GIURIDICO
lavoro,polizia municipale, mobilita, giurisprudenza, dottrina brunetta, malattia,polizia municipale, concorsi, preparazione
MOBILITA ASL
per inserire disponibilita di mobilità fra dipendenti ASL questo è il link:
http://blog.libero.it/doctormobilita/
Questo blog sta dalla parte degli italiani onesti che si difendono da un governo che mira all'interesse di pochi sacrificando il presente ed il futuro dell'intera nazione."
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se avete bisogno da avere informazioni, sulla mobilita' volontaria interscambio, problemi di qualsiasi genere con la P.A., arbitrati, conciliazioni, concorsi ecc, scrivetemi sarò lieta di dirvi come fare, e GRATIS senza alcun impegno, solo perche mi va di farlo, perche sono stanca di vedere continui soprusi su colleghi, da parte della pubblica amministrazione.
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inviatemi le vostre richieste o anche aggiornamenti se richiesti su qualunque materia e vi invio tutto il materiale per email per vincere un concorso da agente di polizia municipale, aspetto vostre richieste.
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CONTEGGIO STATI
Post n°107 pubblicato il 29 Marzo 2011 da misterdavid1
salve quesito: a seguito di richiesta di nulla osta alla mia azienda (pubblica), essa si è pronunciata che può essere concesso solo quando verrò sostituito da un pari dipendente che prenda il mio posto,solo se qualcuno mi sostituisce; la richiesta di nulla osta è diretta ad un ente di diverso comparto (tipo da sanità a ente locale);è possibile una cosa del genere? possono loro essere ostativi per un'esigenza aziendale, precludendomi la possiblità di avvicinarmi alla mia famiglia?? |
Post n°106 pubblicato il 29 Marzo 2011 da spera_mo
Espongo cosa mi sta accadendo: nell'aprile 2008 ho fatto istanza di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/01. Tale istanza è stata inoltrata con il "parere favorevole, visto il personale in servizio ed in relazione ai carichi di lavoro" espresso dal responsabile dell'Ufficio dove prestavo servizio (Min.Economia e Finanze). L'Ufficio dove chiedevo di essere trasferita (ag. Fiscali) ha pure espresso il parere favorevole; per tale motivo a livello centrale è stato disposto un periodo di comando di un anno (sorta di periodo di prova), al termine del quale "se mi fossi positivamente inserita nella struttura dell'agenzia" avrei potuto essere inserita nei ruoli della stessa. Prima della scadenza dell'anno è stata chiesta una valutazione, che è stata completamente positiva, motivo per cui il Direttore ha richiesto che venisse completato l'iter per il trasferimento. L'Amm.ne Centrale, a ridosso della scadenza del 1° anno di comando, infatti, mi ha anche chiesto di accettare formalmente l'inquadramento economico, cosa che ho prontamente fatto. Poi, colpo di scena, l'amm.ne di provenianza, senza alcuna comunicazione fatta a me direttamente, ha scritto di concedere solo un ulteriore anno di comando, e ciò l'ho saputo solo dopo alcuni mesi perchè chiedevo notizie sulla conclusione dell'iter del trasferimento. Ora siamo alla scadenza del 2° anno, alcuni mesi fa il Direttore ha nuovamente espresso la positività del mio operato e confermato di richiedere il definitivo trasferimento presso la struttura dell'Agenzia. Non ufficiamente ho purtroppo saputo che l'Amm.ne di provenienza ha chiesto che al termine del 2° anno (tra 1 mese), io rientri nel vecchio ufficio. Vorrei sapere se, a tuo parere, possono rimangiarsi il parere favorelvole espresso al momento della presentazione dell'istanza, se vi sono estremi per poter fare ricorso al giudice del lavoro o tentativo di conciliazione. Ripeto che nessuna delle missive intercorse tra l'Ufficio Locale di appartenenza e l'Amm.ne Centrale mi sono mai state notificate. Una ulteriore domanda: non posso invocare l'art. 60 del CCNL Ag. Fiscali, che , mi sembra di capire, prevede che debba essere tramutato in trasferimento il comando che si protragga per due anni?
