Un blog creato da lasolaris il 21/11/2008

GIURIDICO

lavoro,polizia municipale, mobilita, giurisprudenza, dottrina brunetta, malattia,polizia municipale, concorsi, preparazione

 
 
 
 
 
 

MOBILITA ASL

per inserire disponibilita di mobilità fra dipendenti ASL questo è il link:

 

http://blog.libero.it/doctormobilita/

 
 
 
 
 
 
 

Questo blog sta dalla parte degli italiani onesti che si difendono  da un governo che mira all'interesse di pochi sacrificando il presente ed il futuro dell'intera nazione."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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QUALSIASI PROBLEMA CONTRATTUALE NELLA P.A.

se avete bisogno da avere informazioni, sulla mobilita' volontaria interscambio, problemi di qualsiasi genere con la P.A., arbitrati, conciliazioni, concorsi ecc, scrivetemi sarò lieta di dirvi come fare, e GRATIS senza alcun impegno, solo perche mi va di farlo, perche sono stanca di vedere continui soprusi su colleghi, da parte della pubblica amministrazione.

 
 
 
 
 
 
 

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inviatemi le vostre richieste o anche aggiornamenti se richiesti su qualunque materia e vi invio tutto il materiale per email per vincere un concorso da agente di polizia municipale, aspetto vostre richieste.

ps: tutto gratuito

 
 
 
 
 
 
 

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nulla osta mobilità

Post n°107 pubblicato il 29 Marzo 2011 da misterdavid1

salve

quesito:

a seguito di richiesta di nulla osta alla mia azienda (pubblica), essa si è pronunciata che può essere concesso solo quando verrò sostituito da un pari dipendente che prenda il mio posto,solo se qualcuno mi sostituisce; la richiesta di nulla osta è diretta ad un ente di diverso comparto (tipo da sanità a ente locale);è possibile una cosa del genere? possono loro essere ostativi per un'esigenza aziendale, precludendomi la possiblità di avvicinarmi alla mia famiglia??

 
 
 

mobilta' art.30 d.lgs.165/01

Post n°106 pubblicato il 29 Marzo 2011 da spera_mo

Espongo cosa mi sta accadendo: nell'aprile 2008 ho fatto istanza di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/01. Tale istanza è stata inoltrata con il "parere favorevole, visto il personale in servizio ed in relazione ai carichi di lavoro" espresso dal responsabile dell'Ufficio dove prestavo servizio (Min.Economia e Finanze). L'Ufficio dove chiedevo di essere trasferita (ag. Fiscali) ha pure espresso il parere favorevole; per tale motivo a livello centrale è stato disposto un periodo di comando di un anno (sorta di periodo di prova), al termine del quale "se mi fossi positivamente inserita nella struttura dell'agenzia" avrei potuto essere inserita nei ruoli della stessa. Prima della scadenza dell'anno è stata chiesta una valutazione, che è stata completamente positiva, motivo per cui il Direttore ha richiesto che venisse completato l'iter per il trasferimento. L'Amm.ne Centrale, a ridosso della scadenza del 1° anno di comando, infatti, mi ha anche chiesto di accettare formalmente l'inquadramento economico, cosa che ho prontamente fatto. Poi, colpo di scena, l'amm.ne di provenianza, senza alcuna comunicazione fatta a me direttamente, ha scritto di concedere solo un ulteriore anno di comando, e ciò l'ho saputo solo dopo alcuni mesi perchè chiedevo notizie sulla conclusione dell'iter del trasferimento. Ora siamo alla scadenza del 2° anno, alcuni mesi fa il Direttore ha nuovamente espresso la positività del mio operato e confermato di richiedere il definitivo trasferimento presso la struttura dell'Agenzia. Non ufficiamente ho purtroppo saputo che l'Amm.ne di provenienza ha chiesto che al termine del 2° anno (tra 1 mese), io rientri nel vecchio ufficio. Vorrei sapere se, a tuo parere, possono rimangiarsi il parere favorelvole espresso al momento della presentazione dell'istanza, se vi sono estremi per poter fare ricorso al giudice del lavoro o tentativo di conciliazione. Ripeto che nessuna delle missive intercorse tra l'Ufficio Locale di appartenenza e l'Amm.ne Centrale mi sono mai state notificate. Una ulteriore domanda: non posso invocare l'art. 60 del CCNL Ag. Fiscali, che , mi sembra di capire, prevede che debba essere tramutato in trasferimento il comando che si protragga per due anni?

 

 

 
 
 

parere Corte dei conti nr. 59 del 12/12/2010

Post n°105 pubblicato il 28 Marzo 2011 da lasolaris
 

La mobilità in uscita non costituisce cessazione e, quindi, non consente lasostituzione tramite concorsi, ma solamente con assunzioni in mobilità. E puòessere sostituita tramite concorso solo se è diretta a un ente che non havincoli alle assunzioni. È questa la principale indicazione contenuta nelparere della Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, n. 59 dello scorso6 dicembre. Una pronuncia che limiterà fortemente le autorizzazioni allamobilità in uscita e spingerà molte amministrazioni locali a stabilire neipropri regolamenti il divieto di concedere il trasferimento ad altro ente primache siano decorsi alcuni anni dalla assunzione.
La Corte dei conti, con questa pronuncia, in parte ribadisce e in partemodifica l'orientamento già assunto dalla sezione autonomie con il parere n.21/2009, orientamento messo di recente in discussione dalle sezioni regionalidella Sardegna e della Liguria, per le quali «il trasferimento per mobilitàsarebbe a tutti gli effetti da considerare, da un lato, quale cessazione perl'ente di partenza e, dall'altro, quale assunzione per l'ente di destinazione».E questo perché se la mobilità non comporta una cessazione ai finigiuslavoristici, «sotto il profilo della disciplina di contabilità e finanzapubblica, la mobilità può essere considerata cessazione perché l'ente didestinazione potrà procedere alla costituzione del nuovo rapporto solo neilimiti consentiti dalla normativa limitativa in materia di nuove assunzioni edi contenimento della spesa di personale». Ricordiamo che di recente le sezionidi controllo, parere n. 53/2010, hanno vietato le assunzioni in mobilità alleamministrazioni che non rispettano il patto di stabilità.
La possibilità di considerare le mobilità in uscita come cessazione vienebocciata dalle sezioni di controllo sulla base del dettato della leggefinanziaria 2005, che esclude le mobilità in entrata dai tetti alle assunzionisolo se effettuata tra enti che hanno tali vincoli. Per cui, in «questaricostruzione consentire all'ente cedente di procedere a propria volta allasostituzione del personale trasferito significherebbe, in definitiva,autorizzare l'ingresso dall'esterno, nel complessivo insieme di tutte leamministrazioni sottoposte a limiti assunzionali, di un numero di dipendentimaggiore di quello complessivamente consentito».

Occorre cioè garantire la neutralità in termini di costi complessivi per lepubbliche amministrazioni. Le amministrazioni che cedono il personale potrannoeffettuare nuove assunzioni per rimpiazzare le fuoriuscite solo tramitemobilità e potranno godere dell'effetto positivo del risparmio di spesa delpersonale. L'unica eccezione a tale principio può essere costituito dallacessione in mobilità a un ente che non ha vincoli alle assunzioni di personale.In questo caso «non osterebbe alla neutralità finanziaria dell'operazioneconsiderare la cessione per mobilità come utile ai fini del calcolo delle nuoveassunzioni consentite all'ente di provenienza del dipendente».
Tesi che innova le considerazioni della sezione autonomie contenute nel pareren. 21/2009, per la quale «se, a fronte di una mobilità in uscita, fosseconsentito di procedere a nuova assunzione, ciò darebbe luogo, oltre che a unincremento complessivo numerico di personale anche a un nuovo onere a carico dellafinanza».

 

 
 
 

giurisprudenza mobilità volontaria o intercompartimentale art 30 testo unico 165/2001

Post n°104 pubblicato il 28 Marzo 2011 da lasolaris
 

 

LA MOBILITA’ fonte presa da studio legale CARUSO

LA MOBILITA’

L’art. 30  del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 intitolato Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testualmente recita:

1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza .

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale .

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza .

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all' articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione .

Così regolamentata, la Giurisprudenza ha ricondotto la procedura di mobilità nell’ambito dello schema della cessione del contratto.

Pacifica è, comunque, la necessità del concorso della volontà (oltre che del lavoratore che avanza la richiesta) di entrambe le pubbliche amministrazioni coinvolte.

La norma in esame disciplina, infatti, una vicenda di diritto sostanziale alla quale debbono partecipare necessariamente tre soggetti: il lavoratore che chiede di essere trasferito, l'amministrazione (ad quam) verso cui si dirige il trasferimento e l'amministrazione di appartenenza di detto lavoratore, la quale deve esprimere il consenso al trasferimento.

Ne consegue, sul piano processuale, l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i predetti soggetti, sicché, qualora il lavoratore convenga in giudizio (come nella specie) soltanto l'amministrazione ad quam per il negato trasferimento, il contraddittorio deve essere integrato, ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c., anche nei confronti dell'amministrazione d'appartenenza non evocata in giudizio (Cassazione civile, sez. lav., 09 maggio 2008, n. 11593).

L'art. 30, comma 2-bis, d. lgs. n. 165 del 2001 introduce un duplice obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni: necessità del preventivo esperimento della procedura di mobilità rispetto ad ogni altra procedura concorsuale ai fini della copertura di posti vacanti in pianta organica; immissione in ruolo, in via prioritaria, di dipendenti provenienti da altre amministrazioni, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza (Tribunale Bari, 24 maggio 2007).

La mobilità volontaria prevista dall'art. 30 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato da ultimo dall'art. 16 l. 28 novembre 2005 n. 246, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto, per cui è illegittima la pretesa di un nuovo patto di prova nell'Amministrazione di destinazione, ove il patto di prova sia stato già superato nell'Amministrazione di provenienza (Cassazione civile, sez. un., 12 dicembre 2006, n. 26420).

Nel lavoro pubblico, la mobilità volontaria presso altra amministrazione integra una fattispecie diversa dall'assunzione e consiste nella modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi in una cessione del contratto, con continuità del suo contenuto, che comporta conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico; ne consegue che è illegittima la pretesa della stipulazione di un nuovo contratto di assunzione e di un nuovo patto di prova con l'amministrazione di destinazione, ove il periodo di prova sia stato già superato nell'amministrazione di provenienza (nella specie, la Corte ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per mancata sottoscrizione del contratto con nuovo patto di prova) (Cassazione civile, sez. un., 12 dicembre 2006, n. 26420).

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 30 d.lg. n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 quater dell'art. 5 d.l. 31 gennaio 2005 n. 7, conv. in l. n. 43 del 2005, le amministrazioni pubbliche, per la copertura dei posti vacanti nella pianta organica, devono preventivamente attivare le procedure di mobilità, e solo successivamente, nel caso di infruttuosità delle stesse, possono procedere all'espletamento delle procedure concorsuali (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 18 ottobre 2006, n. 8616).

