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Post n°119 pubblicato il 23 Novembre 2011 da lasolaris
Legge di Stabilita' 2012 Mobilita' dei pubblici dipendenti: rilevazione delle eccedenze e sindacati all'angolo La legge di Stabilita' 2012 modifica radicalmente la mobilita' nella Pubblica Amministrazione ed il collocamento in disponibilita' dei dipendenti pubblici, obbligando la PA ad effettuare almeno annualmente una ricognizione del personale per verificare eventuali soprannumeri ed eccedenze, ed escludendo le RSU e le OO.SS. dalla procedura che rimangono esclusivamente oggetto di un'informativa. L’art. 16 della Legge di Stabilità 2012 (legge n. 183 del 12/11/2011) non introduce nella Pubblica Amministrazione la “Mobilità” e la “Cassa Integrazione” per i dipendenti pubblici, come si vocifera un po’ ovunque, ma va semplicemente a modificare degli istituti già esistenti nel pubblico impiego per cui è sicuramente utile fare un po’ di chiarezza sull’argomento. Innanzitutto la prima modifica apportata dal maxiemendamento all’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – relativo all’eccedenza del personale ed alla mobilità collettiva – consiste nel fatto che mentre prima era prevista la rilevazione di eventuali eccedenze di personale senza alcun riferimento temporale, adesso le pubbliche amministrazione sono obbligate ad effettuare almeno annualmente una ricognizione per verificare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, e sono, inoltre, tenute a darne immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. L’obbligo è tanto serio da comportare penalità e sanzioni, infatti: - le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere; - il dirigente responsabile che non attuerà le procedure previste dal nuovo art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 ne sarà disciplinarmente responsabile (mentre in passato era previsto una responsabilità per danno erariale ma si ricorda che non vi era obbligo di effettuare la ricognizione). Proseguendo con le modifiche rispetto al passato, non si può non sottolineare come cambi la procedura che prevede solo un’informativa alle RSU ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area, a fronte di una precedente procedura che – solo nel caso in cui l’esubero riguardasse almeno 10 dipendenti - prevedeva un’informazione preventiva, con indicazione dei motivi dell’esubero e dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritenesse di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione, con eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e la relativa tempistica di attuazione. Oggi, quindi, i sindacati e le RSU sono semplicemente oggetto di un’informativa e non possono neanche, come in passato, esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza di personale e, soprattutto, verificare la possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione. La nuova disciplina prevede che, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione ai sindacati, l’Amministrazione: - risolve unilateralmente i contratti di lavoro del personale dipendente che ha raggiunto l’anzianità massima contributiva di 40 anni ; - in subordine verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione. Tuttavia è previsto che i contratti collettivi nazionali possano stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Trascorsi 90 giorni dalla comunicazione ai sindacati, l’amministrazione collocherà in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. Quindi, per sciogliere qualsiasi dubbio residuo, è chiaro che quando si parla di “mobilità” nella PA non ci si riferisce alla mobilità del settore privato ma di un “trasferimento” geografico e/o presso altre amministrazioni. Resta, invece, identica al passato l’indennità che spetterà al lavoratore pubblico dalla data di collocamento in disponibilità per la durata massima di 24 mesi: l'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato. I periodi di godimento dell'indennità saranno, come adesso, riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa e sarà riconosciuto anche il diritto all'assegno per il nucleo familiare. tratto da IPSOA |
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