATI DAL COMUNE, ANCHE IN VARIANTE AGLI STUMENTI

URBANISTICI VIGENTI O ADOTTATI, ENTRO 90 GIORNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE”393,

PRESCRIVENDO, IL MEDESIMO ARTICOLO, CHE, QUALORA, I PIANI ESECUTIVI NON FOSSERO PERVENUTI ALLA

REGIONE, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 120 GIORNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGE, LA REGIONE

STESSA AVREBBE PROVVEDUTO IN VIA SOSTITUTIVA.

SI INTUISCE FACILMENTE QUALE CAOS ABBIA POTUTO SCATENARE LA LEGGE, PER I TEMPI DETTATI, SIA NELLE

AMMINISTRAZIONI LOCALI CHE PRESSO LA REGIONE STESSA, ANCHE ESSA POCO ORGANIZZATA AD AFFRONTARE LA

POSSIBILITÀ CHE UN NUMERO ELEVATO DI COMUNI NON RIUSCISSE A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA URBANISTICA

ALLA QUALE LA LEGGE LI SOTTOPONEVA.

DA CIÒ CHE SI È DETTO, SI DEDUCE CHE NON ENTRO 120 GIORNI, MA BENSÌ ENTRO I 90 PRESCRITTI PER I PIANI

ESECUTIVI, I COMUNI AVREBBERO DOVUTO REALIZZARE TUTTA LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL PROPRIO

TERRITORIO, VISTO CHE LA RELAZIONE GENERALE DI ACCOMPAGNAMENTO AI PIANI ESECUTIVI SAREBBE VALSA COME

RELAZIONE DELLO STESSO PRG DA ADOTTARE ED APPROVARE POI NEI 120 GIORNI PRESCRITTI.

ALTRO ASPETTO, APPARENTEMENTE POSITIVO, DELLA LEGGE È LO SNELLIMENTO DI ALCUNE PROCEDURE ATTRAVERSO IL

METODO DEL SILENZIO-ASSENSO.

DIFATTI SIA PER QUANTO RIGUARDA LA RICOSTRUZIONE DA PARTE DEI PRIVATI CHE LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI

URBANISTICI, TRASCORSO IL TEMPO DEL CONTROLLO DA PARTE DEGLI ENTI SUPERIORI PREPOSTI, LE RICHIESTE SI

INTENDEVANO APPROVATE E SI POTEVA PROCEDERE SIA ALLA RICOSTRUZIONE CHE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO. NEL

PRIMO CASO, L’ART. 14 PRESCRIVE CHE “LA DOMANDA,(…), SI INTENDE ACCOLTA QUALORA IL SINDACO NON SI

PRONUNCIA NEL TERMINE DI 15 GIORNI DAL PARERE DELLA COMMISSIONE. IN TAL CASO IL RICHIEDENTE PUÒ DAR

CORSO AI LAVORI DANDONE COMUNICAZIONE AL SINDACO(…)”. NEL CASO INVECE DEI PIANI ESECUTIVI, SI

LEGGE ALL’ART.28 :” NEI 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TERMINE PER LE OPPOSIZIONI, I PIANI CON LE DEDUZIONI DEL COMUNE SULLE STESSE, SONO TRASMESSI ALLA REGIONE CHE SI PRONUNCIA IN VIA DEFINITIVA

ENTRO 30 GIORNI DA RICEVIMENTO, OVVERO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE PER I

PIANI GIÀ PRESENTATI. TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE I PIANI SI INTENDONO APPROVATI”. NE

DISCENDE, DA QUESTO, UN COMPITO, QUELLO DELLA REGIONE, RELEGATO UNICAMENTE A “SUGGERIRE MODIFICHE

CHE NON COMPORTINO SOSTANZIALI INNOVAZIONI O CHE RISULTINO NECESSARIE PER ASSICURARE LA RAZIONALE E

COORDINATA SISTEMAZIONE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI DI INTERESSE STATALE O REGIONALE”394, MODIFICHE

CHE IL COMUNE, ENTRO 20 GIORNI DALLA RESTITUZIONE DEL PIANO, AVREBBE POTUTO DELIBERATAMENTE

ACCOGLIERE O RIGETTARE. UN ENTE REGIONALE COSTRETTO AD AVERE LA SOLA CARATTERISTICA DELLA VELOCITÀ DEI

TEMPI NEL VALUTARE I PIANI, VALUTAZIONE CHE SAREBBE POTUTA RISULTARE PRESSOCHÉ INUTILE QUALORA IL

COMUNE AVESSE POI RIGETTATO, COME POTEVA, I SUGGERIMENTI DATI.