La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con l'applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 c.c.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 del d.lg. n. 165 del 2001 il quale, nel testo attuale (come modificato dall'art. 16, comma 1 della legge n. 246 del 2005, con efficacia interpretativa del testo precedente), riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 c.c.) e stabilisce, altresì, la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'amministrazione cessionaria (principio affermato dalla S.C. in controversia, promossa da dipendenti postali transitati all'Agenzia delle dogane, concernente la ricomprensione, nel trattamento economico dovuto dall'amministrazione di destinazione, della retribuzione individuale di anzianità, Ria, nell'ammontare raggiunto presso l'ente di provenienza, nonché il pagamento dell'intero importo dell'indennità di amministrazione, senza tenere conto dell'analoga indennità prevista per i dipendenti delle finanze) (Cassazione civile, sez. lav., 13 settembre 2006, n. 19564).

La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 c.c.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 d.lg. n. 165 del 2001 che riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 c.c.), stabilendo la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento (salvo l'assegno "ad personam") tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza (principio affermato dalla S.C. in controversia, promossa da ex docenti del comparto scuola, transitati alle dipendenze dell'Inps nel settembre 1998 a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale - alla stregua del d.m. n. 135 del 19 marzo 1998 e dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 - concernente la riassorbibilità negli aumenti retributivi successivi, del trattamento di miglior favore già goduto presso l'amministrazione di provenienza e attribuito, a titolo di "assegno garanzia stipendio", all'atto del trasferimento all'Inps) (Cassazione civile , sez. lav., 17 luglio 2006, n. 16185).

Quando la normativa in tema di mobilità non impone alcun criterio di scelta delle istanze pervenute, è legittimo che la p.a. adotti i criteri più confacenti alle sue esigenze e pertanto la determinazione di prendere in esame solo le istanze di mobilità pervenute nell'arco di un anno addietro rispetto a quello in cui sopravviene la necessità di esperire le su indicate procedure non può ritenersi irrazionale, trattandosi di una scelta discrezionale ancorata a parametri di ragionevolezza (Tribunale Brindisi, 10 novembre 2003).

L'art. 30, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 - che prevede la possibilità di trasferimento del pubblico dipendente anche tra amministrazioni diverse - è norma di carattere generale applicabile anche al personale di quelle amministrazioni che, nei rapporti con il personale, hanno conservato (quale "fonte") la disciplina di diritto pubblico contenuta nei rispettivi ordinamenti; di conseguenza, detta norma si applica al personale delle Forze di Polizia di Stato e, quindi, anche al Corpo di polizia penitenziaria (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 31 gennaio 2003, n. 16).

L’art. 31 del d.lgs. 165/2001 disciplina la diversa ipotesi del passaggio del personale conseguente al trasferimento di attività.

In proposito la Suprema Corte, in tema di salvaguardia dei diritti dei lavoratori e nella ipotesi del trasferimento del personale scolastico A.t.a. dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 l. 3 maggio 1999 n. 124, ha affermato il principio che fermo restando il potere attribuito all'amministrazione dalla legge in ordine alla determinazione dei tempi ed altre modalità del passaggio nei ruoli statali, il trasferimento medesimo, una volta divenuto operativo, comporta l'adozione di atti di inquadramento rispettosi dei principi dettati dall'art. 2112 c.c. e dalla conforme legislazione di settore, principi che implicano l'attribuzione della qualifica corrispondente a quella posseduta con l'anzianità già maturata. Pertanto, al dipendente A.t.a. già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal c.c.n.l. del comparto scuola, considerandolo come appartenente al detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale, e ciò a prescindere dal risultato retributivo finale (favorevole o svantaggioso (Cassazione civile , sez. lav., 17 febbraio 2005, n. 3224).

La disciplina prevista dall'art. 2112 c.c. è applicabile solo nell'ipotesi in cui il cambiamento nella titolarità dell'azienda sia l'effetto di un volontario atto di disposizione del cedente e del cessionario e non di un provvedimento autoritativo, restando escluso, pertanto, che essa sia automaticamente applicabile nell'ipotesi di soppressione di enti pubblici. Pertanto, l'art. 62 del d.lg. n. 29 del 1993 (ora abrogato dall'art. 43 del d.lg. n. 80 del 1998) non impone l'applicazione della disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c., ma si limita a prevederlo nell'eventualità che il passaggio dei dipendenti dagli enti pubblici a quelli privati sia disposto da altra norma di legge, di regolamento o convenzione (Cassazione civile, sez. lav., 24 febbraio 2003, n. 2796).

Da ultimo va segnalata Corte d’Appello di Catanzaro 13.11.1003 la quale ha ritenuto che all’accertamento della situazione di esubero per il personale di una Pubblica Amministrazione non segue il licenziamento dei dipendenti eccedentari, bensì il collocamento in disponibilità il quale determina la sospensione del rapporto di lavoro e, all’esito del periodo di 24 mesi previsto per la ricollocazione, la risoluzione ex lege del rapporto; pertanto, non sussistendo alcun atto qualificabile come licenziamento, in caso di riconosciuta illegittimità del collocamento in disponibilità non si applicano le conseguenze previste dall’art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300 (reintegrazione nel posto di lavoro, opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilità), ma il giudice può condannare la pubblica amministrazione al pagamento in favore del dipendente della differenza tra quanto costui avrebbe percepito nel caso in cui non fosse stato collocato in disponibilità e quanto effettivamente percepito durante il periodo di sospensione del rapporto .

 
 
 

parere 27/2010 mobilità personale

Post n°103 pubblicato il 15 Marzo 2011 da lasolaris
 


Parere n. 27/2010 - Mobilità personale. Procedure applicative
Il Comune di (omissis), avendo assunto un dipendente, a seguito di concorso, da meno di un
anno, chiede se, qualora pervenisse da altro Comune richiesta di mobilità, possa
discrezionalmente concedere o meno il nulla osta o se, diversamente, nel caso in esame la mobilità non possa essere comunque concessa, attesa la brevissima permanenza del
dipendente presso l’attuale sede, anche in relazione alle clausole ed ai richiami di legge riportate nel contratto individuale e alle nuove disposizioni del decreto legislativo 150/2009.
La procedura di richiesta di mobilità volontaria oggetto del quesito è, ex novo, regolata dall’articolo 49, del dec.leg.vo 150/2009 che modifica l’art. 30, del dec.leg.vo. 165/2001 .
Il nuovo testo (scritto per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera a), numero 3), della legge 15 del 4 marzo 2009, che riconosce in capo al dirigente la competenza all’utilizzo dell’istituto della mobilità individuale di cui all’articolo 30, del dec.leg.vo 165/2001 e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate) così recita:
Art. 30. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
1) Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti Responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
1-bis) Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
2) I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis) Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali,
finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
2-ter) L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta
ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater) La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies) Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.
Dalla lettura del nuovo testo emerge chiaramente come la procedura di mobilità volontaria diventi obbligatoria per tutti gli enti che intendano coprire posti vacanti in dotazione organica. Le novità principali, rispetto alla normativa vigente, ante dec.leg.vo 150/2009, riguardano la competenza a dare il consenso alla mobilità dall’Ente in uscita. Prima il testo stabiliva: “Il trasferimento è disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza” oggi recita: “Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”.
La disposizione stabilisce quindi chiaramente che la competenza a dare il nulla osta al
trasferimento del dipendente non è più della Giunta Comunale, ma del dirigente (in caso di Comuni non dotati di dirigenza, dal Responsabile del servizio al quale sono assegnati le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art 109, comma 2, del dec.leg.vo 267/2000).
Spetta quindi alla dirigenza dare il nulla osta al dipendente che intenda trasferirsi presso altro Ente per mobilità ,nel rispetto dei regolamenti vigenti nell’ente, trattandosi di procedimento di micro organizzazione, la cui competenza per legge è assegnata ai dirigenti.
Il testo stabilisce l’obbligatorietà del parere del dirigente ma non chiarisce se lo stesso parere sia vincolante per l’Amministrazione (in attesa di chiarimenti ministeriali e/o giurisprudenziali in merito, si ritiene che il parere del dirigente sia obbligatorio e non vincolante, in quanto la mobilità, pur rientrando fra i procedimenti di micro organizzazione, incidendo, tuttavia, sulla spesa del personale, rigidamente determinata per i Comuni non soggetti al Patto di stabilità, potrebbe avere ripercussioni negative sul piano triennale delle assunzioni deliberato dalla Giunta Comunale, alla quale, pertanto, spetterebbe il parere finale motivato esclusivamente da argomentazioni programmatiche e di spesa )
Le nuove regole sulla mobilità riportate all’art. 30 del dec.leg.vo 165/2001 novellato dall’art. 49 del dec.leg.vo.150/2009 esplicano, ad avviso di chi scrive, immediata efficacia per gli Enti Locali, previo eventuale adattamento, reso necessario in rapporto all’organizzazione specifica dell’Ente (in particolare per i Comuni con meno di 5000 abitanti che possono organizzare i servizi ai sensi dell’ art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall’art 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ). La piena efficacia della normativa relativa alla dirigenza è confermata dall’ art. 27, del dec.leg.vo 165/2001 che stabilisce criteri di adeguamento per gli Enti Locali alla normativa di cui al capo II dello stesso decreto legislativo e non il recepimento.
I Comuni, pertanto, sono obbligati ad adattare le loro regole al dec.leg.vo 165/2001, per renderle conformi allo stesso. La tesi dell’immediata efficacia, anche delle altre norme del dec.leg.vo. 165/2001 è confermata, altresì, dagli articoli 88 e 111 del dec.leg.vo 267/2000, ai quali per brevità di esposizione rimandiamo.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, in merito al quesito formulato dal Comune, si risponde che:
a) non esiste alcun obbligo per l’ente locale di autorizzare la mobilità in uscita del
dipendente,dato che la concessione della mobilità è facoltativa;
b) l’eventuale richiesta di mobilità in uscita da parte del dipendente dovrà essere valutata dal Responsabile del servizio il quale, nell’esprimere parere favorevole o contrario al trasferimento, dovrà tenere conto sia dell’incidenza della mobilità sull’attività dell’Ente, sia degli obblighi contrattuali siglati dal dipendente, ivi compreso l’obbligo di cui all’art. 35 comma 5 bis deln D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 230 della Legge finanziaria 2006,
qualora riportato nel contratto (il parere del Responsabile del servizio risulta obbligatorio ma non
vincolante );
c) spetterà, infine, alla Giunta Comunale accogliere o respingere la richiesta, tenendo conto:
1) delle ripercussioni che la mobilità potrà produrre sulla spesa complessiva del personale,
fortemente limitata dalla normativa di cui all’art 1, comma 562 ,della legge 296/2006 ;
2) dei costi diretti ed indiretti, sia in termini economici che di tempo, che l’eventuale mobilità creerebbe per il Comune, quali:
- adeguamento del piano occupazionale;
- attivazione, a sua volta, della procedura di mobilità volontaria, prevista dall’art 49, del dec. Leg.vo 27 ottobre 2009, n. 150, che modifica l’art 30, del dec.leg.vo n.165/2001, resaobbligatoria ma non, comunque, vincolante ai fini dell’assunzione;
- esperimento dell’ulteriore procedura della mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art .34 bis, del dec. Leg.vo 165/2001.

