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Libertà sindacali nei luoghi di lavoro e rappresentanza
Convegno
Giovedì 30 giugno ore 15,30
c/o Camera dei Deputati - Sala Mercede. Via della Mercede, 55
Introduce
P.Giorgio Tiboni Coordinatore Naz. CUB
Interventi
Giuliana Carlino Commissione Lavoro Senato IdV
Giuseppe Marziale Avv. Giuslavorista
Giorgio Cremaschi FIOM Nazionale
Enrico Luberto Avv. Giuslavorista
Giuseppe Rippa Direttore Quaderni Radicali
Piero Bernocchi Portavoce Naz. Conf. Cobas
Alberto Medina Avv. Giuslavorista
Conclusione
Cosimo Scarinzi Coordinatore Naz. CUB
Sono stati invitati i Presidenti delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato e i deputati e senatori componenti le commissioni lavoro.
Proposte della Confederazione Unitaria di Base (CUB) sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull’efficacia dei contratti collettivi di lavoro ( audizione di mercoledì 6 ottobre 2010 )
Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato - Presidente Pasquale Giuliano.
Proposte della Confederazione Unitaria di Base (CUB) sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull’efficacia dei contratti collettivi di lavoro (audizione di mercoledì 6 ottobre 2010)
Capo I
Costituzione delle rappresentanze sindacali elettive nei luoghi di lavoro
Art. 1. (Rappresentanza sindacale elettiva).
1. In tutte le unità di lavoro o amministrative, comprese quelle della pubblica amministrazione, individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i lavoratori hanno diritto di eleggere una rappresentanza sindacale elettiva. L'elezione avviene sulla base dei seguenti princìpi:
a) elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;
b) voto segreto su liste e con sistema proporzionale;
c) periodicità delle elezioni biennale, a pena di decadenza in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza.
Art. 2. (Numero dei componenti della rappresentanza sindacale elettiva).
1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, la rappresentanza sindacale elettiva è così composta:
a) nelle unità produttive e amministrative fino a cinquanta addetti: quattro componenti;
b) nelle unità produttive e amministrative da cinquantuno a duecento addetti: sei componenti;
c) nelle unità produttive e amministrative da duecentouno a 3 mila addetti: da sei componenti ogni trecento dipendenti o frazione di trecento;
d) nelle unità produttive e amministrative con più di 3 mila addetti, al numero di componenti di cui alla lettera
e) si aggiungono sei componenti ogni quattrocento addetti o frazione di quattrocento per il numero di addetti superiore a 3 mila.
2. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata minore, individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni.
...
Leggi tutto su: http://www.cub.it/article/?c=&id=6920
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