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Messaggio N° 2050 21-12-2006 - 11:38

La guerra dei Pacs...... eternam!






"Mai pensato a matrimoni gay" ha dichiarato Romano Prodi dopo aver affermato di essere a favore di un riconoscimento legale per le coppie di fatto, comprese quelle omosessuali. La posizione assunta dal leader dell'Unione ha provocato molte polemiche, soprattutto negli ambienti cattolici.

Spesso si parla dell'ingerenza della Chiesa in materia di Pacs, e, il cardinale Camillo Ruini si è espresso in maniera negativa in merito agli stessi, definendoli incostituzionali, perché interpretando le parole del Cardinale, voler parificare le unioni di fatto in tutte le loro specie a quella matrimoniale, effettivamente, si riscontra una vera e propria incostituzionalità al dettato delle leggi fondamentali che costituiscono la nostra garanzia più assoluta, La Costituzione.

La questione d'incostituzionalità della figura del pacs, inteso come riconoscimento legislativo delle unioni di fatto, etero od omosessuali è quello che più rimane il perno principale della discussione. Il dato normativo da cui partire, è l'articolo 29 del testo costituzionale, nel quale si legge che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" e identificata con la formazione sociale denominata "famiglia legittima".

Noi consideriamo, da sempre, la famiglia naturale basata sul matrimonio, come il fulcro dell'intera società che, si costituisce, cresce e si propaga proprio sulla certezza della solidità del rapporto stesso. La differenza basilare tra un'unione matrimoniale e una coppia di fatto è data proprio dalla consistenza stessa dell'unione che, riportata in società, la prima offre una base di solidità su cui o da cui partire per future consolidazioni, mentre la seconda resta un’unione che non ha intrinseco il concetto di solidità, perché è basata sulla mero affectio temporale.

Il principio che dobbiamo considerare difeso dalla Chiesa nel mondo politico, ed ecco la famosa ingerenza, è quello del matrimonio che è uno dei fondamentali della religione cristiana, quindi avocando a se la difesa morale di tale valore, la Chiesa, è immediatamente bollata come una discriminante nella vita politica di uno stato che si definisce laico.

Una falsa laicità, perché dagli atti normali d’ogni governo esistito nella Repubblica Italiana, si è avuto modo di vedere il classico comportamento alla Don Camillo e Peppone, i nostri politici hanno sempre urlato alla laicità di quest’Italia, osservando, di fatto, sempre e in ogni caso tutti, i dettati Cristiani a cui le loro coscienze hanno sempre rivolto scrupolosa attenzione.

La legge francese, da cui nascono e prendono vita i Pacs, n. 99-944 del del 15 novembre 1999 (Du pacte civil de solidarité et du concubinage) definisce la nuova forma d’unione, distinta dall'istituto matrimoniale, il Patto civile di solidarietà, un contratto tra due persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso, al fine di organizzare la loro vita in comune.

Il Pacs, che non garantisce l'adozione, termina per la morte di uno dei partner, con il matrimonio per le coppie eterosessuali o dopo tre mesi dalla richiesta d’entrambi i partner. I benefici del welfare e la riduzione delle tasse si acquisiscono dopo tre anni dalla stipulazione del Pacs.

In Italia anche se non è prevista una speciale giurisprudenza in materia di coppie di fatto, il nostro codice lascia la possibilità di poter cautelare in tutti i modi, gli interessi d’ogni persona.

Esempi:

- Perde il diritto all'assegno di mantenimento chi convive con una persona che possa provvedere al suo mantenimento.

- Il convivente che collabora all'impresa dell’altro non ha nessun diritto. Può, lo stesso, premunirsi con un regolare contratto di società o di lavoro dipendente, ed esser quindi cautelato e regolamentato in base al diritto del lavoro o societario.