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Post n°105 pubblicato il 28 Marzo 2011 da lasolaris
La mobilità in uscita non costituisce cessazione e, quindi, non consente lasostituzione tramite concorsi, ma solamente con assunzioni in mobilità. E puòessere sostituita tramite concorso solo se è diretta a un ente che non havincoli alle assunzioni. È questa la principale indicazione contenuta nelparere della Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, n. 59 dello scorso6 dicembre. Una pronuncia che limiterà fortemente le autorizzazioni allamobilità in uscita e spingerà molte amministrazioni locali a stabilire neipropri regolamenti il divieto di concedere il trasferimento ad altro ente primache siano decorsi alcuni anni dalla assunzione. Occorre cioè garantire la neutralità in termini di costi complessivi per lepubbliche amministrazioni. Le amministrazioni che cedono il personale potrannoeffettuare nuove assunzioni per rimpiazzare le fuoriuscite solo tramitemobilità e potranno godere dell'effetto positivo del risparmio di spesa delpersonale. L'unica eccezione a tale principio può essere costituito dallacessione in mobilità a un ente che non ha vincoli alle assunzioni di personale.In questo caso «non osterebbe alla neutralità finanziaria dell'operazioneconsiderare la cessione per mobilità come utile ai fini del calcolo delle nuoveassunzioni consentite all'ente di provenienza del dipendente».
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Post n°104 pubblicato il 28 Marzo 2011 da lasolaris
LA MOBILITA’ fonte presa da studio legale CARUSO LA MOBILITA’ L’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 intitolato Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse testualmente recita: 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza .
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale .
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza .
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all' articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione .
Così regolamentata, la Giurisprudenza ha ricondotto la procedura di mobilità nell’ambito dello schema della cessione del contratto.
Pacifica è, comunque, la necessità del concorso della volontà (oltre che del lavoratore che avanza la richiesta) di entrambe le pubbliche amministrazioni coinvolte. La norma in esame disciplina, infatti, una vicenda di diritto sostanziale alla quale debbono partecipare necessariamente tre soggetti: il lavoratore che chiede di essere trasferito, l'amministrazione (ad quam) verso cui si dirige il trasferimento e l'amministrazione di appartenenza di detto lavoratore, la quale deve esprimere il consenso al trasferimento. Ne consegue, sul piano processuale, l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i predetti soggetti, sicché, qualora il lavoratore convenga in giudizio (come nella specie) soltanto l'amministrazione ad quam per il negato trasferimento, il contraddittorio deve essere integrato, ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c., anche nei confronti dell'amministrazione d'appartenenza non evocata in giudizio (Cassazione civile, sez. lav., 09 maggio 2008, n. 11593). L'art. 30, comma 2-bis, d. lgs. n. 165 del 2001 introduce un duplice obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni: necessità del preventivo esperimento della procedura di mobilità rispetto ad ogni altra procedura concorsuale ai fini della copertura di posti vacanti in pianta organica; immissione in ruolo, in via prioritaria, di dipendenti provenienti da altre amministrazioni, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza (Tribunale Bari, 24 maggio 2007). La mobilità volontaria prevista dall'art. 30 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato da ultimo dall'art. 16 l. 28 novembre 2005 n. 246, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto, per cui è illegittima la pretesa di un nuovo patto di prova nell'Amministrazione di destinazione, ove il patto di prova sia stato già superato nell'Amministrazione di provenienza (Cassazione civile, sez. un., 12 dicembre 2006, n. 26420). Nel lavoro pubblico, la mobilità volontaria presso altra amministrazione integra una fattispecie diversa dall'assunzione e consiste nella modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi in una cessione del contratto, con continuità del suo contenuto, che comporta conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico; ne consegue che è illegittima la pretesa della stipulazione di un nuovo contratto di assunzione e di un nuovo patto di prova con l'amministrazione di destinazione, ove il periodo di prova sia stato già superato nell'amministrazione di provenienza (nella specie, la Corte ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per mancata sottoscrizione del contratto con nuovo patto di prova) (Cassazione civile, sez. un., 12 dicembre 2006, n. 26420). Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 30 d.lg. n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 quater dell'art. 5 d.l. 31 gennaio 2005 n. 7, conv. in l. n. 43 del 2005, le amministrazioni pubbliche, per la copertura dei posti vacanti nella pianta organica, devono preventivamente attivare le procedure di mobilità, e solo successivamente, nel caso di infruttuosità delle stesse, possono procedere all'espletamento delle procedure concorsuali (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 18 ottobre 2006, n. 8616). La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con l'applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 c.c.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 del d.lg. n. 165 del 2001 il quale, nel testo attuale (come modificato dall'art. 16, comma 1 della legge n. 246 del 2005, con efficacia interpretativa del testo precedente), riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 c.c.) e stabilisce, altresì, la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'amministrazione cessionaria (principio affermato dalla S.C. in controversia, promossa da dipendenti postali transitati all'Agenzia delle dogane, concernente la ricomprensione, nel trattamento economico dovuto dall'amministrazione di destinazione, della retribuzione individuale di anzianità, Ria, nell'ammontare raggiunto presso l'ente di provenienza, nonché il pagamento dell'intero importo dell'indennità di amministrazione, senza tenere conto dell'analoga indennità prevista per i dipendenti delle finanze) (Cassazione civile, sez. lav., 13 settembre 2006, n. 19564). La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 c.c.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 d.lg. n. 165 del 2001 che riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 c.c.), stabilendo la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento (salvo l'assegno "ad personam") tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza (principio affermato dalla S.C. in controversia, promossa da ex docenti del comparto scuola, transitati alle dipendenze dell'Inps nel settembre 1998 a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale - alla stregua del d.m. n. 135 del 19 marzo 1998 e dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998 - concernente la riassorbibilità negli aumenti retributivi successivi, del trattamento di miglior favore già goduto presso l'amministrazione di provenienza e attribuito, a titolo di "assegno garanzia stipendio", all'atto del trasferimento all'Inps) (Cassazione civile , sez. lav., 17 luglio 2006, n. 16185). Quando la normativa in tema di mobilità non impone alcun criterio di scelta delle istanze pervenute, è legittimo che la p.a. adotti i criteri più confacenti alle sue esigenze e pertanto la determinazione di prendere in esame solo le istanze di mobilità pervenute nell'arco di un anno addietro rispetto a quello in cui sopravviene la necessità di esperire le su indicate procedure non può ritenersi irrazionale, trattandosi di una scelta discrezionale ancorata a parametri di ragionevolezza (Tribunale Brindisi, 10 novembre 2003). L'art. 30, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 - che prevede la possibilità di trasferimento del pubblico dipendente anche tra amministrazioni diverse - è norma di carattere generale applicabile anche al personale di quelle amministrazioni che, nei rapporti con il personale, hanno conservato (quale "fonte") la disciplina di diritto pubblico contenuta nei rispettivi ordinamenti; di conseguenza, detta norma si applica al personale delle Forze di Polizia di Stato e, quindi, anche al Corpo di polizia penitenziaria (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 31 gennaio 2003, n. 16). L’art. 31 del d.lgs. 165/2001 disciplina la diversa ipotesi del passaggio del personale conseguente al trasferimento di attività. In proposito la Suprema Corte, in tema di salvaguardia dei diritti dei lavoratori e nella ipotesi del trasferimento del personale scolastico A.t.a. dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 l. 3 maggio 1999 n. 124, ha affermato il principio che fermo restando il potere attribuito all'amministrazione dalla legge in ordine alla determinazione dei tempi ed altre modalità del passaggio nei ruoli statali, il trasferimento medesimo, una volta divenuto operativo, comporta l'adozione di atti di inquadramento rispettosi dei principi dettati dall'art. 2112 c.c. e dalla conforme legislazione di settore, principi che implicano l'attribuzione della qualifica corrispondente a quella posseduta con l'anzianità già maturata. Pertanto, al dipendente A.t.a. già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal c.c.n.l. del comparto scuola, considerandolo come appartenente al detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale, e ciò a prescindere dal risultato retributivo finale (favorevole o svantaggioso (Cassazione civile , sez. lav., 17 febbraio 2005, n. 3224). La disciplina prevista dall'art. 2112 c.c. è applicabile solo nell'ipotesi in cui il cambiamento nella titolarità dell'azienda sia l'effetto di un volontario atto di disposizione del cedente e del cessionario e non di un provvedimento autoritativo, restando escluso, pertanto, che essa sia automaticamente applicabile nell'ipotesi di soppressione di enti pubblici. Pertanto, l'art. 62 del d.lg. n. 29 del 1993 (ora abrogato