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« LA MALAGIUSTIZIA UCCIDE ...I DISABILI SONO CITTADIN... »

i magistrati commettono sempre più reati

 

  PER  LA CASSAZIONE

“i magistrati commettono sempre più reati ed aumentano le violazioni delle norme processuali”

                  CIO’ NONOSTANTE

 I GIUDICI 

                         RESTANO IMPUNITI

                 ED I CITTADINI

 OFFESI ED INDIFESI

A Trapani una famiglia dal

 1984, subisce abusi e

 sopprusi, dal Tribunale,  con

 provvedimenti in contrasto

 con le leggi dello Stato.

 "Esula dai doveri di un uomo sottomettersi ai Giudici fino ad accordar loro licenza di distruggerlo", i cittadini non devono "appellarsi solo al Cielo"ogniqualvolta non c'è altro rimedio contro i soprusi della Giustizia».

In teoria il cittadino, non può trovare nello Stato, rimedio alle “offese” , ai soprusi ed agli abusi, ricevuti dai Giudici.

Infatti nell'ordinamento giuridico italiano, a differenza di quanto avviene in altre esperienze straniere, non è prevista una disciplina ad hoc sulla responsabilità penale dei magistrati.

Il PG di Cassazione ha affermato: i magistrati commettono sempre più reati e aumentano le violazioni delle norme processuali»

I procedimenti disciplinari nei confronti dei Magistrati fanno capo al

Csm che li avvia su impulso del Ministero della Giustizia (che ha la discrezione dell’azione penale) e della Procura Generale della Corte di Cassazione (che ha l’obbligo dell’azione penale).

Quest’ultimo organo svolge la funzione di PM nei procedimenti a carico dei magistrati, un po’ come avviene anche neitribunali penali: il PG di Cassazione svolge le indagini preliminari entro un anno dall’acquisizione della notizia di illecito.

Entro due anni il PG presenta un decreto di archiviazione, o la richiesta di procedere a dibattimento presso ilCsm, che a sua volta è tenuto a pronunciarsi entro altri due anni.

Le sanzioni previste vanno dall’ammonimento (un richiamo all’osservanza dei doveri del magistrato) alla censura (il richiamo per i casi più gravi), alla perdita dell’anzianità professionale per un massimo di due anni, fino alla sospensione dall’attività di magistrato e dallo stipendio, e alla rimozione. Non sono ancora disponibili però i dati dei procedimenti conclusi negli ultimi due anni.

Esame dei procedimenti avviati nel 2011

L’attuale procuratore generale della Cassazione, Vitaliano Esposito, nella relazione d’apertura dell’annogiudiziario 2012 ha illustrato i dati relativi ai procedimenti avviati nel2011.

Nel 2011 alla procura generale sono arrivate 1.780 notizie di possibile rilevanza disciplinare (+28,8 per cento rispetto al 2010).

Il settore pre-disciplinare della Corte di Cassazione, che valuta sui singoli casi, ne ha definiti 1.441: nel 93per cento si sono chiusi con un’ archiviazione; nel 7 per cento con l’avvio diazione disciplinare.

Sono ancora pendenti 861 casi.

Il settore disciplinare, che avvia l’azione dopo le valutazioni del pre-disciplinare, ha chiuso le indagini in 134 casi: il 51 per cento chiusi con la richiesta di discussione orale (al Csm), il43 per cento con la “richiesta di non farsi luogo”, e il 6 per cento con“riunione ad altro procedimento”.

La pendenza media dei procedimenti è passata dai 348 giorni nel 2010 ai 405 giorni nel 2011: a fine anno erano pendenti 157 procedimenti, di cui 37 per “pregiudiziabilità penale”.

 I magistrati oggetto di procedimenti disciplinari nel 2011 sono stati nel 72 per cento dei casi giudicanti, nel 28 per cento requirenti.

I capi d’accusa

Su un totale di 169 incolpazioni presentate dalla Procura generale nel 2011 (e comprendenti anche casi del2010):

Al primo posto, con 45 casi (27 percento del totale), i ritardi nel deposito di provvedimenti (-27 per cento rispetto al 2010, con 62 casi).

 Al secondo posto, 26 casi, la violazione di norme processuali penali o civili da parte del magistrato (15 per cento del totale; invariato rispetto all’anno precedente).

23 casi, la commissione di reati(ingiuria, diffamazione, altro) da parte dei magistrati (14 per cento deltotale);

16 i casi di ritardi e negligenzenell’attività d’ufficio (il 9 per cento del totale, nel 2010 erano il 4 percento);

 9 i casi di provvedimenti abnormi presi dalmagistrato (il 5 per cento, nel 2010 erano il 2 per cento)

9 i casi di abuso della qualità o funzione di magistrato (il 5 per cento, nel 2010 erano il 2 per cento)

Misure cautelari

Nel 2011 la PG di cassazione ha chiesto l’applicazione di misure cautelari per 9 magistrati.