 
 
 

interpretazioni norme assunzioni comune inferiori a 5000 abitanti

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La mobilità « dribbla» il turn over. Il vincolo non ferma i passaggi tra enti soggetti ai tetti di spesa.
Le procedure di mobilità tra enti sottoposti a limitazioni sulle assunzioni non rientrano nel limite del turn-over del 20% rispetto alla spesa delle cessazioni dell'anno precedente.
La Corte dei conti della Lombardia, con il parere 16.02.2011 n. 80, fissa i criteri e le regole per i trasferimenti del personale nell'anno in corso, dopo che il decreto legge della manovra estiva (Dl 78/2010) ha rivisto ancora una volta le norme sul contenimento della spesa di personale delle autonomie locali.
L'introduzione della possibilità di assumere nel limite del 20% della spesa delle cessazioni intervenute nell'anno precedente ha spiazzato gli operatori. Da tempo infatti gli enti soggetti a patto di stabilità non avevano limitazioni alle assunzioni. Il comma 557 della finanziaria 2007 decretava infatti il con-tenimento della spesa di personale senza mai individuare una regola sul turn-over.
In altre parole, che l'entrata di un nuovo dipendente fosse per mobilità o per accesso dall'esterno della Pa, l'importante era ridurre la spesa rispetto all'anno precedente, senza vincoli numerici o «per testa». Dal 2011 le cose cambiano. Oltre al limite di spesa vi è anche la regola del turn-over al 20 per cento.
La Corte dei conti a Sezioni riunite, con la delibera n. 3 di quest'anno, ha ritenuto che questo vincolo non si debba applicare agli enti non soggetti a patto. Ma peri comuni più grandi e per le province la questione diventa urgente, soprattutto perla possibilità di potersi "almeno" avvalere delle procedure di mobilità. ... (articolo Il Sole 24 Ore del 21.02.2011 - link a www.corteconti.it).
  Nei Comuni fino a 5mila abitanti non si applicano le regole sul turn-over. L’unico limite è che questi Comuni non devono superare le spese di personale sostenute nel 2004. Le assunzioni però si bloccano nel caso in cui le spese di personale superano il 40% delle spese correnti.  
Recenti pronunce della Corte dei Conti riaprono la possibilità di assumere a copertura del turnover per gli enti che non sottoposti a patto di stabilità  (Corte dei Conti, Sezz. riunite di controllo, deliberazione 25.01.2011 n. 3).
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I piccoli comuni sono esclusi dai limiti al 20% del turn-over. Corte dei conti: le indicazioni delle sezioni riunite.
Niente limite al 20 per cento per il turn-over nei comuni con meno di 5mila abitanti I piccoli enti devono continuare a seguire le vecchie regole, che impediscono di superare la spesa di personale registrata nel 2004, con una sola novità: le assunzioni rimangono bloccate in ogni caso quando gli assegni al personale superano il 40% della spesa corrente. L'altra norma chiave della manovra estiva, che permette un'assunzione ogni cinque cessazioni, si applica solo negli enti più grandi, quelli soggetti al patto di stabilità.
A certificare il via libera per i piccoli enti intervengono le Sezz. riunite della Corte dei Conti, che nella deliberazione 25.01.2011 n. 3 diffusa ieri fanno tirare un sospiro di sollievo ai quasi 5.700 sindaci interessati (il 70% del totale).
Il tema domina da mesi le preoccupazioni dei piccoli comuni, da quando la manovra estiva (DL 78/2010, articolo 14, comma 9) ha dettato le nuove regole per il personale degli enti locali: regola del 20% sul turn-over, e stop assoluto al reclutamento per chi spende troppo.
La regola non distingue esplicitamente enti grandi e piccoli, e questi ultimi avevano tempestato di domande ... (articolo Il Sole 24 Ore dell'08.02.2011 - tratto da www.corteconti.it).
Assunzioni e cessazioni nei comuni fino a 5.000 abitanti Articolo pubblicato il: 01/02/2011La possibilità da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti di assumere personale, è tuttora legata alla spesa sostenuta per il medesimo titolo nell’anno 2004, nonché al rispetto del turn over cioè alle cessazioni complessivamente intervenute nell’anno precedente (art. 1, comma 562, legge n. 296/2006).Il mantenimento di tale disposizione negli anni successivi ha fatto ritenere che non fosse più attuale la posizione della Corte dei conti, sezione delle Autonomie assunta con delibera 8 del 2008, che considerava “anno precedente” il 2006. Tale posizione era fondata sul fatto che la previsione fosse contenuta nella legge finanziaria per il 2007 che considerava pertanto “precedente” l’anno 2006.I vincoli in questione sono rimasti nel tempo sostanzialmente immutati per cui appare estremamente limitativo della capacità assunzionale degli enti locali continuare a fondare le loro politiche di personale su un turn over riferito al 2006 con una prospettiva di preclusione di ulteriori assunzioni negli anni a venire, pur rispettando il limite della spesa sostenuta nel 2004.Sull’elemento del contenimento della spesa ha fondato la propria posizione la sezione Lombardia della Corte dei conti (parere n. 416/2010), ritenendo lo stesso prevalente sul concetto di anno precedente, in quanto espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica, inteso come obiettivo primario da realizzare.Discende che il contenimento numerico delle assunzioni deve trovare coerenza nel principio di invarianza della spesa di personale.Da tale posizione ha preso le mosse la Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi in Sezioni riunite per la risoluzione di questioni definite in maniera difforme dalle sezioni regionali.Rilevano le sezioni che problematiche interpretative non sempre univoche sono spesso conseguenti alla stratificazione delle norme ed alle indicazioni “a volte laconiche” che esse contengono.D’altronde, il protrarsi della validità di una norma impone di rivedere la sua originaria impostazione e proiettarla in una fase temporale di evoluzione della stessa, tenendo comunque presenti i principi ai quali è ispirata.E quindi ritengono le Sezioni che l’obiettivo principale del comma 562 della legge finanziaria per il 2007 è quello di assicurare l’invarianza della spesa dell’anno 2004, ed a questo concorrono le misure di raffreddamento delle assunzioni; tuttavia, porre un limite alle assunzioni quando il primo obiettivo è comunque assicurato, può comportare un’ingerenza del legislatore statale in una materia di competenza regionale.Ne discende che ai fini del rispetto della citata norma all’espressione riferita al precedente anno può attribuirsi un significato comprensivo di tutte le vacanze verificatesi dall’entrata in vigore della norma medesima, non ancora coperte alla data in cui si intende assumere, a condizione che sia comunque assicurato l’obiettivo di fondo di mantenere la spesa ai livelli del 2004.Il citato comma 562 consente la possibilità di assumere “nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno”.Anche il concetto di cessazione del rapporto di lavoro in relazione a nuove assunzioni, è stato oggetto di più interpretazioni con riguardo alla sua applicazione alla mobilità tra enti.Già la Sezione delle Autonomie, con deliberazione 21 del 2009, premesso che per cessazione effettiva debba intendersi il collocamento di un soggetto al di fuori del circuito del lavoro, ha ritenuto che la cessazione per mobilità non consentisse assunzioni in relazione alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, in quanto dette nuove assunzioni avrebbero dato luogo ad un incremento complessivo numerico del personale pubblico e ad un nuovo onere a carico della finanza pubblica complessivamente intesa.A seguito di successive diverse interpretazioni, per le quali il trasferimento per mobilità sarebbe da considerare da un lato come cessazione e dall’altro come assunzione, le Sezioni riunite sono state nuovamente chiamate a pronunciarsi con riguardo alle conseguenze dell’istituto in relazione alle diverse tipologie di enti.La possibilità di considerare la mobilità in uscita come cessazione, con riguardo agli enti soggetti a vincoli assunzionali, viene esclusa dalla Corte sulla base dell’art. 1, comma 47, della legge finanziaria del 2005 che, per i medesimi enti configura la mobilità “come un’ulteriore e prodromica possibilità di reclutamento in deroga ai limiti normativamente previsti”. Riprendendo il parere della Funzione pubblica n. 4/2010, l’ente che riceve personale tramite mobilità, non imputa tale nuovo ingresso alla quota di assunzioni normativamente prevista e rimane libero di effettuare un numero di assunzioni compatibile con il regime vincolistico e con le residue vacanze di organico.L’ente che cede personale non può quindi considerare la mobilità come cessazione e quindi sostituire il personale trasferito in quanto ciò significherebbe autorizzare l’ingresso dall’esterno, nell’insieme delle amministrazioni soggette a vincoli assunzionali, di un numero di dipendenti maggiore di quello complessivamente consentito.Il comune cedente, può comunque beneficiare del risparmio di spesa, avviando, ove lo ritenga necessario, una procedura di mobilità in entrata.Diverso è il caso in cui il comune cedente autorizzi il trasferimento di un proprio dipendente presso enti non soggetti a vincoli di assunzioni, poiché in questo caso la mobilità si configura come nuova assunzione consentita dall’ordinamento dell’ente ricevente e l’ente di provenienza può considerare la mobilità come cessazione e quindi utile ai fini del calcolo di nuove assunzioni.Rimangono fermi gli altri vincoli in materia di assunzione previsti, anche per gli enti non soggetti al patto di stabilità, dall’art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010 relativi al rispetto della quota inferiore al 40% della spesa di personale rispetto alla spesa corrente[1].Per quanto concerne l’applicabilità del vincolo del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, introdotto all’art. 76 del D.L. n. 112, come modificato dal D.L. n. 78/2010, si registra, dopo un’iniziale alternanza di posizioni (Corte conti Campania, parere 161/2010, e Piemonte 51/2010), un indirizzo abbastanza univoco. Sono infatti orientate a ritenere il citato vincolo del 20% inapplicabile ai comuni non soggetti al patto di stabilità le sezioni Lombardia (parere 964/2010) e Toscana (pareri 106 e 205 del 2010). ________________________________________[1] Da rilevare che la legge di stabilità 2011 interviene sull’articolo 76 comma 7 del d.l. 112/2008 consentendo agli enti nei quali l’incidenza della spesa di personale è pari o inferiore al 35% della spesa corrente, di assumere in deroga al 20% e comunque nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli di spesa del personale, per turn over, personale per l’esercizio delle funzioni di polizia locale.

 
 
 

comandante polizia locale licenziato, Giuseppe Toro

Post n°101 pubblicato il 24 Febbraio 2011 da lasolaris
 

pubblico un fatto gravissimo, che è rimasto nel silenzio e nell'oscurato della  provincia siciliana,  le minaccie e il licenziamento di un comandante della polizia municipale in Sicilia, che non si è piegato alla MAFIA, ai politici, e di cui nessuno si è occupato, perche molto scomodo

al Comandante tutta la mia stima e affetto.
laura

Mafia – quello che succede quando la vittima sono io

Data: Monday, 02 February @ 01:00:00 CST
Argomento: Siete voi che lo dite!


 

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo ventitré anni di servizio, arrivo per mobilità volontaria al Comune di Saponara in provincia di Messina, per ricoprire il ruolo di comandante della polizia municipale. Mi vengo a trovare in un luogo dove i registri risultano contraffatti, diffuse irregolarità, l’impossibilità di registrare la posta perché il sindaco ha sottratto alla polizia municipale l’apposito registro, e mi imbatto mio malgrado in una vastità di illeciti che riguardano anche gli altri settori comunali (false attestazioni di funzionari, licenza commerciale rilasciata in violazione della legge, interessi privati e tanto, tanto vario altro). Di fronte alle diffuse irregolarità nelle quali mi imbatto, ricevo dai più alti rappresentanti dell’ente, l’invito ad attuare una linea morbida, ad essere per così dire “comprensivo”.