- Se dalla convivenza sono nati dei figli e questi sono ancora minorenni nel caso in cui la convivenza cessi, l'affidamento è stabilito in base al criterio dell'interesse del minore. Se vi è disaccordo, l'affidamento è deciso dal tribunale per i minorenni. Anche dopo la cessazione della convivenza, il genitore ha l'obbligo di mantenere il figlio che convive con l'altro partner.

- In caso di maltrattamenti si configura il reato di maltrattamenti in famiglia

- Se uno dei conviventi sconta una pena detentiva, il partner ha lo stesso diritto a colloqui e permessi di un coniuge.

- Se cessa la convivenza il proprietario o l'intestatario del contratto d'affitto ha diritto a restare nell'abitazione, salvo un diverso accordo tra le parti. Tuttavia non è lecito "cacciare" l'altro convivente e ogni contrasto sarà risolto dal giudice

- Se uno dei due conviventi muore la proprietà di quest'ultimo, spetta agli eredi legittimi del defunto, anche se è da considerare che il decuius ha il privilegio della " legittima" con tale forma, se espresso nelle sue VOLONTA', può passare parte del patrimonio a chiunque egli desideri. Con la semplice espressione testamentaria (che ha nel desiderio la volontà esplicita) decidere di lasciare che il proprio convivente abiti a tempo determinato e no, nell'appartamento che era l'abitazione comune di entrambi.

- Differenza di tempi per la risoluzione d’entrambi le unioni, il matrimonio è un istituto costituito sul concetto d’inscindibilità, e anche ove i giusti presupposti contemplati sia dal Legislatore che dalla Sacra Rota consentissero lo scioglimento dello stesso i tempi sarebbero lunghi, differentemente dallo scioglimento di una coppia di fatto che si dissolve in tre mesi.

Il vero punto cruciale del riconoscimento delle coppie di fatto è dato dalla possibilità dell'adozione di minori, anche da coppie a sesso unico. Il primo codice civile italiano (1865) vede l'adozione come uno strumento giuridico per dare eredi a chi non ne ha. La vera rivoluzione legislativa in materia si ha nel 1967, quando è posto al centro l'interesse del bambino in stato d’abbandono, il suo diritto ad avere una famiglia idonea e stabile.

Il Concilio Vaticano II (18 novembre 1965), nel decreto Apostolicam actuositatem (apostolato dei laici), cita "fra le varie opere di apostolato familiare ci sia concesso enumerare: adottare come figli propri i bambini abbandonati", valorizzando l'adozione anche all'interno della dottrina cattolica.

Il 29 maggio 1993, è redatta la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia d’adozione internazionale nota come Convenzione dell'Aja, ratificata dal Parlamento Italiano il 31 dicembre 1998 con la L. 476. Al centro della convenzione c'è il minore e i suoi diritti fondamentali, compreso quello di avere una famiglia. L'adozione internazionale viene così normata a livello sovranazionale, riconoscendola come un'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato d’origine è resa più trasparente e controllata.

Il termine ricorrente in tutte le legislazioni è quello della famiglia, intesa come unione stabile, come famiglia naturale basata sul matrimonio, e come perno centrale della società.

Nel corso dell'ultima legislatura sono state depositate, sia alla Camera dei deputati che al Senato, numerose proposte di legge per garantire la tutela giuridica delle unioni civili e dal 1 luglio 2004 è in discussione in Commissione giustizia, alla Camera dei Deputati, la proposta di legge dell'onorevole Franco Grillini dei Democratici di Sinistra, presidente nazionale di Arcigay dal 1987 al 1998, che ha dedicato buona parte della sua attività politica alla battaglia per i diritti delle famiglie di fatto.

In tutto l'arco politico, una corrente trasversale rimane, di fatto, poco aperta alla parificazione delle coppie di fatto all'istituzione della famiglia basata sul matrimonio, e completamente contraria all'adozione di minori da parte di coppie a sesso unico.

Ci aggiorniamo amici... ci aggiorniamo!!!

Un grazie particolare a ilariacz per la sua collaborazione.

di: il.corsaro.nero



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