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« Santa Maria Apparente e ...Mare inquinato e ritardi... »

ANtenna Lettera al Sindaco e non solo

Post n°11 pubblicato il 24 Giugno 2015 da hamadeus

Al Sindaco di Civitanova Marche.

 

E,p.c.

Ai Capi Gruppo Consigliari

Al Comitato di Quartiere di Santa Maria Apparente

All’Arpam

Alla Vodafone

 

Oggetto:  Nuova antenna Vodafone a Santa Maria Apparente. Richiesta di attivazione di verifica del principio di –precauzione- e  sospensione dell’installazione e avvio funzionamento  del ripetitore .

 

Come noto l’amministrazione Comunale su richiesta della società Vodafone ha affittato un’area di  proprietà comunale  perché la società possa installare un  ripetitore telefonico.

Tale ripetitore è vicino al Palazzetto dello Sport ,nella immediata vicinanza ad una abitazione privata    e ancor più preoccupante a circa 150 metri dalla  Scuola Elementare di Santa Maria Apparente.

 

Vogliamo far  notare che a poche decine di metri dalla  nuova Antenna Vodafone  da anni è operativa un’altra Antenna  per la telefonia mobile posizionata  a pochi metri dalla nuova Fiera. E’  del tutto evidente che in quell’area,nel raggio operativo della vecchia e nuova antenna vi sono una concentrazione di emissioni elettromagnetiche che  oggettivamente interessano anche  quanti frequentano  la Scuola Elementare del Quartiere.

 

Conosciamo bene tutte  le procedure  tecniche e amministrative che sono alla base delle autorizzazioni necessarie per autorizzare l’installazione di antenne per la telefonia mobile. Vogliamo  comunque sottolineare che vi era anche una procedura preventiva che seppur non legata  formalmente alle  varie autorizzazioni formali ha una funzione rilevante che purtroppo è stata saltata. Ci riferisce alla consultazione del Comitato di Quartiere e in generale dei  residenti.

 

Si fa presente che legato a quanto esposto sopra vi sono altri importanti elementi che non sono stati  presi in considerazione di carattere particolare relativo al sito concesso in locazione e in generale che   si sottopone alla sua attenzione.

 

  1. La lesione del diritto al domicilio.

     

    L’art. 8 della Convenzione di Roma riconosce il diritto dell’individuo al rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio edella sua corrispondenza. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo il domicilio, quale area fisica nel quale si sviluppa la vita privata e familiare e del quale va tutelato il godimento, va protetto non solo da intrusioni fisiche, ma anche da immissioni di inquinanti chimici, rumori, odori.

Si tratta di una regola che estende la tutela risarcitoria anche ad ipotesi diverse dalla violazione del diritto di proprietà e dalla violazione del diritto alla salute: è sufficiente infatti che l’illecito impedisca al soggetto leso di godere dell’amenità della propria abitazione (it prevents him from enjoying the amenities of his home), riducendone la qualità della vita ed il benessere.

Il diritto alla tutela del domicilio trova nel secondo comma dello stesso articolo 8 un limite ogni qualvolta l’ingerenza della pubblica autorità (o di privati autorizzati dalla

pubblica autorità) sia prevista dalla legge e costituisca una misura che in una società democratica è necessaria per la tutela di interessi pubblici (tra i quali(tra i quali l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la protezione della salute,

etc.) o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

2-Il ricorso al principio di precauzione

A tal proposito sono noti i motivi  che secondo la Commissione UE  il principio di precauzione può essere invocato .Questi principi possono essere attivati quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza.Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla fase di presa di decisione.

Non le chiediamo una decisione arbitraria perché è noto  che la Commissione U.E. sottolinea che il principio di precauzione può essere invocato solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria. Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia:l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi;la valutazione dei dati scientifici disponibili;l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

Si tratta  di una iniziativa di grande importanza e di garanzia per i cittadini ma anche da  tutti i soggetti interessati da una specifica vicenda di carattere ambientale e non solo. Sappiamo bene che chi ricorre alla richiesta  della verifica della procedura della “precauzione” adottata ad un determinato procedimento amministrativo,autorizzatorio e quant’altro collegato deve essere sostenuto da chi vi si appella o di chi si fa carico ma la si può” pretendere” anche che sia il produttore, il fabbricante o l’importatore  e in questo caso la Vodafone  a dimostrare l’assenza di pericolo.

Il trattato di Roma nell’articolo 8 appare applicabile mentre Il principio di –precauzione- è stato saltato nella fase preliminare  e per questi motivi in forza del principio di-Precauzione- e dell’art.8 del Trattato di Roma  le chiediamo  che l’amministrazione   comunale assuma l’onere di richiedere alla Vodafone la dimostrazione dell’assenza di ogni pericolo per la salute e l’ambiente e nel contempo   sospendere in via cautelativa l’installazione e la messa in funzione del ripetitore in oggetto.

Certo della sua attenzione si  saluta distintamente.

Cittaverde

 
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