dall'art. 43 del d.lg. n. 80 del 1998) non impone l'applicazione della disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c., ma si limita a prevederlo nell'eventualità che il passaggio dei dipendenti dagli enti pubblici a quelli privati sia disposto da altra norma di legge, di regolamento o convenzione (Cassazione civile, sez. lav., 24 febbraio 2003, n. 2796). Da ultimo va segnalata Corte d’Appello di Catanzaro 13.11.1003 la quale ha ritenuto che all’accertamento della situazione di esubero per il personale di una Pubblica Amministrazione non segue il licenziamento dei dipendenti eccedentari, bensì il collocamento in disponibilità il quale determina la sospensione del rapporto di lavoro e, all’esito del periodo di 24 mesi previsto per la ricollocazione, la risoluzione ex lege del rapporto; pertanto, non sussistendo alcun atto qualificabile come licenziamento, in caso di riconosciuta illegittimità del collocamento in disponibilità non si applicano le conseguenze previste dall’art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300 (reintegrazione nel posto di lavoro, opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, risarcimento del danno nella misura minima di cinque mensilità), ma il giudice può condannare la pubblica amministrazione al pagamento in favore del dipendente della differenza tra quanto costui avrebbe percepito nel caso in cui non fosse stato collocato in disponibilità e quanto effettivamente percepito durante il periodo di sospensione del rapporto . |
Post n°103 pubblicato il 15 Marzo 2011 da lasolaris
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Post n°102 pubblicato il 15 Marzo 2011 da lasolaris
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La mobilità « dribbla» il turn over. Il vincolo non ferma i passaggi tra enti soggetti ai tetti di spesa. |
Post n°101 pubblicato il 24 Febbraio 2011 da lasolaris
pubblico un fatto gravissimo, che è rimasto nel silenzio e nell'oscurato della provincia siciliana, le minaccie e il licenziamento di un comandante della polizia municipale in Sicilia, che non si è piegato alla MAFIA, ai politici, e di cui nessuno si è occupato, perche molto scomodo Riceviamo e pubblichiamo. |
Post n°100 pubblicato il 22 Febbraio 2011 da lasolaris
NOVITA CODICE DELLA STRADA NEOPATENTATI |
Post n°99 pubblicato il 22 Febbraio 2011 da lasolaris
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI . |
Post n°98 pubblicato il 25 Gennaio 2011 da lasolaris
e' con grande orgoglio che comunico volentieri il link del blog che ha appena aperto una mia carissima amica per aiutare la mobilita fra tutti i dipendenti delle ASL è molto importante che tutti i gli addetti scrivano da dove provongono e dove vogliono andare in modo da poter effettuare anche una mobilita a 3 o interscambi. questo è il link:
http://blog.libero.it/doctormobilita/ |
Post n°97 pubblicato il 25 Dicembre 2010 da lasolaris
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Post n°96 pubblicato il 18 Dicembre 2010 da lasolaris
12/12/2010 OTTIME NOTIZIE PER LA POLIZIA LOCALEIl Senato ha approvato definitivamente la legge di stabilità e il bilancio dello Stato.La legge di stabilità, introdotta con la legge di riforma del bilancio (art. 11 legge n.196/2009), sostituisce da quest'anno la legge finanziaria.Nel corso dell'esame degli articoli dei ddl, il Governo ha accolto come raccomandazioni numerosi ordini del giorno, molti dei quali presentati dalle opposizioni.Respinti invece tutti gli emendamenti.In pratica il Senato ha definitivamente approvato i disegni di legge n. 2464 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e n. 2465 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013).Quindi è stato approvata la legge di stabilità 2011 nel testo (del disegno di legge 2464) che ti avevo comunicato con la mail precedente (vedi sotto), con la deroga del turn over al 20% per la Polizia Locale.II provvedimento è composto da un unico articolo di 169 commi.A noi interessa il comma 118:118. Al comma 7 dell’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42» (Leggasi Polizia Locale).quindi aspiranti Polizia Municipale studiate e preparatevi e P.A. POTETE ASSUMERE |
Post n°95 pubblicato il 22 Ottobre 2010 da lasolaris
mi giungono molte richeste di spiegazioni al riguardo delle mobilita intercompartimentale nei comuni al di sopra dei 5000 abitanti, perchè effettivamente c'e un vuoto normativo al rigurado, visto che la legge di riferimento era una vecchia finanziaria del 2005 e ormai tramontata dalle nuove, ma non esplicata per il 2010, ciò fa comprendere che la mobilità intercompartimentale è fattibilie per tutti quegli enti che hanno rispettato il patto di stabilita. vi rimetto questo documento in allegato: NTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA (27 aprile 2010) |
Post n°94 pubblicato il 14 Ottobre 2010 da lasolaris
GROSSI DUBBI SULLA NUOVA SCIA
Vi sono sostanziali motivi per ritenere che la normativa introdotta in sede di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n.78, avvenuta con legge n.122/2010, non sia applicabile alla materia edilizia. Nonostante la diversa paventata posizione ministeriale.
