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CALENDARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE E DELLE TARGHE PER I CICLOMOTORI

Post n°32 pubblicato il 14 Giugno 2011 da agenzialamanna
 

Calendarizzazione delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/2/2011)

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2011, n. 76 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto la "calendarizzazione” delle operazioni di rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per i ciclomotori".

Tale decreto è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 (modifiche all'art. 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, disposizioni in materia di sicurezza stradale.

A scadenze prestabilite, a seconda della sequenza numerica iniziale del contrassegno di identificazione - e comunque non oltre il 12 febbraio 2012 - i proprietari dei ciclomotori e dei quadricicli leggeri - che ancora ne sono sprovvisti, per poter circolare, dovranno richiedere il rilascio della targa e del certificato di circolazione.

 

A tal fine:

 

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto

dovranno procedere all'aggiornamento i proprietari di ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «O», «1» e «2»;

 

entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto

dovranno procedere all'aggiornamento i proprietari di ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per«3», «4» e «5»;

 

entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto

dovranno procedere all'aggiornamento i proprietari di ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»;

 

entro 240 giorni dalla data di pubblicazione del decreto

dovranno procedere all'aggiornamento i proprietari di ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A».

 

A partire dal 14 luglio 2006 - con il D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006- era gia' stato introdotto il nuovo regime che prevedeva che i ciclomotori (ed i quadricicli leggeri) fossero dotati di un certificato di circolazione e di una targa personale - non trasferibile su altri ciclomotori - e che venissero registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli.

Tale disposizione fu introdotta sia per nuovi mezzi, cioè immessi in circolazione a partire da tale data, sia per i veicoli già circolanti per i quali venisse richiesta la targatura  (essenzialmente al fine di prevedere la presenza del trasportato).

La nuova targa, composta da 6 caratteri alfanumerici (a differenza dei 5 previsti per il cosiddetto "targhino"), e' strettamente legata al titolare del certificato di circolazione, ma è anche collegata al veicolo e quindi chi ha più veicoli deve munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe: ciascuna di esse, infatti, sarà riportata sul relativo certificato di circolazione, che conterrà anche le generalità del proprietario. Tuttavia la stessa targa, in tempi successivi, può risultare abbinata a diversi ciclomotori o quadricicli leggeri: il titolare, infatti, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo la può trattenere ed utilizzare per un altro ciclomotore di sua proprietà, previa richiesta di un nuovo certificato di circolazione per un altro ciclomotore e preventiva comunicazione della variazione all'Ufficio della Motorizzazione competente.

 

Contenuto assicurativo

 

Da quanto sopra evidenziato, emerge che le Agenzie dovranno acquisire sia il dato della nuova targa sia quello del telaio cui la stessa risulta abbinata sul certificato di circolazione.

Su certificato di assicurazione, contrassegno e attestato di rischio, infatti, verrà riportata la nuova targa, mentre in polizza dovrà necessariamente essere indicato anche il numero di telaio, che verrà quindi stampato in un apposito box del layout di polizza.

Si sottolinea che l'esistenza della targa e del relativo certificato non implica automaticamente la possibilità di effettuare il trasporto di un passeggero: l'operatore dovrà pertanto prendere sempre visione del certificato di circolazione del ciclomotore o quadriciclo leggero al fine di accertarne l'idoneità al trasporto. Pertanto esisteranno ciclomotori autorizzati a trasportare un'altra persona oltre al conducente a condizione che il posto per il passeggero sia indicato nell'apposito certificato di circolazione e che il conducente sia maggiorenne.

Tra le caratteristiche del veicolo quindi l'operatore dovrà indicare se il veicolo potrà o meno avere un trasportato; l'esistenza dell'eventuale trasportato verrà riportata in polizza attraverso un apposito testo di stampa con la previsione di un apposito sovrappremio sulla garanzia RCA.

Pertanto dal 13 febbraio 2012 -termine ultimo per adeguarsi al disposto- il dato della targa per ciclomotori e quadricicli leggeri verra' reso obbligatorio dagli applicativi di emissione.

 

 
 
 
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