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Marchio CE su macchinario non esonera datore da responsabilità per infortunio

Foto di Avv.FAZZARI

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Group

 

 

La garanzia di conformità alla normativa comunitaria, rappresentata dal marchio CE impresso sul macchinario, non esonera il datore dalla responsabilità penale per l’infortunio occorso al dipendente: questo il principio ribadito dagli ermellini con la sentenza 11 marzo 2013, n. 11445 depositata l’conferma i due precedenti dictum dei giudici di merito.

Il titolare di un calzaturificio toscano era stato condannato a venti giorni di reclusione, tenuto conto delle attenuanti generiche, pena condizionalmente sospesa e confermata in grado d’appello, per aver posto a disposizione del prestatore di lavoro, a seguito infortunato, un macchinario, che sebbene recasse il marchio CE, era stato ritenuto non conforme alle prescrizioni della normativa vigente sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Nella fattispecie, nonostante il costruttore avesse garantito l’idoneità del macchinario, secondo i giudici di merito dapprima, e quelli di legittimità poi, grava comunque sul datore di lavoro l’obbligo di verificare l’effettiva mancanza di pericolosità del macchinario medesimo.

La circostanza che l’attrezzatura fosse stata carente di una specifica parte finalizzata alla protezione delle mani dell’operatore, nella particolare fase di “configurazione dell’appoggiatacco”, era stata considerata dai giudici contraria ai principi che presiedono la normativa in materia di sicurezza. Detta mancanza aveva determinato l’infortunio alla mano del dipendente, nello specifico amputazione parziale della falange del pollice, dalla quale era derivata una malattia giudicata guaribile in circa sessanta giorni.

Nel ricorso la difesa del titolare del calzaturificio aveva, peraltro, dedotto la sussistenza di un “vizio occulto” del macchinario, ancorandolo alla circostanza per cui il datato impiego del medesimo, nella fase di lavorazione in cui era avvenuto l’incidente in questione, non aveva determinato ulteriori e pregressi sinistri: la Cassazione, confermando il proprio indirizzo in tema di infortuni sul lavoro occorsi a causa e per effetto dell’utilizzo di macchinari recanti il marchio CE (ex multis Cassazione penale, sez. IV, Sent. n°33285 del 07/09/2011), ha rigettato il motivo in tal modo formulato, motivando, peraltro, che “il fattore statistico non varrebbe a superare il risultato cui conduce il canone della conoscibilità del vizio secondo la diligenza esigibile dal datore di lavoro, la quale non trova motivo di attenuazione per il fatto di essere il macchinario attestato dal costruttore come conforme alla normativa CE”.

 

Avv. Simone Fazzari 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Offices 

Simone Fazzari & Barry Smith Law Group

 
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