Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3].
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Ciò che conta è che la Corte Costituzionale ritiene lesiva della libertà personale quella misura che comporta l'obbligo a comparire nell'ufficio di Polizia per un tifoso "Ultras" coinvolto in episodi di violenza "sportiva".
Il consiglio che mi permetto di darvi è quello di pianificare forme di protesta che abbiano come oggetto la difesa e la reale applicazione dell'Articolo 13 della nostra Costituzione. Porre la questione costituzionale in uno stadio produrrebbe dei riflessi di carattere mediatico e pubblico non indifferenti. Se non altro qualcuno comincerà a leggere la Costituzione e a capire quanto determinati provvedimenti siano illegittimi.
Inviato da: lucia
il 13/04/2010 alle 17:08
Inviato da: gwath
il 13/09/2009 alle 12:36
Inviato da: giux
il 08/04/2009 alle 14:45
Inviato da: Anonimo
il 07/08/2008 alle 12:13
Inviato da: Anonimo
il 23/03/2008 alle 11:18