LA LEGGE N. 219 RIMETTE NELLE MANI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI UN POTERE PRATICAMENTE ILLIMITATO

CHE, SE DA UNA PARTE, POTEVA SEMBRARE GIUSTO, POICHÉ SONO LE COMUNITÀ E I LORO AMMINISTRATORI CHE

PIÙ DI TUTTI CONOSCONO LE REALTÀ TERRITORIALI, D’ALTRA PARTE TALE POTERE È, IN QUEGLI ANNI, AFFIDATO A UFFICI

COMUNALI POCO ATTREZZATI.

FU QUEST’ULTIMO IL MOTIVO PER IL QUALE LA STESSA LEGGE PRESCRISSE, ALL’ART.60, LA POSSIBILITÀ PER I

COMUNI DI AVVALERSI DI PERSONALE QUALIFICATO.

 

I BENI CULTURALI NELLA 219

PER QUEL CHE RIGUARDA IN MODO SPECIFICO LA TUTELA DEI BENI STORICI, ARTISTICI E ARCHITETTONICI, LA LEGGE

N.219 DEDICA AI BENI CULTURALI “VINCOLATI” L’ART. 53 “PROGRAMMI DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E

AMBIENTALI”, L’ART.58 “LAVORI DI RIPRISTINO E RESTAURO DEL PATRIMONIO D'INTERESSE CULTURALE” E L’ART.

65 “RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO”.

L’ART. 53 PRESCRIVE UN PIANO STRAORDINARIO, PROMOSSO DAL MINISTERO, PER GLI INTERVENTI URGENTI AL FINE

DI PERMETTERE IN TEMPI BREVI “LA RIAPERTURA E IL FUNZIONAMENTO DEI FONDAMENTALI ISTITUTI BIBLIOTECARI,

MUSEALI, ARCHIVISTICI, MONUMENTALI, ARCHEOLOGICI DELLE DUE REGIONI”.

L’ART. 59, PRESCRIVE L’URGENZA PER I “LAVORI PER IL RIPRISTINO ED IL RESTAURO DEL PATRIMONIO

MONUMENTALE, ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, LIBRARIO, ARCHIVISTICO, DANNEGGIATO DAL TERREMOTO,

INDICATI NEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CIPE”.

E’, INFINE, L’ART. 65 CHE DISPONE LE MODALITÀ DI RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICOARTISTICO

E NEL QUALE SI LEGGE : “IL CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE DI IMMOBILI DESTINATI AD USO

PUBBLICO, RICONOSCIUTI, ALLA DATA DEL 23 NOVEMBRE 1980, DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E

MONUMENTALE, AI SENSI DELLA LEGGE 1° GIUGNO 1939, N. 1089, NONCHÈ DEGLI IMMOBILI ADIBITI A FINI DI

CULTO O APPARTENENTI A COMUNITÀ RELIGIOSE, È PARI ALLA INTERA SPESA OCCORRENTE, FERMA RIMANENDO LA

DESTINAZIONE DEI PREDETTI IMMOBILI PER LA DURATA DI 29 ANNI. IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE PRIMA DEL

DETTO TERMINE COMPORTA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO.

PER GLI EDIFICI PUBBLICI, DI CUI ALLA LEGGE 1° GIUGNO 1939, N. 1089, IL RELATIVO PROGETTO E L'IMPORTO

DEL CONTRIBUTO DEVONO ESSERE APPROVATI CON PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED

AMBIENTALI; QUANDO SI TRATTI DI INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E STABILITÀ DELLE STRUTTURE DEGLI

EDIFICI È PREVISTO IL CONCERTO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.

PER GLI ALTRI IMMOBILI DI CUI AL PRIMO COMMA, IL RELATIVO PROGETTO E L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO DEVONO

ESSERE APPROVATI AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA PRESENTE LEGGE.”

IL SUDDETTO ARTICOLO PRESCRIVEVA IL DIVIETO DEL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO PER LA DURATA DI 29 ANNI

CHE, NELL’AMBITO DI UNA LEGGE CHE PREVEDE L’OBIETTIVO DI UN RIAVVIAMENTO DELLO SVILUPPO DELLE ZONE

TERREMOTATE, APPARE PRESSOCHÉ CONTRADDITTORIO O PRESUME L’IMPOSSIBILITÀ DA PARTE DEGLI IMMOBILI DI

INTERESSE CULTURALE DI PARTECIPARE ALLO SVILUPPO DELLE COMUNITÀ ASSUMENDO USI CONSONI AL BENE E UTILI

 

AL TERRITORIO.

 
 
 
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