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A PICCOLI PASSI VERSO IL FEDERALISMO MUNICIPALE

Post n°28 pubblicato il 30 Marzo 2011 da tommaso.mt

Sbloccati gli aumenti delle addizionali comunali all’IRPEF, in attesa dell’entrata in vigore dell’I.MU., dal 2014 -

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 63 del 23 marzo 2011, il decreto legislativo del 14 marzo 2011 nr. 23, riguardante le “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”. La sintesi perfetta di questo provvedimento è riportata nell’articolo 12, comma 2, dove viene stabilito che “non può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti”, in quanto “l’autonomia finanziaria dei comuni come recita il comma 1 dello stesso articolo, deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita”.

Viene stabilito, tra l’altro, a decorrere dal 2011, l’attribuzione ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel proprio territorio, del 30 per cento del gettito derivante dall’imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, per gli atti traslativi di beni immobili, nonché l’imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione ai redditi fondiari, esclusi quelli agrari e la cedolare secca sugli affitti. Viene stabilita la compartecipazione dei comuni al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, in percentuale stabilita da un successivo decreto ministeriale (equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo (art.1 c. 4). Dal 2012 cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario l’accisa sull’energia elettrica, aumentando l’accisa erariale, per assicurare la neutralità del provvedimento.

Ai comuni è assicurato il maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto, consentendo loro l’accesso ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria (art.1 c. 10) relativi ai contratti di locazione e detenzione di immobili ubicati nel proprio territorio, di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio e a chi esercita nello stesso un’attività di lavoro autonomo e di impresa. Allo stesso modo sono elevati di ben quattro volte gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell’Agenzia del Territorio.

In alternativa al regime ordinario, il proprietario o titolare di diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per la cedolare secca, ossia un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La misura dell’aliquota è il 21 per cento sul canone di locazione annuo, ovvero il 19 per cento nei comuni ad alta densità abitativa. Queste disposizioni non si applicano per quelle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, arti o professioni. Nell’articolo 4 è stabilita l’imposta di soggiorno per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e quelli inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche, fino ad un massimo di 5 euro per notte, a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e a sostegno delle stesse strutture ricettive, oltre che per interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali.

Importante novità, nell’articolo 5, è la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare l’aliquota vigente per i comuni che l’hanno già adottata. In attesa del decreto attuativo, solo i comuni che presentano un aliquota al di sotto dello 0,4 per cento, o che non l’hanno ancora adottata, possono esercitare tale facoltà. In ogni caso, l’addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo.

Dall’articolo 7 le disposizioni sul federalismo fiscale. Dal 2014 è introdotta l’imposta municipale  propria e secondaria. La prima sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali sui beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili. Sono esclusi gli immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze. Tale imposta grava sui proprietari di immobili e di diritti reali di godimento sugli stessi, ridotta della metà se l’immobile è locato o sia improduttivo di reddito fondiario o posseduto dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società. L’aliquota è del 7,6 per mille, ben oltre quella che era l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili. Inoltre, è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività produttive (art. 14 comma 1).

L’imposta municipale secondaria sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione di mezzi pubblicitari. Il presupposto è l’occupazione di aree demaniali dei comuni e l’imposta è dovuta in base alla durata ed entità dell’occupazione.

Tommaso Manzillo

 
 
 
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