Creato da: blobbino2005 il 29/12/2005
Il fischiettista è molto utile per la comunità. Mi chiamo Giovanni Maria TAMPONI, sono un collaudato whistleblower e sottolineo l'importanza di creare un ambiente che non impedisca ai fischiettisti di fare il loro dovere (morale) cioè quello di denunciare strani comportamenti sbagliati all'interno della propria Azienda (ci saremmo risparmiati una figuraccia internazionale con i casi di Parmalat, Cirio, Banca d'Italia etc.:) e soprattutto come nel caso del sottoscritto, licenziato illegittimamente per ben due volte dagli amministratori di una Pubblica Amministrazione (CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA) solo per aver denunciato una truffa a danno degli utenti dell' Ufficio BREVETTI & MARCHI. Grazie al cielo ne sono uscito recentemente vittorioso (dopo dieci lunghi anni) è sono stato gratificato dai dirigenti camerali corrotti con un congruo risarcimento dei danni morali, retribuzioni arretrate comprese. Loro sono stati semplicemente puniti con una censura verbale seguita da un trasferimento d'Ufficio presso altra Area. Non ho potuto fare altro che denunciarli alla Magistratura contabile. Il BLOG è dedicato al mio amico Gian Paolo POGGI, ex Direttore di un' Azienda della CCIAA di Roma. Questo coraggioso "Whistleblower", recentemente scomparso, aveva denunciato delle gravi irregolarità e quindi licenziato illegittimamente durante un periodo di malattia (tumore al pancreas). L'impunità in Italia è uno STATUS SYMBOL.

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Post N° 3143

Post n°3143 pubblicato il 09 Dicembre 2008 da blobbino2005

Gli interrogativi senza risposta del processo disciplinare contro Luigi De Magistris.

(prima parte)




A seguito del deposito, da parte della Procura di Salerno, della motivatissima (1000 pagine) richiesta di archiviazione per le accuse a carico di Luigi De Magistris – richiesta di archiviazione che fa luce su scenari veramente inquietanti nell’amministrazione della giustizia e nel suo autogoverno – riportiamo qui una articolata ricostruzione di Felice Lima della vicenda disciplinare di Luigi De Magistris con l’analisi tecnica della sentenza del C.S.M.. L’articolo che riportiamo è tratto dal numero 2 del 2008 della rivista Micromega.


___________________


di Felice Lima
(Giudice del Tribunale di Catania)


L’antefatto

Il cosiddetto «caso De Magistris», tradendo le aspettative di chi pensava che, come accaduto altre volte, si sarebbe potuta «liquidare la pratica» nella disattenzione generale, con un ingiusto marchio di infamia sul collega, è destinato a «lasciare il segno» dentro la magistratura e fuori, perché ha fatto emergere in maniera clamorosa alcune inaccettabili contraddizioni che minano, ormai sembra irreversibilmente, la credibilità dell’autogoverno della magistratura, sia sotto il profilo istituzionale (Consiglio superiore della magistratura) che sotto quello associativo (Associazione nazionale magistrati).

Per comprendere cosa è accaduto, occorre partire dalla situazione della Calabria, meravigliosa regione del Meridione afflitta da un grave ritardo di sviluppo, da una gravissima crisi di legalità e (in rapporto di effetto e causa) da una giustizia decisamente – e purtroppo volutamente – inefficiente, nonostante l’impegno di tanti magistrati che si spendono con coraggio e senza risparmio.

La misura del problema è data dal dato statistico che emerge dall’ultimo libro di Piercamillo Davigo (La corruzione in Italia, percezione sociale e controllo penale), secondo il quale le condanne definitive per concussione intervenute nel distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria tra il 1983 e il 2002 (ben 19 anni!!) sono UNA e quelle per corruzione sono DUE!

In pratica, o a Reggio Calabria non c’è la corruzione (!?) o la magistratura non la vede.

In questo contesto è arrivato un onesto magistrato napoletano (Luigi De Magistris, appunto), che si è messo a lavorare e ha avviato diverse inchieste per fatti molto gravi che coinvolgono magistrati, politici e imprenditori.

Come ho già detto, questo magistrato non è certamente l’unico che si è impegnato con coraggio e generosità in Calabria, sicché la sua storia non deve essere utilizzata per delegittimare indiscriminatamente tutti i magistrati calabresi. Ma resta una storia emblematica, sicché neppure i magistrati calabresi per bene devono negare (come alcuni hanno fatto) l’evidenza dei fatti che da essa emergono.

All’avvio delle indagini di De Magistris, immediatamente un gruppo eterogeneo ma molto coeso di persone «controinteressate» alle stesse (magistrati, politici, imprenditori) si è adoperato in ogni modo per fermare il collega e alcuni hanno chiesto a gran voce pubblicamente alla procura generale della Cassazione e al Csm di fermare il magistrato, punirlo e cacciarlo.