Non volendo restare coinvolto in brutte situazioni, richiedo il nulla osta alla mobilità e cerco, invano, un altro comune disposto ad accogliermi.

Nel frattempo,oltre alla guerra che viene condotta nei miei confronti dagli esponenti politici locali, al crescente isolamento da parte delle altre strutture comunali, iniziano una serie di atti intimidatori che hanno per bersaglio me e la polizia municipale. Una forma di pane lasciata sul tetto della mia autovettura parcheggiata sotto casa, le macchine della polizia municipale bloccate nel parcheggio comunale, il comando sigillato con nastro da cantiere, io che vengo rinchiuso con un lucchetto all’interno del comando, dei fiori che vengono lasciati all’ingresso del comando.

Delle strane cose che succedono e di quelle che sento, tengo costantemente informata la procura della repubblica e la prefettura di Messina.

La guerra messa in atto contro di me, viene implementata con una serie di provvedimenti disciplinari tutti basati su personali dichiarazioni del sindaco. La cosa che mi preoccupa maggiormente è che, tra le varie accuse mossemi per iscritto dal sindaco, risulta quella di essermi spesso recato dal procuratore della repubblica senza essere mai stato da questi invitato, e di aver parlato male dell’amministrazione comunale al prefetto di Messina.

Perché mi preoccupano tali dichiarazioni? Semplice: anche qualora mi fossi sognato tutto, e così non è stato, le indagini dovevano comunque restare tutelate dal segreto. E se io ero certo di non aver riferito nulla al sindaco, chi era stato ad informarlo?

A seguito dei procedimenti disciplinari avviati dal sindaco, il plotone d’esecuzione appositamente istituito ed erroneamente denominato commissione disciplinare, costituita in difformità alla legge ed i cui due componenti risultavano essere due giannizzeri del sindaco, funzionari a carico dei quali alcune azioni illegali sono già state definitivamente accertate dalla Corte dei Conti e dalla Regione Siciliana (false dichiarazioni nella formazione dei bilanci, irregolarità contabili, ipotesi di turbativa d’asta ecc. ecc.), mi sospende dal servizio e dalla paga.

Vengo immediatamente trasferito ai servizi sociali, dove mi viene data una scrivania, una sedia ed un telefono, tra l’altro disabilitato per le chiamate esterne e per i collegamenti ad internet; le pratiche (?) sono buttate per terra. Non dispongo nemmeno di una macchina per scrivere, e il personale sottoposto si pone nei miei confronti come se io fossi un appestato. Interpello i precedenti dirigenti per avere notizie di alcune pratiche e non ricevo che inutili risposte: “non ho memoria di ricordare cosa fatto in non so quale tempo”.

Inizio a lavorare nel nuovo ruolo, e mi imbatto in due possibili turbative d’asta; parallelamente il sindaco, utilizzando toni aspri e minacciosi, mi ordina di pagare ad una cooperativa somme, a fronte di prestazioni irregolari (la cooperativa è la stessa di cui accennavo prima, alla quale sono stati aggiudicati i servizi in modo irregolare). Prendo un mese di ferie e dico al segretario comunale, al sindaco ed al presidente della cooperativa che, durante la mia assenza avranno tutto il tempo di fare sistemare le carte al precedente dirigente, cioè a colui che aveva combinato gli imbrogli, e che al mio ritorno in servizio, trovando tutto “sistemato”, non mi sarei più interessato della cosa.

Al mio rientro purtroppo trovo tutto come prima, anzi ricevo un ordine di servizio del segretario comunale che mi ordina di liquidare la cooperativa entro cinque giorni.

Il mio dovere era quello di rispettare la legge, il mio potere era quello di farla rispettare; questo era il mio lavoro. Invio gli atti alla procura della repubblica ed alla corte dei conti, mando un esposto dettagliato agli uffici ispettivi della Regione Siciliana ed avvio contemporaneamente il contenzioso con la cooperativa.

Da qui in poi rilevo un più che esponenziale aumento delle minacce verbali e scritte, nuovi procedimenti disciplinari che continueranno, poiché nelle altre pratiche d’ufficio che affronto rilevo ovunque diffuse irregolarità e possibili illegalità. Ricevo pure in busta chiusa recapitata a casa, alcuni bossoli di fucile.

Sto molto male, dimagrisco tanto, ho difficoltà a dormire, il cuore ogni tanto impazzisce e se ne va per conto suo, ho sempre paura, tremo al passare di una macchina davanti casa oltre una certa ora, tutti i giorni cambio strada per recarmi da casa in ufficio e viceversa, mangio e vomito, a volte neanche mangio.
Sono costretto ad assentarmi dal lavoro per la malattia, e nel mio caso non si trattava di quelle oggetto di attenzioni da parte del Ministro Brunetta.
Decido di fuggire in Albania, ma arrivato a Bari torno indietro sui miei passi, per potere testimoniare a favore di due colleghi inquisiti per una falsa denuncia di un assessore comunale, tale signor Ruggeri, al quale pare che adesso qualcuno stia chiedendo indietro una parte delle somme da questo illegittimamente percepite a titolo di indennità assessoriale, in quanto corrisposte a seguito di dichiarazione scritta di essere disoccupato, quando invece non lo era, la qual cosa era a conoscenza di tutti.

Sempre alla ricerca di una mobilità continuo a lavorare, ad avere i soliti problemi ed a sentirmi sempre peggio. Quando non sono in ufficio, sono costantemente barricato in casa, fino al giorno che mi viene recapitato in ufficio un proiettile di fucile, questa volta carico. Lascio quindi la casa di Saponara, continuo a stare sempre male e sono costretto ad assentarmi dal lavoro, fino a quando dal comune di Saponara ricevo l’informazione di essere stato licenziato per aver superato il periodo di comporto, il giorno 19.09.2008. Non percepivo comunque lo stipendio sin dal mese di febbraio dell’anno 2008, a causa delle assenze per malattia.

Inizio a mandare esposti e denunce a mezzo mondo e ad alcuni soggetti che si occupano di informazione pubblica, tutte senza riscontro tranne quella inviata al Presidente della Repubblica, il quale mi dava notizia di dedicare una particolare attenzione alla vicenda che a lui risulta già seguita dalla Regione Siciliana, e tranne quello di una dirigente della Regione Siciliana , la quale mi chiede di non tediarla più con le mie denunce, perché la Regione non avrebbe sostanzialmente alcuna competenza per intervenire nella vicenda (?).

Mi reco alla sede INPS e faccio domanda per ottenere il sussidio di disoccupazione. Lì mi viene consegnato un modulo da compilare a cura del datore di lavoro. Spedisco quindi al comune di Saponara il modulo, il quale mi viene restituito intonzo. Il risultato è quello, ad oggi, di non aver percepito il sussidio di disoccupazione.

Cerco lavoro presso alcuni ristoranti e pizzerie per fare il cameriere o anche il lavapiatti, ma nessuno ne ha bisogno. Faccio una inserzione in un giornale di annunci, per fare il badante a persone anziane, ma nessuno mi chiama. Faccio la domanda a scuola per fare il bidello, ma ancora oggi nessuno mi ha convocato. Ho mandato alcuni curriculum ad imprese edili, dichiarandomi disposto a lavorare anche all’estero, ma sono ancora senza risposta. E intanto le medicine per curarmi le devo comprare, e paradossalmente devo mangiare pure io. E poi mi servono i soldi per spedire le lettere raccomandate (già oltre cento).

Nel frattempo, le finanziarie alle quali mi ero rivolto e che mi avevano concesso alcuni prestiti, mi chiedono di pagare le due rate non ancora pagate. Faccio presente di essere stato licenziato e di non percepire emolumenti sin dal febbraio 2008, ma che sono in attesa di un nuovo lavoro. Rilevo che alle persone che mi contattano telefonicamente, i miei problemi non interessano. La persona esiste solo in funzione del business.

Quando mi sono trovato, per la prima volta nella mia vita, in un contesto mafioso, ero impreparato. Ho comunque deciso di rispettare la legge ed ho cercato di resistere con ogni mezzo. Poiché non potevo confrontarmi con alcuno, per farmi coraggio mi sono detto che se resistevo lo facevo pure per i miei figli, per i quali non ho mai cercato una raccomandazione, per provare ad offrire loro una società più pulita, anche per merito del loro papà. E sempre per farmi coraggio ho pensato di resistere per tutti quelli che desiderano un futuro migliore, un mondo più onesto, per chi scrive denunce sui giornali, per quelli che cercano un lavoro senza aver nessun pezzo grosso alle spalle, per tutte le persone oneste. Ribadisco, questi pensieri li facevo nella mia solitudine e solamente per farmi coraggio.

Ho combattuto, ed infine ho perso. E insieme a me avete perso anche voi. Voi che avete il potere di offrirmi un lavoro per pagare i debiti e che mi consentirebbe di mantenere la dignità sociale che mi è stata tolta. Voi che avete il potere di portare i fatti all’attenzione della gente per sensibilizzarla, e così contribuire ad una diffusa e maggiore consapevolezza sociale del problema. Voi che mi avete giustamente negato il sussidio di disoccupazione. Voi che, nonostante il potere conferito dalla legge, non avete fatto nulla per fermare chi, al comune di Saponara, ha abusato e continua ad abusare.

Avete perso voi quando la Regione Siciliana e la Corte dei Conti hanno accertato le irregolarità e le illegalità ed i danni all’erario compiute ad esempio dai Signori Vincenzo Giuliano, Francesco Campagna e Tommaso Venuto, poiché a fronte degli illeciti accertati, il Comune Di Saponara li ha premiati promuovendoli, facendoli diventare dirigenti ed aumentando i loro appannaggi economici.

Avrete perso voi se vostri parenti non troveranno lavoro, quando invece a Saponara alcune assunzioni sono state fatte per chiamata diretta.

Per non tediarvi ulteriormente, della tantissima documentazione in mio possesso, allego in un CD una relazione ispettiva della Regione Siciliana, una sentenza della Corte dei Conti, una lettera della Regione Siciliana, due registrazioni vocali in una delle quali una mia sottoposta dichiara di essere stata avvicinata da un consigliere comunale che le chiedeva di denunciarmi, un altro sottoposto che riceve analoga richiesta da un onorevole della Regione Siciliana, un altro che dichiara di essere stato trasferito dall’ufficio personale all’ufficio notifiche, per aver segnalato al sindaco l’assunzione irregolare di un certo Cucinotta.

Nell’altra registrazione la responsabile di una cooperativa riferisce delle intenzioni del sindaco di danneggiarmi per non avere sottostato ad alcune richieste, e che avrei dovuto aspettarmi delle pesanti provocazioni (le minacce si concretizzeranno da lì a poco). Infine una certificazione medica. Tanto allego per consentire a voi una scelta consapevole.

Se qualcuno mi dovesse chiedere: Come ci si sente ad essere una vittima? Risponderei semplicemente: Augurati di non scoprirlo mai!