Il ministero della Giustizia ne ha fatto richiesta per altri 3 magistrati.

La sezione disciplinare del Csm in questi casi ha adottato l’ordinanza di trasferimento provvisorio per 5 magistrati, e il trasferimento d’ufficio per gli altri ( Tempi.it )

Sulla scia dell'acceso dibattito sulla responsabilità civile dei giudici, disciplinata dalla legge n. 117/1988("legge Vassalli") e delle modifiche introdotte alla responsabilità disciplinare dei magistrati, si invoca l'introduzione di un sistema unitario,in virtù dell'unitarietà del ruolo della stessa funzione giurisdizionale: un efficace sistema di responsabilità, più rigoroso e caratterizzato dafattispecie delimitate che, pur tenendo conto delle differenze insite alle diverse forme di responsabilità (civile, penale, disciplinare, contabile, ecc.) possa assicurare il necessario bilanciamento della garanzia di giustizia e dell'indipendenza del potere giurisdizionale.

Ad oggi, dunque, sia sul piano sostanziale che processuale, al magistrato, con riguardo ai reati dei quali possa essere chiamato a rispondere, si applicano le norme applicabili ad ognialtro cittadino, ovvero, quelle inerenti la qualità di pubblico ufficiale, per le fattispecie delittuose compiute nell'esercizio delle funzioni.

L'ordinamento non prevede, quindi, néreati "propri", né procedimenti speciali da seguire per il perseguimento delle fattispecie di reato che riguardino i giudici, fatta salva l'ipotesi, sul piano processuale, disciplinata dall'art. 11 c.p.p., la quale, a garanzia dell'imparzialità del giudizio, stabilisce che: "i processi incui siano parte i magistrati, che sarebbero di competenza dell'ufficio giudiziario ricompresso nell'ambito del distretto di Corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono affidati al giudice, ugualmente competente per materia, situato nel capoluogo del più vicino distretto di Corte di appello".

Ma come i casi pratici dimostrano tale delocalizzazione, non sortisce l’effetto voluto dalla legge, perché molte voltela scia d’influenza del Magistrato denunziato, arriva anche a qualche distanza di Corte d’appello.

Come nel caso di Magistrato, che nellaCorte delocalizzata, abbia esercitato le sue funzioni, e che i legali nella possibilità di un suo rientro, abbiano timore di assumere le difese dei cittadini denunzianti.

Il Csm si occupa anche di sanzionare disciplinarmente i magistrati che violano le regole e la legge.

Una sorta di “organo interno” per i “colleghi che sbagliano”.

La legge ha introdotto, infatti,l’applicazione del criterio tale crimen talis poena, come conseguenza doverosa della tipizzazione degli illeciti.

Le varie sanzioni previste dalla legge sono:

a) l’ammonimento, che è un richiamo all’osservanza dei doveri del magistrato;

b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo;

c) la perdita dell’anzianità, che non può essere inferiore a due mesi e non superiore a due anni;

d) l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, che non può essere inferiore a sei mesi e non superiore a due anni;

e) la sospensione dalle funzioni, che consiste nell’allontanamento dalla funzioni con la sospensione dello stipendio ed il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura;

f) la rimozione, che determina la cessazione del rapporto di servizio.

Vi è poi la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio che il giudice disciplinare può adottare quando infligge una sanzione più grave dell’ammonimento, mentre tale sanzione ulteriore è sempre adottata in taluni casi specificamente individuati dalla legge.

Il trasferimento d’ufficio può anche essere adottato come misura cautelare e provvisoria, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza.

Secondo l’Anm., l’Associazione nazionale magistrati, l’Italia sarebbe tra i primi posti a livello europeo in termini quantitativi di provvedimenti disciplinari, con 981 casi in nove annidal 1999 al 2008.

Il dato viene confortato dalla ricerca del CEPEJ che dice che il numero delle sanzioni disciplinari applicate ogni 1000 magistrati in Italia è 7,5  

Al secondo posto dopo l’Austria con unfattore 8.

A parte che questo significa che i nostri magistrati sono quelli che a questo punto sbagliano più di tutti.

Lo stesso rapporto dell’Anm nonevidenzia, che il Csm ha vagliato 981 posizioni in nove anni, ma di queste le condanne sono state solo 267 (il solo 27%).

Praticamente solo tre magistrati su dieci sono stati “condannati” dal Csm.

Già questo dovrebbe far ridere opiangere a secondo il punto di vista.

Ma non finisce qui.