E la cosa è già in sé molto preoccupante, perché sviluppa ulteriormente la prassi eversiva dell’ordine democratico per la quale nel nostro paese le persone a vario titolo «potenti» non si difendono «nel» processo, ma «dal» processo.

Ordinariamente, le inchieste finiscono o con una archiviazione o con un rinvio a giudizio (e in questo secondo caso i rinviati a giudizio hanno modo di difendersi nel processo). Le inchieste di De Magistris hanno avuto un terzo tipo di esito: sono state fermate o «dirottate».

E in questo senso è andata – nei fatti e indipendentemente dalle intenzioni che li muovevano – l’attività di tanti, che, ciascuno per quanto di competenza, hanno concretamente ostacolato le indagini. E, altra cosa di notevole rilievo, molti di costoro sono magistrati!

Ci sono state così (fra l’altro e non solo):

1) fughe di notizie;

2) campagne di stampa denigratorie e diffamatorie contro il magistrato inquirente;

3) interpellanze parlamentari a decine;

4) ispezioni ministeriali numerose e pluriennali;

5) una revoca di assegnazione da parte del procuratore capo;

6) una avocazione definita pubblicamente da un autorevole collega «impensabile», priva di fondamento giuridico e attuata con modalità che preoccupano non poco.


Le ispezioni “atipiche”

Delle ispezioni ministeriali va detto che esse sono state numerose e reiterate, sono durate tre anni, sono cominciate nel gennaio del 2005 su impulso del ministro Castelli e sono proseguite, in perfetto stile, come va di moda dire, bipartisan, con il ministro Mastella, finito, poi, anch’egli fra gli indagati e, dunque, «controinteressato» alle indagini.

E tutto ciò qualifica palesemente come molto discutibili quelle «ispezioni».

Le ispezioni ministeriali, infatti, dovrebbero servire a verificare la sussistenza o meno di irregolarità specifiche in ipotesi commesse dal magistrato «ispezionato». Ma è di tutta evidenza che, se hai un fatto specifico da accertare, vai, lo accerti e torni a Roma.

Ispettori che stanno tre anni a «ispezionare» un ufficio di procura non sono andati lì a verificare un’ipotesi specifica, ma a cercare esplorativamente «qualcosa» o meglio «qualsiasi cosa».

Ispezioni che durano tre anni sono palesemente finalizzate ad altro rispetto a ciò a cui dovrebbero servire per legge e, in ogni caso, foss’anche eventualmente al di là delle intenzioni, finiscono con il costituire una pesante interferenza nell’attività di indagine, della quale, per di più, finiscono con il violare la segretezza, cosa tanto più grave se si considera che da ultimo, il titolare del potere ispettivo era anche uno degli indagati dal magistrato ispezionato.

Non poco disagio, peraltro, ha creato il fatto che ispezioni tanto peculiari siano state difese – nel corso della trasmissione Annozero del 4 ottobre 2007 – proprio da un magistrato, allora sottosegretario e oggi ministro della Giustizia, con argomenti davvero imbarazzati e imbarazzanti, arrivando a evocare male (citando fatti non veri), contro De Magistris, la memoria di Paolo Borsellino (dei preoccupanti rapporti fra magistratura e politica dirò ancora più avanti).

Alla fine di tutto questo, la procura generale della Cassazione e il Consiglio superiore della magistratura hanno fatto, nella sostanza, ciò che veniva loro chiesto dai «controinteressati alle indagini».

La procura generale ha formulato contro Luigi De Magistris moltissime incolpazioni disciplinari e il Csm lo ha condannato e trasferito all’esito di un processo lampo durato un mese (iniziato con la notifica dell’incolpazione a metà dicembre del 2007 e finito con la pronuncia della sentenza il 18 gennaio 2008).

Va aggiunto anche che la procura generale ha formulato a carico di De Magistris molte incolpazioni dichiarate infondate dallo stesso Csm e qualcuna addirittura nulla, per la palese indeterminatezza degli addebiti (penso a quelle contraddistinte nella sentenza con le lettere «I» ed «M»), con un accanimento che sarebbe stato giudicato certamente in maniera molto negativa se posto in essere da un altro pubblico ministero nei confronti di un qualunque indagato.

Così stando le cose, la sentenza della sezione disciplinare è l’elemento di discrimine di tutta la storia.

Perché se quella sentenza fosse, non dico condivisibile, ma almeno difendibile, allora si potrebbe ipotizzare che la coincidenza fra desideri dei «controinteressati alle indagini» e azione della procura generale e del Csm sia stata puramente casuale.

Ma se la sentenza fosse tecnicamente non difendibile, allora le conclusioni da trarre sarebbero altre e molto gravi.

Perché bisognerebbe prendere atto che la procura generale e il Csm, anziché difendere l’indipendenza dei magistrati e l’imparzialità della giurisdizione, avrebbero finito nei fatti per danneggiarle gravemente.