Giuseppe Toro

Al Corriere della Sera
c. a. Dottor Paolo Mieli
via Solferino, 28
20121 MILANO

Al Dottor Maurizio Costanzo
Presso MEDIASET
Piazza SS. Giovanni e Paolo, 8
00184 ROMA

All’ANSA
Via della Dataria, 94
00187 ROMA

Al Presidente della Regione Siciliana
Palazzo D’Orleans
Piazza indipendenza
90129 PALERMO


 
 
 

NEO PATENTATI nuove norme per il 2011

Post n°100 pubblicato il 22 Febbraio 2011 da lasolaris
 

NOVITA CODICE DELLA STRADA NEOPATENTATI
MULTE
 –Come previsto dalla legge scatta l’adeguamento biennale all’inflazione, così dagennaio le multe saranno più care del 3,5%. La nuova norma però non tocca lemulte già inasprite negli ultimi due anni e con il Codice della Strada 2010.
ALCOL E DROGHE – Dal prossimo 13 agosto, per ottenere il rilascio diqualsiasi patente si dovrà presentare un certificato medico che attestail non abuso di alcol e la non assunzione di droghe.
MICROCAR – Anche chi vorrà guidare microcar o ciclomotori, dal prossimoottobre dovrà superare una prova pratica, come stabilito dalla legge n.120/2010, che ha modificato l’articolo 116 del codice della strada.
NUOVO ESAME – Il quiz della patente avrà 40 domande invece di 30,alle quali bisognerà sempre rispondere con vero o falso. Il limite massimo dierrori per essere promossi è sempre quattro. L’esame non potrà più esseresvolto in lingua straniera (tranne in Val D’Aosta e Alto Adige, dove sipotranno scegliere francese o tedesco, e a breve anche sloveno).
LIMITE NEOPATENTATI – A partire dal 9febbraio, i neopatentati per il primo anno di patente, non potranno guidareveicoli con rapporto peso/potenza maggiore a 55 kW/t e comunque con potenzamassima di 70 kW.
RECUPERO PUNTI – Per recuperare i punti persi dalla patente, al terminedel corso si dovrà anche sostenere un quiz.

 
 
 

rotatorie

Post n°99 pubblicato il 22 Febbraio 2011 da lasolaris
 
Foto di lasolaris

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI .
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale perla Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. 207 – 19 gennaio 2011
Al Sig.
Al Provveditorato Interregionale 00.PP.
……..
Oggetto: Quesito relativo alla circolazione dei veicoli nelle rotatorie.
Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, si comunica quanto
segue.
Per quanto concerne la circolazione sulle rotatorie, si osserva che in linea generale
ricorre l'applicazione dell'art. 154 del Nuovo Codice della Strada (DLgs n. 285/1992),
In particolare il comma 1 prescrive che tutti i conducenti, prima di effettuare una
manovra, devono preventivamente assicurarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri
conducenti, e segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Quale che sia l'ordine di precedenza stabilito nella rotatoria, chi si immette sull'anello
deve azionare l'indicatore sinistro, chi ne esce deve azionare l'indicatore destro.
In ogni caso l'anello della rotatoria è assimilato ad un tronco stradale munito di
diramazioni; durante la marcia su di esso, dunque, non è necessario mantenere la
segnalazione dell'indicatore sinistro; è invece necessario moderare la velocità ai sensi
dell'art. 141, ce. 3 e 4, e attenersi alle prescrizioni dettate dall'art. 154.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

 
 
 

MOBILITA ASL

Post n°98 pubblicato il 25 Gennaio 2011 da lasolaris
 

e' con grande orgoglio che comunico volentieri il link del blog che ha appena aperto una mia carissima amica per aiutare la mobilita fra tutti i dipendenti delle ASL è molto importante che tutti i gli addetti scrivano da dove provongono e dove vogliono andare in modo da poter effettuare anche una mobilita a 3 o interscambi.

questo è il link:

 

http://blog.libero.it/doctormobilita/

 
 
 

NATALE

Post n°97 pubblicato il 25 Dicembre 2010 da lasolaris

AUGURO A TUTTI QUELLI CHE MI HANNO SEGUITO UN AUGURIO SPECIALE DI UN SERENO NATALE SPERANDO CHE I VOSTRI SOGNI SI AVVERINO,

laura

 

 

 
 
 

deroga tournover polizia municipale

Post n°96 pubblicato il 18 Dicembre 2010 da lasolaris
 

12/12/2010 OTTIME NOTIZIE PER LA POLIZIA LOCALEIl Senato ha approvato definitivamente la legge di stabilità e il bilancio dello Stato.La legge di stabilità, introdotta con la legge di riforma del bilancio (art. 11 legge n.196/2009), sostituisce da quest'anno la legge finanziaria.Nel corso dell'esame degli articoli dei ddl, il Governo ha accolto come raccomandazioni numerosi ordini del giorno, molti dei quali presentati dalle opposizioni.Respinti invece tutti gli emendamenti.In pratica il Senato ha definitivamente approvato i disegni di legge n. 2464 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e n. 2465 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013).Quindi è stato approvata la legge di stabilità 2011 nel testo (del disegno di legge 2464) che ti avevo comunicato con la mail precedente (vedi sotto), con la deroga del turn over al 20% per la Polizia Locale.II provvedimento è composto da un unico articolo di 169 commi.A noi interessa il comma 118:118. Al comma 7 dell’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42» (Leggasi Polizia Locale).quindi aspiranti Polizia Municipale studiate e preparatevi e P.A. POTETE ASSUMERE

 
 
 

mobilità intercompartimentale, o volontaria al di sopra dei 5000 abitanti

mi giungono molte richeste di spiegazioni al riguardo delle mobilita intercompartimentale nei comuni al di sopra dei 5000 abitanti, perchè effettivamente c'e un vuoto normativo al rigurado, visto che la legge di riferimento era una vecchia finanziaria del 2005 e ormai tramontata dalle nuove, ma non esplicata per il 2010, ciò fa comprendere che la mobilità intercompartimentale è fattibilie per tutti quegli enti che hanno rispettato il patto di stabilita. vi rimetto  questo documento in allegato:

NTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA (27 aprile 2010)

COTA, LUCIANO DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI,
ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO,
CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,
D'AMICO, DESIDERATI, DOZZO, GUIDO DUSSIN, FAVA, FEDRIGA,
FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI,
GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, LUSSANA,
MACCANTI, LAURA MOLTENI, NICOLA MOLTENI, MONTAGNOLI,
MUNERATO, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI,
RAINIERI, RIVOLTA, RIXI, RONDINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI,
TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI. -

Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

- Per sapere - premesso che:

la cosiddetta mobilità intercompartimentale è regolata dall'articolo 1,
comma 47, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004),
che prevede per gli enti locali il rispetto del patto di stabilità interno
quale condizione essenziale per attuare la mobilità;

con la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), mentre per i
comuni non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno permaneva,
con alcune specifiche esclusioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 562, il
regime di limitazione delle assunzioni, per regioni, province e comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, invece veniva indicato - ai sensi
del comma 557 - il solo obiettivo della riduzione della spesa di personale
nell'ambito dei limiti fissati per il rispetto del patto di stabilità interno,
essendo prevista l'esplicita abrogazione del comma 98 dell'articolo 1 della
legge finanziaria per il 2005, sui vincoli assunzionali per le stesse;

ulteriori novità in materia di mobilità del personale sono state introdotte
dalla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) e dalla relativa
circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 4 del 2008, che
hanno previsto, tra l'altro, il blocco della mobilità intercompartimentale
da enti locali verso l'Inps, ma solo per gli anni 2008 e 2009;

in mancanza di successive circolari esplicative, anche nel 2010 continua a
vigere il blocco della mobilità intercompartimentale per gli enti sottoposti
al patto di stabilità interno -:

se non ritenga opportuno emanare provvedimenti di propria competenza
finalizzati a chiarire se per il 2010 la mobilità intercompartimentale possa
attivarsi anche per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e
se non convenga sulla necessità di agevolare e semplificare le procedure
di mobilità intercompartimentale, fermo restando il rispetto del patto di
stabilità, posto che lo spostamento di personale all'interno di due diversi
blocchi della pubblica amministrazione rappresenta una modalità di
sviluppo professionale e di reperimento delle necessarie risorse umane
in un'ottica di contenimento della spesa pubblica.

 
 
 

SCIA prevista dal decreto legge nr. 78/2010

Post n°94 pubblicato il 14 Ottobre 2010 da lasolaris
 

GROSSI DUBBI SULLA NUOVA SCIA

 

Vi sono sostanziali motivi per ritenere che la normativa introdotta in sede di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n.78, avvenuta con legge n.122/2010, non sia applicabile alla materia edilizia. Nonostante la diversa paventata posizione ministeriale. 


Prima della legge urbanistica del 1942, ritenuta una legge quadro esemplare, per “murare” si provvedeva sulla base dei regolamenti di ornato, approvati dai consigli comunali secondo criteri ambientali. La legge urbanistica introdusse la licenza edilizia per poter costruire; successivamente la legge introdusse la concessione edilizia ed, a questo riguardo, si parlò di un diritto primario pubblico sulla proprietà da mettere in relazione alle scelte pubbliche sulla classificazione dei beni, infine si parlò di permesso a costruire (dunque un “licere”, un “concedere” e un “permittere”). Queste definizioni, sulla base dei criteri interpretativi di cui all’art. 12 della legge in generale annessa al Codice civile, si ritiene di poterle interpretare secondo la volontà del legislatore. 

Si sostiene, a giusta ragione, che nello sviluppo del pensiero giuridico relativo anche al “nomen” dell’atto con il quale si dispone l’accoglimento di una domanda diretta ad ottenere la possibilità di dare corso ad una costruzione edilizia, sia da rinvenire lo “spirito” di una tendenza di spostare l’interesse pubblico verso il diritto privato. 

La prova di questa tesi sarebbe data dalle cosiddette deroghe edilizie, sulla base delle quali:
a) per alcune opere edilizie, ormai soggette a complesse valutazioni da parte di più organi statali e regionali, ed anche, in grado di gerarchia propria, dai Comuni è sufficiente la cosiddetta “denuncia d’inizio di attività”, in acronimo DIA. Indubbiamente uno strumento giuridico specialmente assunto per l’edilizia, infatti, per legge, giurisprudenza e dottrina, esso non può essere direttamente coinvolto da ogni altra tipologia di DIA, ancorché compreso nella più generale intuizione del “benessere sociale derivante dalla semplificazione burocratica”;
b) per alcune altre opere edilizie, che hanno avuto originario riscontro nel “de minimis”, ovvero tinteggiature, piccole manutenzioni, adeguamenti igienico-sanitari, non è richiesta la DIA, e la tendenza è nella direzione di ampliare questa fascia di modeste opere. 

Essendo la DIA e l’autodeterminazione diretta istituti e figure giuridici preordinati alla semplificazione, evidentemente, in termini di consapevole deroga, rimane pienamente efficace il “permesso di costruzione”. 

A questo punto, l’operatore giuridico si chiederà “il perché” di questa elaborazione storica, in quanto dalla stessa non deriverebbe alcun nuovo problema. Alla suddetta domanda si risponde che dal D.L. n. 78/2010, come convertito in legge n.122/2010, emerge, fra l’altro, la modifica dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’ordine della “Segnalazione certificata d’inizio di attività”, che, ovviamente, sopravviene alla “Denuncia d’inizio di attività”, non in via generale, ma per determinati atti che, con sottile tecnica, vengono individuati, in modo da non ridisciplinare gli atti che non risultano essere compresi nella elencazione. 