Di quei 267 condannati dal Csm:

a) 157, quasi il 59%, sono stati condannati alla sanzione minima dell’ammonimento (vedi capo a dell’elenco dei provvedimenti disciplinari)

b) 53, il 20% circa, alla censura(vedi capo b dell’elenco dei provvedimenti disciplinari)

c) 1 solo, lo 0,4 % circa, alla incapacità (temporanea) delle funzioni direttive (vedi capo d dell’elenco dei provvedimenti disciplinari)

d) 9 soltanto, il 3% circa, sono stati rimossi (vedi capi e-f dell’elenco dei provvedimenti disciplinari)

Il resto sono al capo c o semplicementetrasferiti d’ufficio.

Ma l’Anm, anche se i dati sono sconfortanti, non la dice tutta.

Dagli studi di Bianconi e Ferrarella sui dati del 2007 e del 2008 esce un dato a dir poco “offensivo” per il comune senso della giustizia.

Prima di giungere sul tavolo diPalazzo dei Marescialli, sede del Csm, la “pratica disciplinare” passa peraltre vie.

L’esposto di chi vi ricorre viene presentato alla Procura generale presso la Corte di Cassazione che vaglia la posizione e se ravvisa fondati motivi nell’esposto passa la pratica al Csm, chepoi prende l’eventuale provvedimento.

Bene, anzi male: nel 2007 la Cassazione ha ricevuto 1.479 esposti e ne ha passati al Csm solo 103, poco menodel 7%.

Stessa musica nel 2008.

Dei 1.475 fascicoli presentati inCassazione, solo 99 passano al Csm, circa il 7%.

Quindi prendere ad esempio i dati del CEPEJ sic et simpliciter è improprio, per due motivi:

primo, se i dati fossero analizzati (enon lo sono) sulla base del rapporto tra fascicoli aperti e condanne, il risultato sarebbe impietoso per l’Italia;

secondo, all’estero non esistono sanzioni disciplinari come l’ammonimento o la censura, bensì si passa dalla sanzione di rimozione in alcuni paesi (inclusa una sanzione pecuniaria rilevante e il pagamento dei danni morali e materiali alle vittime) sino alla condanna in carcere in alcuni altri.

Ma non è ancora finita.

Il periodo 1999-2008 è stato un periodo “di comodo” perchè il meno peggiore, e inoltre i numeri non sarebbero veritieri per come riportati dall’Anm. Secondo un’analisi di Zurlo, mai contraddetta, i casi vagliati dal Csm dal 1999 al 2006 sono stati 1.010, di cui812 sono finiti con l’assoluzione e solo 192 con la condanna (il 19% circa).

Di queste “condanne”:

– 126 sono stati condannati conl’ammonimento (circa il 66%!)

– 38 sono stati condannati con la censura (circa il 20%)

– 22 sono stati condannati con la perdita da 2 mesi a due anni di anzianità (circa l’11%)

– 6 sono stati espulsi dall’ordine giudiziario (il 3%)

– 2 sono stati  i rimossi (l’1%)

Ora, che cosa si evince?

Una cosa semplice.

Un magistrato, specie se inquirente,può consentirsi quello che vuole e commettere ogni tipo di errore o abuso, tanto cosa rischia?

Vediamolo in numeri semplici:

– oltre 9 volte su 10 può contare sulfatto che l’esposto presentato contro di lui presso la Procura generale della Cassazione non venga passato al Csm;

– qualora anche passasse al vaglio del Csm può contare sul fatto che dalle 7 alle 8 volte su 10 verrà assolto dal Csm stesso;

– qualora anche venisse condannato dal Csm rischierebbe 9 volte su 10 solo un “tirata d’orecchie” o “una lavata di capo”.

Insomma ha solo dalle7 alle 8 possibilità su mille di venire cacciato dalla magistratura, senza contare che per lui le porte del carcere non si apriranno mai.

Potremmo dire: hovisto giudici trattati con così tanto riguardo che voi normali cittadini non potreste nemmeno immaginarvi.  thefrontpage.it in data 17 agosto 2011

Inpratica, lo dicono le statistiche, le denunce dei cittadini, vengono archiviate o non trovano adeguate risposte sanzionatorie nei confronti dei giudici denunciati.

Icittadini, distrutti da Giudici che si divertono a disapplicare le leggi dello Stato, e che agiscono indisturbati nella certezza di una loro impunità, stante i dati statistici sopra riportati.

Quando poi un cittadino, decide di chiedere giustizia, difficilmente trova un legaledel luogo disposto a difenderlo, ma deve cercarlo molto lontano, sperando cheil Giudice denunciato non abbia mai operato anche in questa lontana giurisdizione, diversamente si rifiuterà.

MovimentoCittadini Indifesi

aiutoisicuro@gmail.com 

 
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