Il numero e la complessità dei capi di incolpazione ne impedisce un’analisi completa e approfondita in questa sede.

Ne proporrò, quindi, una sintetica e limitata ai capi più significativi, rinviando per ulteriori approfondimenti (perché le ragioni tecniche di critica della sentenza sono davvero molte di più di quelle che in sintesi esporrò qui) al blog «Uguale per Tutti», che curo con alcuni colleghi, dove abbiamo pubblicato l’intera motivazione della sentenza, l’atto di incolpazione, la memoria difensiva di Luigi De Magistris e diverse analisi tecniche approfondite dei singoli capi della sentenza (segnalo, fra gli altri, per pregio tecnico e profondità di analisi, gli scritti del collega Nicola Saracino).

Da quegli scritti emerge non solo che la sentenza è tecnicamente ben poco convincente, ma che molti passaggi della motivazione (penso, fra gli altri, a quelli relativi al capo «E» di incolpazione, che mi accingo ad analizzare) appaiono pretestuosi e tali da provocare la sensazione che il giudice, più che chiedersi «se» condannare o no De Magistris, possa essersi impegnato a cercare solo «come» condannarlo.


Il gip che non convalida i fermi

Venendo all’esame della sentenza, la parte di essa che desta più grande stupore è proprio quella relativa al capo «E» di incolpazione.

Il fatto si può riassumere dicendo che circa un anno prima Luigi De Magistris aveva inviato al gip di Catanzaro una corposa richiesta di misure cautelari nei confronti di numerosi presunti criminali per reati di estrema gravità.

Il gip, pur dopo molti mesi, non aveva ancora neppure esaminato la richiesta.

A seguito di segnalazioni delle autorità di polizia che riferivano delle gravi conseguenze della mancata adozione delle misure cautelari vanamente richieste al gip, Luigi De Magistris ha adottato un provvedimento di fermo di alcune decine di indagati e, nelle 48 ore previste dalla legge, ha chiesto la convalida dei fermi ai gip di diverse città (competenti alla convalida dei fermi sono, infatti, i gip dei luoghi nei quali i fermi vengono eseguiti).

TUTTI i gip destinatari della richiesta l’hanno accolta, convalidando i fermi e adottando le misure cautelari, tranne il gip di Catanzaro, che, invece, ha sostenuto che la mancanza nella richiesta delle parole testuali «chiedo la convalida dei fermi» dovesse intendersi nel senso che quella richiesta non c’era e non ha convalidato i fermi, nonostante Luigi De Magistris gli avesse pure inviato immediatamente una lettera per rendere esplicito (benché non ve ne fosse necessità) che scopo del suo atto era proprio anche la richiesta di convalida dei fermi.

Benché si stenti a crederlo, Luigi De Magistris è stato condannato perché nella sua richiesta di convalida e misure cautelari mancava la frase testuale «chiedo la convalida dei fermi». E certo fa pensare che dopo tre anni di ispezioni in una regione dove l’illegalità è massicciamente presente, l’attenzione dei magistrati ispettori sia stata attirata proprio da una cosa del genere. Quando si dice «non sapere a cos’altro aggrapparsi».

La procura generale fonda il capo d’accusa sull’art. 2 lett. g) del decreto legislativo n. 109 del 2006.

Ma secondo quella norma costituisce illecito disciplinare solo la «violazione di legge» che sia «grave» e «determinata da negligenza inescusabile».

Nel caso di specie, mancano sia la «violazione di legge» che la «gravità» di essa che la «negligenza inescusabile».

Non c’è la «violazione di legge» per due motivi.

Il primo è che è principio di diritto pacifico quello per il quale «nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito [in questo caso il gip], da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall’altro, ha il potere-DOVERE di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata» (Cass. Sez. III Civ., 28 luglio 2005, n. 15802, e moltissime altre tutte conformi).

Dunque, il solo fatto che, nella richiesta di Luigi De Magistris non ci fossero le parole testuali «chiedo la convalida dei fermi» non era decisivo, essendo del tutto ovvio che egli intendeva ottenere anche quella (oltre alle misure cautelari). Dunque, sotto il profilo tecnico, secondo la mia modesta opinione, se «errore» c’è stato, l’ha commesso il gip e non il pm.

Ma per di più, non ci sarebbe stata violazione di legge neppure se De Magistris non avesse chiesto la convalida, essendo pacifico che egli poteva legittimamente non chiederla.

Ciò lo riconosce lo stesso Csm, che, per giustificare il gip che incomprensibilmente si è fermato alla ricerca delle parole testuali e «scaricare» su De Magistris la responsabilità della mancata convalida, scrive nella sentenza che «il deposito del provvedimento del fermo non comportava necessariamente la richiesta della sua convalida potendo il pm anche disporre l’immediata liberazione del fermato ed omettere la richiesta di convalida».

 
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