In questo contesto la normativa contenuta nel T.U. in materia edilizia, approvato con il D.P.R. n. 380/2001, sembra assumere carattere speciale rispetto al nuovo istituto della SCIA previsto dall’emendamento al D.L. n. 78/2010. 

Depongono a favore della specialità della DIA in materia edilizia di cui all’art. 23 del citato D.P.R. n. 380, le seguenti considerazioni: 

- il fatto che il “nuovo” art. 19 della legge n. 241/1990 esclude dal suo ambito di applicazione quegli atti per i quali “non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale”. La DIA edilizia, come recita l’art. 23, è corredata dalla relazione di un progettista che asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e non sia in contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi vigenti. Tale espressa previsione riconduce l’attività in esame nell’ambito della conformità agli strumenti specifici di programmazione dello sviluppo del territorio cui sembra fare riferimento il “nuovo” art. 19 della legge n. 241; 

- ancora, il comma 2 dell’art. 19 dispone che “l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all’autorità competente”. Di tenore diverso è il primo comma dell’art. 23 del D.P.R. n. 380 che prescrive l’obbligo di presentare la denuncia “almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori”. Qualora fosse consentito l’inizio dei lavori dalla data di presentazione della segnalazione, l’Amministrazione si potrebbe trovare di fronte a situazioni di compromissione del territorio per il cui ripristino occorrerebbe affrontare procedimenti lunghi, complessi e costosi; 

- inoltre una specifica disciplina semplificativa, oggetto di ulteriore intervento migliorativo da parte delle regioni, è stata già introdotta eliminando vincoli procedurali, in materia assoluta o parziale a determinate attività edilizie come prevede l’art. 5 del D.L. n. 40/2010 convertito nella legge n. 73. 

L’intenzione del legislatore con la riscrittura dell’art. 19 appare, invece, rivolta ad assicurare una completa attuazione della “direttiva servizi” recepita nel D.Lgs. n. 29/2010, fornendo maggiore valenza al principio della legge delega n. 88/2009 ed in particolare all’art. 41, comma 1, lett. e), per il quale la dichiarazione di inizio attività di servizi deve rappresentare la regola generale, salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto esplicito. 

Si ritiene quanto sopra nonostante una paventata posizione ministeriale che intenderebbe estendere l’applicazione della Scia anche alla materia urbanistica. 

In particolare, si evidenzia che l’ingresso di una norma rivolta alla “tutela della concorrenza” deve certamente incidere sui settori produttivi (industriale, agricolo e terziario), ivi comprese le attività di servizi e distributive, ma non può attrarre nel suo ambito applicativo le attività edilizie per le quali occorre invece considerare altri profili (tutela del territorio, ambiente, paesaggio ed urbanistica in generale), oltre che un riparto delle competenze nel quale è preminente la legislazione regionale. 

Vi sono pertanto sostanziali motivi per non avallare l’interpretazione ministeriale che, oltretutto non risulta favorire le attività ed il ruolo dei Comuni nell’ambito urbanistico.

Mario Agnoli
Luigi Cosco
Riccardo Narducci

 

 
 
 

SCIA NUOVO TITOLO AUTORIZZATIVO OSSIA EX DIA

Post n°93 pubblicato il 14 Ottobre 2010 da lasolaris
 

Giusto per complicarci un po le cose, e non semplificarle …. Vi presento la nuova SCIA ossia ex DIA LEGGE nr. 122/2010

17/09/2010 - Confermate le semplificazioni in edilizia. Il Ministero per la Semplificazione normativa ha chiarito con una nota che la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività introdotta con la manovra estiva, sostituirà la Dia, Denuncia di inizio attività.

 
Come funziona la nuova procedura
Diventa possibile l’inizio dei lavori nel giorno stesso della segnalazione dell’interessato all’amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d’opera.
 
La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto di notorietà previsti dal Dpr 445/2000, dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati,  dalle dichiarazioni di conformità rilasciate dall'Agenzia delle imprese, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Le autocertificazioni sostituiscono i pareri di organi o enti appositi, così come l'esecuzione di verifiche preventive previste dalla legge.
 
Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l’amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Decorso questo termine vale la regola del silenzio - assenso, a meno che non si incorra nel rischio di danni gravi e irreparabili per il patrimonio artistico e culturale, l’ambiente, la salute e la sicurezza pubblica.
 
In caso di dichiarazioni false o mendaci l’Amministrazione può vietare la prosecuzione dei lavori, applicare sanzioni penali da uno a tre anni di reclusione o quelle previste dal capo VI del Dpr 445/2000.
 
Esclusioni
La nuova procedura non può essere applicata in presenza di vincoli ambientali né agli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.

 
Sono esclusi anche i casi in cui sussistano vincoli culturali, così come non è ammesso alcun tipo di contrasto con gli atti imposti dalla normativa comunitaria e con quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, alle reti di acquisizione del gettito.
 
I chiarimenti del Ministero
La formulazione della Legge 122/2010, che ha convertito il decreto sulla manovra estiva introducendo la Scia, aveva destato qualche dubbio. Il testo, che prevede la sostituzione della Dia con la Scia, ha dato vita a interpretazioni discordanti, basate sulla differenza tra Dichiarazione di inizio attività, necessaria per l’avvio delle imprese, e Denuncia di inizio attività, da presentare all’Ufficio tecnico 30 giorni prima di iniziare alcune tipologie di interventi edilizi.

Secondo alcuni, il fatto che non venisse menzionata esplicitamente la denuncia di inizio attività escludeva automaticamente l’edilizia dalla semplificazione.  Le diverse posizioni si erano tradotte anche nei regimi differenziati adottati dai Comuni. Se in alcuni, come Napoli e Bari, era stato possibile fin da subito la presentazione della Scia, in altri come Firenze, si continuava a negare l’applicazione all’edilizia. Un altro gruppo di Enti locali accettava invece in parallelo sia le Dia che le Scia.
 
Con la nota ministeriale è stata confermata infatti l’ipotesi sostenuta da quanti vedono nella semplificazione del comparto edile la chiave per la soluzione della crisi economica.
 
Per l’ufficio legislativo del Ministero vale l’argomento letterale: secondo l’articolo 49 della legge 122/2009, segnalazione certificata di inizio attività e Scia sostituiscono, rispettivamente, quelle di dichiarazione di inizio attività e Dia. Il legislatore, inoltre, non ha indicato la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall’ambito applicativo della disposizione.
 
La previsione in base alla quale la segnalazione certificata di inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni, ma anche dalle “asseverazioni” dei tecnici abilitati appare in linea con la Dia disciplinata dal Dpr 380/2001, Testo Unico dell’edilizia.
 
La sostituzione però non è sempre automatica. È stato infatti chiarito che la sostituzione della Scia non opera nei casi previsti dall’articolo 22 comma 3 del Dpr 380/2001, che indica gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire che possono essere realizzati alternativamente con Dia.
 
Dal momento che lo stesso articolo, al comma 4, riconosce alle Regioni la possibilità di decidere se assoggettare questa categoria di interventi a permesso di costruire o a Dia, la circolare ha spiegato che la sostituzione non vale neanche per le leggi regionali entrate in vigore prima della manovra estiva.

La circolare spiega poi che in caso di interventi in zona sottoposta a vincolo, l’atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo non può essere sostituito dalla Scia.


 
 
 

quiz polizia municipale

Post n°92 pubblicato il 14 Ottobre 2010 da lasolaris
 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 9 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, DI CUI N. 2 RISERVATI A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE DELLE TRE FORZE ARMATE CONGEDATE SENZA DEMERITO, AI SENSI DEL D. LGS. 215/2001..

 Si trasmette la griglia delle domande, con relativa risposta, oggetto della prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 9 posti di agente di polizia municipale tenutasi in data 11/10/2010, preecisando che la risposta esatta è quella evidenziata in grassetto e sottolineata.

 Prova n. 3

 

1. Fino a quale limite massimo è consentito agli enti proprietari delle strade aumentare il limite di velocità nei centri abitati?

a) fino a 65 km/h;

b) fino a 70 km/h;

c) non è consentito in nessun caso aumentare il limite di velocità nei centri abitati al di sopra dei 50 km/h.

 

2. Avete accertato che da un veicolo in movimento è stato lanciato un oggetto di plastica che è caduto sulla carreggiata; fermate il veicolo e vi apprestate a contestare la violazione. Indicare violazione e sanzioni.

a) violazione art. 20 nuovo codice della strada per occupazione del suolo pubblico; sanzione accessoria dell’immediata rimozione dell’oggetto lanciato dal veicolo;

b) violazione art. 15, comma 1, lett. i) nuovo codice della strada; sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria del fermo del veicolo per giorni cinque;

c) violazione art. 15, comma 1, lett. i), nuovo codice della strada. È prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.

 

3. In caso di formazione del ruolo quale è la percentuale di interessi che deve essere calcolata?

a) il 10% per ogni dodici mesi interamente compiuti decorrenti dalla data di contestazione o notificazione del verbale di contestazione o dell’ordinanza-ingiunzione fino alla data di consegna del ruolo ai sensi del d.m. 321/1999;

b) il 10% per ogni semestre integralmente compiuto decorrente dalla data di contestazione o notificazione del verbale di contestazione o dell’ordinanza-ingiunzione fino alla data di consegna del ruolo ai sensi del d.m. 321/1999;

c) il 10% per ogni semestre anche non interamente compiuto decorrente dalla data di contestazione o notificazione del verbale di contestazione o dell’ordinanza-ingiunzione fino alla data di consegna del ruolo ai sensi del d.m. 321/1999.

 

4. Ai sensi dell’art. 9-bis del codice della strada, l’organizzazione non preventivamente autorizzata di una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore:

a) è punita con sanzioni penali;

b) è punita con sanzioni amministrative pecuniarie;

c) è punita con sanzioni penali e sanzioni amministrative pecuniarie.

 

5. Ai sensi dell’art. 43 del codice della strada:

a) i segnali degli agenti del traffico prevalgono in ogni caso;

b) i segnali degli agenti del traffico prevalgono solo sulla segnaletica orizzontale e verticale;

c) i segnali degli agenti del traffico prevalgono solo sui segnali luminosi.

 

6. Ai sensi dell’art.6 del codice della strada l’ente proprietario della strada:

a) per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare, può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o tratti di esse

b) può disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico

c) può disporre, per tutto il tempo ritenuto necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di opportunità politica ovvero per improrogabili motivi attinenti alla tutela delle tradizioni locali o ad esigenze di carattere discrezionali

 

7. Ai sensi dell’art. 3 del codice della strada l’area di intersezione è:

a) parte dell’ intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico;

b) tratto di strada afferente una intersezione;

c) strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

 

8. Ai sensi dell’art. 52 del codice della strada, per costruzione i ciclomotori:

a) non possono essere destinati al trasporto di merci;

b) possono essere sempre destinati al trasporto di merci;

c) possono essere destinati al trasporto di merci solo se aventi almeno tre ruote.

 

9. Ai sensi dell’art. 5 del codice della strada i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione:

a) sono resi noti al pubblico mediante affissione all’albo pretorio;

b) non sono resi noti al pubblico mediante i prescritti segnali;

c) sono resi noti al pubblico mediante i prescritti segnali.

 

10. La guida con carta di qualificazione del conducente scaduta:

a) non è sanzionata, essendo stata la CQC introdotta di recente;

b) costituisce illecito amministrativo, che ne comporta anche il ritiro;

c) costituisce illecito amministrativo punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria.

 

11. L’esame di idoneità tecnica deve essere affrontato:

a) esclusivamente in caso di perdita totale del punteggio della patente;

b) oltre che in caso di perdita totale del punteggio della patente, quando il trasgressore, dopo aver commesso una violazione che comporti la perdita di almeno 5 punti, ne commetta altre due non contestuali nell’arco di 12 mesi dalla data della prima, che comportino ciascuna almeno 5 punti;

c) oltre che in caso di perdita totale del punteggio della patente, quando il trasgressore, dopo la notifica della prima violazione che comporti la perdita di almeno 5 punti, ne commetta altre due non contestuali nell’arco di 12 mesi dalla data della prima, che comportino ciascuna almeno 5 punti.

 

12. Gli Enti proprietari della strada possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h:

a) su tutte le autostrade;

b) sulle sole autostrade a tre corsie più la corsia di emergenza dotate di apparecchiature tipo “tutor”;

c) sulle sole autostrade a tre corsie più la corsia di emergenza dotate di apparecchiature tipo “tutor” e sulle strade extraurbane principali.

 

13. L’obbligo di usare le luci di posizione e gli anabbaglianti sussiste:

a) sempre per ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli;

b) solo durante la marcia nei centri abitati;

c) per i veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati; per ciclomotori e motocicli anche nei centri abitati; per i tricicli e quadricicli mai, non essendo previsti dal codice ma dalla normativa europea

 

14. In caso di mancato pagamento della tassa automobilistica per almeno 3 anni:

a) non sono previste sanzioni dal Codice, in quanto si tratta di recupero civilistico degli importi dovuti;

b) se il proprietario non dimostra a richiesta l’effettuato pagamento, è prevista la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del PRA;

c) se il proprietario non dimostra a richiesta l’effettuato pagamento, è prevista la sanzione del fermo del veicolo, senza sanzione pecuniaria principale.

 

15. I ciclisti devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità:

a) sempre;

b) ovunque, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere;

c) fuori dai centri abitati e nelle gallerie, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere.

 

16. Ai sensi dell’ articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n° 241 (testo vigente) salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento:

a) il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, può essere proposto anche senza necessità di diffida non oltre un anno dalla scadenza dei termini del procedimento. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;

b) il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, deve essere proposto previa diffida entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa. Il giudice amministrativo non può conoscere della fondatezza dell’istanza;

c) il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, può essere proposto anche senza necessità di diffida non oltre un anno dalla scadenza dei termini del procedimento. Il giudice amministrativo non può conoscere della fondatezza dell’istanza. La mancata emanazione del provvedimento nei termini non costituisce mai elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;

 

17. Il d.lgs 59/2010, di recepimento della direttiva Bolkestein, in materia di requisiti morali e professionali per l’esercizio del commercio:

a) prevale sulle leggi regionali, compresa quella toscana;

b) non si applica nelle regioni che hanno una legge in materia di commercio, come la Toscana, in quanto si tratta di materia di competenza esclusiva delle Regioni;

c) non contiene elementi di novità rispetto alle leggi regionali, compresa quella toscana.

 

18. La perquisizione al di fuori della flagranza di reato è ammessa:

a) quando esiste fondato motivo di rinvenire su persona o veicolo sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) non è mai ammessa al di fuori della flagranza;

c) quando esiste fondato motivo di rinvenire su persona o veicolo sostanze stupefacenti o psicotrope, purché sia già stato accertato un reato.

 

19. Costituisce flagranza di reato:

a) essere inseguiti solo dalla polizia giudiziaria subito dopo il reato;

b) essere inseguiti dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, purché subito dopo il reato;

c) inseguiti dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa, purché subito dopo il reato

 

20. Il sequestro preventivo di beni mobili registrati, quali i veicoli, si esegue:

a) come il sequestro probatorio;

b) provvedendo anche alla trascrizione del provvedimento presso gli uffici competenti;

c) mediante ritiro della carta di circolazione.

 

21. Le ispezioni per accertare illeciti amministrativi:

a) non sono mai possibili in luoghi di privata dimora;

b) sono possibili anche in luoghi di privata dimora previa autorizzazione del Tribunale;

c) sono possibili anche in luoghi di privata dimora, previa autorizzazione del Pubblico Ministero.

 

22. Nel caso di rifiuto di prestazione da parte di pubblico esercizio a chi ne offra il corrispettivo senza legittimo motivo:

a) non è prevista alcuna sanzione, trattandosi di questione civilistica tra gestore e cliente;

b) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria nel TULPS;

c) è prevista la sanzione penale residuale per tutti i casi di mancanza di sanzione specifica nell’art. 17 del TULPS

 

23. La S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) si applica:

a) a tutti i casi in precedenza soggetti a DIA

b) solo in materia commerciale

c) quando il legislatore lo ha espressamente previsto

 

24. Il controllo della attività soggette ad autorizzazioni di polizia:

a) è previsto per ufficiali e agenti di P.S., che pertanto possono accedere ai locali interessati;

b) è previsto solo in caso di flagranza di reato, perché le ispezioni per accertare illeciti amministrativi sono vietate dall’art. 13 della L.689/1981

c) è previsto solo per ufficiali di P.S.

 

25. La mendicità:

a) non costituisce mai illecito, dopo l’abrograzione dell’art.670 c.p.;

b) costituisce reato se viene utilizzata una persona minorenne o comunque non imputabile;

c) costituisce reato se viene utilizzata una persona minore degli anni 14 o comunque non imputabile.

 

26. Nel concetto di “sicurezza urbana” rientrano:

a) situazioni di degrado che non sono in alcun modo riconducibili ad altre disposizioni di legge; diversamente si violerebbe il principio di specialità;

b) anche situazioni riconducibili ad altre disposizioni di legge, per le quali il Sindaco intenda procedere con ordinanza per rafforzarne la tutela;

c) solo le situazioni tassativamente descritte nel D.M. 4 agosto 2008, purchè non previste da altre leggi dello Stato.

 

27. In caso di procedimento penale, il procedimento disciplinare per il medesimo fatto:

a) deve essere sospeso in attesa degli esiti del giudizio penale

b) prosegue a prescindere dal procedimento penale

c) prosegue solo se lo richiede il Pubblico Ministero

 

28. La responsabilità disciplinare degli appartenenti alla polizia municipale:

a) è esclusivamente quella correlata allo status di dipendente comunale;

b) oltre a quella correlata allo status di dipendente comunale, è anche quella correlata alle qualifiche di PG che viene azionata dalla Procura della Repubblica;

c) oltre a quella correlata allo status di dipendente comunale, è anche quella correlata alle qualifiche di PS che viene azionata dalla Prefettura competente per territorio.

 

29. Non è imputabile:

a) il minore di anni 18;

b) il minore di anni 14;

c) il minore di anni 14 solo se infermo di mente.

 

30. Non è assoggettabile a sanzione amministrativa:

a) il minore di anni 18, tranne per le violazioni al Codice della Strada commesse con veicoli che è abilitato a condurre;

b) il minore di anni 18;

c) il minore di anni 14; per il minore di anni 18 la assoggettabilità a sanzione va valutata caso per caso.

 

 
 
 

quiz 2 polizia municipale

Post n°91 pubblicato il 14 Ottobre 2010 da lasolaris
 

1. Il centro abitato è:
a) Un insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine,
indipendentemente dal numero dei fabbricati
b) Un insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine,
costituito da non meno di 25 fabbricati
c) Un insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, costituito da
non meno di 50 fabbricati
2. In un’area pedonale i velocipedi:
a) Non possono mai circolare
b) Possono sempre circolare, salvo sia espressamente vietato
c) Possono sempre circolare e non è possibile vietarlo
3. I divieti di sosta si intendono:
a) Dalle ore 08:00 alle ore 22:00;
b) Per le 24 ore, salvo sia specificato diversamente sul pannello aggiuntivo
c) Dalle ore 08:00 alle ore 20:00
4. La guida in stato di ebbrezza:
a) Costituisce reato, sempre
b) Costituisce reato o illecito amministrativo, a seconda dell’entità del tasso alcolemico riscontrato
c) Costituisce illecito amministrativo solo per i minori di 21 anni
5. In caso di incidente stradale cui conseguano lesioni lievissime, la patente di guida:
a) Va sempre ritirata su strada
b) Va ritirata solo le lesioni sono gravi o gravissime
c) Va ritirata solo se viene accertata anche una violazione ad una norma del Codice della Strada
6. La confisca di un veicolo quale sanzione accessoria ad illecito penale si esegue:
a) Mediante sequestro cautelare amministrativo
b) Mediante sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p.
c) La dispone il giudice con la condanna. Non sono necessari adempimenti su strada
7. In caso di omessa revisione:
a) È prevista la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione
b) L’organo accertatore annota direttamente sul documento di circolazione che il veicolo deve andare
a revisione
c) È prevista la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione
8. È sempre disposta la revisione della patente di guida del conducente minorenne:
a) Quando sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del codice cui consegua la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
b) In caso di incidente stradale cui conseguano lesioni
c) Mai, in quanto il minorenne non può essere titolare di patente di guida
9. Il verbale di contestazione per violazioni al Codice della Strada deve essere notificato:
a) Entro 150 giorni
b) Entro 90 giorni
c) Entro 120 giorni
10. Quando la violazione è stata contestata immediatamente al trasgressore:
a) Non è più necessaria la notifica al responsabile in solido
b) Deve comunque essere effettuata la notifica al responsabile in solido entro il termine ordinario previsto
dal codice
c) Deve comunque essere effettuata la notifica al responsabile in solido, ma il termine è di 100 giorni
11. La rateazione delle sanzioni pecuniarie:
a) Non è ammessa per violazioni al Codice della Strada, fino alla formazione del ruolo
b) È ammessa anche per violazioni al Codice della Strada, a prescindere dall’entità dell’importo dovuto
c) È ammessa anche per violazioni al Codice della Strada di importo superiore a 200,00 euro
12. Il pagamento nelle mani dell’agente accertatore è ammesso:
a) In caso di violazione commessa con veicolo immatricolato all’estero anche da conducente italiano
b) In caso di violazione commessa con veicolo immatricolato all’estero, purché anche il conducente sia
straniero
c) In caso di violazione commessa con veicolo immatricolato all’estero, solo se il conducente è un
extracomunitario
13. Il pagamento nelle mani dell’agente accertatore deve essere effettuato anche in caso di violazione
commessa con veicolo immatricolato in Italia:
a) Se si tratta di extracomunitario con patente di guida rilasciata dallo Stato di provenienza
b) Se se tratta di extracomunitario, indipendentemente dallo Stato di rilascio della patente di guida
c) Solo per particolari tipi di violazioni commesse da titolari di patenti che abilitano al trasporto di
persone o cose
14. In caso di fermo amministrativo del veicolo quale sanzione accessoria ad illecito amministrativo:
a) L’affidamento va effettuato di preferenza al proprietario o conducente
b) L’affidamento va effettuato di preferenza al proprietario o conducente, salvo si tratti di ciclomotore o
motociclo
c) L’affidamento va effettuato di preferenza al proprietario o conducente, salvo si tratti di ciclomotore
o motociclo, con eccezione delle violazioni in materia di uso del casco
15. In caso di più violazioni al Codice della Strada commesse con una sola azione o omissione:
a) Si applica sempre la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo;
b) Si applica sempre la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo;
c) Si applica sempre la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, tranne
si tratti di violazioni commesse in ZTL o APU
16. In caso di superamento del limite di velocità di oltre 10 Km/h, ma non oltre 40 Km/h:
a) È prevista la decurtazione di punti e la sanzione accessoria della sospensione della patente
b) È prevista solo la decurtazione di punti
c) Non è prevista né la decurtazione di punti, né la sanzione accessoria della sospensione della patente
17. In caso di sospensione della patente quale sanzione accessoria ad illecito amministrativo è possibile:
a) Avanzare istanza al Comando cui appartiene l’organo accertatore per ottenere un permesso di guida per
fasce orarie
b) Avanzare istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida per fasce orarie
c) Avanzare istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida per fasce orarie, solo in caso di violazione
dell’art. 142 del Codice (limiti di velocità)
18. L’emissione sonora dei dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli:
a) Deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti
b) Deve essere intervallata, e non è fissato alcun limite di durata
c) Deve rispettare i limiti di durata fissati nei singoli regolamenti comunali
19. Per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia:
a) Purchè il conducente sia presente e pronto a riprendere la marcia
b) Purchè il conducente abbia azionato i dispositivi di segnalazione visiva e sia prontamente reperibile
c) Purchè venga tenuto il motore acceso
20. Per sosta di emergenza si intende:
a) L’interruzione della marcia per avaria del veicolo o malessere fisico del conducente o di un
passeggero
b) Esclusivamente quella effettuata sull’apposita corsia autostradale
c) Quella effettuata per esigenze fisiologiche del conducente o del passeggero
21. Nelle strade urbane a senso unico la sosta:
a) È consentita solo sul lato destro
b) È consentita anche sul lato sinistro, purchè rimanga uno spazio comunque non inferiore a 3
metri di larghezza
c) È consentita anche sul lato sinistro, purchè rimanga uno spazio comunque non inferiore a 2,50 metri
di larghezza
22. Durante la sosta degli autobus è consentito tenere il motore acceso:
a) Allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria del veicolo
b) No, non è mai consentito
c) Solo negli spazi sosta destinati a tale tipologia di veicoli, in attesa dei passeggeri
23. Sui motocicli e ciclomotori a due ruote il passeggero:
a) Non può avere meno di 5 anni, essendo vietato il trasporto di tali soggetti sui veicoli in questione
b) Deve essere trasportato come previsto dal documento del veicolo, senza limiti di età
c) Se minore degli anni 5, deve essere collocato in posizione anteriore al conducente
24. In caso di trasporto di cose su ciclomotore a due ruote:
a) Il carico non deve sporgere rispetto alla sagoma oltre i 50 cm
b) Il carico non deve sporgere rispetto alla sagoma oltre i 30 cm
c) Il carico non deve sporgere rispetto alla sagoma oltre i 40 cm
25. In caso di mancato utilizzo del casco protettivo da parte di conducente di motoveicolo:
a) È previsto il fermo per 60 giorni, in alternativa alla sanzione pecuniaria e solo ove si tratti di conducente
minorenne
b) È previsto il fermo amministrativo per 60 giorni quale sanzione accessoria
c) È previsto il fermo amministrativo per 30 giorni quale sanzione accessoria
26. In caso di fermo di ciclomotore quale sanzione accessoria ad illecito amministrativo :
a) Per i primi 30 giorni deve essere sempre sottratta la disponibilità del veicolo, ricoverato in apposito luogo
di custodia
b) L’affidamento viene effettuato di regola da subito al proprietario o trasgressore
c) L’affidamento al proprietario da subito è possibile solo in caso di violazione delle norme sull’uso
del casco protettivo; negli altri casi, occorre sottrarre la disponibilità per i primi 30 giorni
27. La capacità di intendere e di volere in materia di illeciti amministrativi:
a) Si acquisisce a 18 anni
b) Si acquisisce a 14 anni
c) Si acquisisce a 14 anni; tra i 14 e i 18 va valutata caso per caso.
28. Il tasso alcolemico inferiore a 0,5 gr/l:
a) Non rileva, essendo 0,5 gr/l la soglia della punibilità dell’illecito
b) Rileva solo per particolari categorie di soggetti e costituisce illecito amministrativo
c) Rileva solo per particolari categorie di soggetti e costituisce illecito penale
29. In caso di investimento di un cane, il conducente:
a) Non ha alcun obbligo, essendo previsto quello di fermarsi solo in caso di danno a persone o cose
b) Deve fermarsi e porre in atto ogni misura idonea al soccorso, altrimenti risponde di illecito
amministrativo
c) Deve fermarsi porre in atto ogni misura idonea al soccorso, altrimenti risponde di illecito penale.
30. Le ordinanze in materia di sicurezza urbana vengono adottate:
a) Dal Sindaco quale ufficiale di Governo
b) Dal Sindaco quale capo dell’amministrazione locale
c) Dal Sindaco nella sua doppia veste di ufficiale di Governo e capo dell’Amministrazione locale

 
 
 

art 9 legge 122/2010 4 parte

Post n°90 pubblicato il 14 Ottobre 2010 da lasolaris
 

29. Le societa' non quotate, inserite nel conto economico

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31

dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente

dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche

assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo. ))

30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3,

comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,

decorrono dal 1° gennaio 2011.

31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti

organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle

condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10

dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i

trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni

possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta'

assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle

cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure

autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base

alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del

trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono

fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore

al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del

presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza

successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore

del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si

applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'articolo 16, comma

1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, (( e, in via

transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di

rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza

di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei

processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una

valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente,

conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore

economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni

normative e contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima

data e' abrogato l'articolo 19, comma 1-ter, secondo periodo, del

decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi

di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di

livello generale o di livello non generale, a seconda,

rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla

seconda fascia.

33. Ferma restando la riduzione prevista dall'articolo 67, comma 3,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per

cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del

decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e'

destinata, per meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui

alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante meta', al

fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui

sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri

dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. (( A

decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al

predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di

spesa « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della

fiscalita' » della missione « Politiche economico-finanziarie e di

bilancio », non puo' essere comunque superiore alla dotazione per

l'anno 2010, come integrata dal presente comma. ))

34. A decorrere (( dall'anno 2014 )), con determinazione

interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, l'indennita' di

impiego operativo per reparti di campagna, e' corrisposta nel limite

di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento

interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto

contingente l'Amministrazione dovra' (( tener conto )) dell'effettivo

impiego del personale alle attivita' nei reparti e nelle unita' di

campagna. (( Ai relativi oneri pari a 38 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte quanto a 38 milioni di

euro per l'anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni

2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate

derivanti dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle

maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.

))

35. In conformita' all'articolo 7, comma 10, del decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si

interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata,

nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle

risorse appositamente stanziate.

(( 35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si

interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti,

le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate

dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che

si e' avvalso del libero professionista di fiducia. ))

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di

accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al

quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo

esperimento delle procedure di mobilita', fatte salve le maggiori

facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva,

possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti

ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel

limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli

enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre

all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con

il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia

e delle finanze.

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le

disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli articoli

82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di

specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

 
 
 

art 9 legge 122/2010 3 parte

Post n°89 pubblicato il 14 Ottobre 2010 da lasolaris
 

24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al

personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e

integrazioni, le unita' di personale eventualmente risultanti in

soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2,

comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non

costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano

temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei

contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni

soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni,

a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica

dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie

in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente

dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione

che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto

dal presente comma il personale, gia' appartenente

all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccata presso

l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di

ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto

legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e'

inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento

al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli

enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto.

Al predetto personale e' attribuito un assegno personale

riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in

godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di

destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad

assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

26. In alternativa a quanto (( previsto dal comma 25 )) del

presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire

la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalita'

degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure

di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del

decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime

possono stipulare accordi di mobilita', anche intercompartimentale,

intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che

presentino vacanze di organico.

27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni

interessate e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale

a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree

che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili

in altre aree ai sensi del comma 25.

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato,

anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali

di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non

economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,

comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7,

comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo (( 2001, n. 165 )),

possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni

ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel

limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'

nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per

personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri

rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al

lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per

cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi

generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si

adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio

sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle

istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e

musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge

23 dicembre 2005, n. 266. (( Per gli enti di ricerca resta fermo,

altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della

medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle

minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011

derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione

delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo

di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,

commi 13-bis e seguenti. )) Il presente comma non si applica alla

struttura di missione di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a),

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto

dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare

e determina responsabilita' erariale. (( Per le amministrazioni che

nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai

sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e'

computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse

finalita' nel triennio 2007-2009.

 
 
 

art 9 legge 122/2010 2 parte

Post n°88 pubblicato il 14 Ottobre 2010 da lasolaris
 

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del

decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in

riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente,

riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non

utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle

cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento

dell'unita'.

12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova

applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di

docenti di sostegno pari a quello in attivita' di servizio

d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010,

fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al

predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di

particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104.

(( 15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di

spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n.

191, e' autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere,

attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati

ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai

collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi

dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' del

decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei

compiti degli enti locali. ))

16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale

dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del

servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del

comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del

Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,

previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009,

n. 191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per

l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

17. Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle

procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del

personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E'

fatta salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale

nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione

dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui

all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito

specificato:

a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere

dall'anno 2012;

b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012

complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica

destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle

forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 195.

19. Le somme (( di cui al comma 18 )), comprensive degli oneri

contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo

di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre

2009, n. 196.

20. Gli oneri di cui all'articolo 2, comma 16, della legge 23

dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere

dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle

indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non

contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge

23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e

2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a

successivi recuperi.. Per le categorie di personale di cui

all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di

progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013

non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti

di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di

cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni le progressioni di carriera comunque

denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno

effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per

il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque

denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli

anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini

esclusivamente giuridici.

22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati,

senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e

2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per

il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari

alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno

2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014.

(( Per il predetto personale l'indennita' speciale di cui

all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli

anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011,

del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013.

Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del

predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1

e 21, secondo e terzo periodo. ))

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario

(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai

fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi

incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali

vigenti. (( E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.

))

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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chiamatemi o scrivetemi, per qualsiasi chiarimento sia pratico che orale sulle materie per vigili, vi posso fare tutte le lezione che volete GRATIS sia per email che per telefono (che lo preferisco), non mi disturbate, non avete remore. E IL VS. FUTURO

 
 
 
 
 
 
 

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