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Post n°93 pubblicato il 14 Ottobre 2010 da lasolaris
Giusto per complicarci un po le cose, e non semplificarle …. Vi presento la nuova SCIA ossia ex DIA LEGGE nr. 122/2010 17/09/2010 - Confermate le semplificazioni in edilizia. Il Ministero per la Semplificazione normativa ha chiarito con una nota che la Scia, Segnalazione certificata di inizio attività introdotta con la manovra estiva, sostituirà la Dia, Denuncia di inizio attività. |
Post n°92 pubblicato il 14 Ottobre 2010 da lasolaris
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 9 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, DI CUI N. 2 RISERVATI A FAVORE DEI VOLONTARI IN FERMA BREVE DELLE TRE FORZE ARMATE CONGEDATE SENZA DEMERITO, AI SENSI DEL D. LGS. 215/2001.. Si trasmette la griglia delle domande, con relativa risposta, oggetto della prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 9 posti di agente di polizia municipale tenutasi in data 11/10/2010, preecisando che la risposta esatta è quella evidenziata in grassetto e sottolineata. Prova n. 3
1. Fino a quale limite massimo è consentito agli enti proprietari delle strade aumentare il limite di velocità nei centri abitati? a) fino a 65 km/h; b) fino a 70 km/h; c) non è consentito in nessun caso aumentare il limite di velocità nei centri abitati al di sopra dei 50 km/h.
2. Avete accertato che da un veicolo in movimento è stato lanciato un oggetto di plastica che è caduto sulla carreggiata; fermate il veicolo e vi apprestate a contestare la violazione. Indicare violazione e sanzioni. a) violazione art. 20 nuovo codice della strada per occupazione del suolo pubblico; sanzione accessoria dell’immediata rimozione dell’oggetto lanciato dal veicolo; b) violazione art. 15, comma 1, lett. i) nuovo codice della strada; sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria del fermo del veicolo per giorni cinque; c) violazione art. 15, comma 1, lett. i), nuovo codice della strada. È prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria del ripristino dei luoghi.
3. In caso di formazione del ruolo quale è la percentuale di interessi che deve essere calcolata? a) il 10% per ogni dodici mesi interamente compiuti decorrenti dalla data di contestazione o notificazione del verbale di contestazione o dell’ordinanza-ingiunzione fino alla data di consegna del ruolo ai sensi del d.m. 321/1999; b) il 10% per ogni semestre integralmente compiuto decorrente dalla data di contestazione o notificazione del verbale di contestazione o dell’ordinanza-ingiunzione fino alla data di consegna del ruolo ai sensi del d.m. 321/1999; c) il 10% per ogni semestre anche non interamente compiuto decorrente dalla data di contestazione o notificazione del verbale di contestazione o dell’ordinanza-ingiunzione fino alla data di consegna del ruolo ai sensi del d.m. 321/1999.
4. Ai sensi dell’art. 9-bis del codice della strada, l’organizzazione non preventivamente autorizzata di una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore: a) è punita con sanzioni penali; b) è punita con sanzioni amministrative pecuniarie; c) è punita con sanzioni penali e sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Ai sensi dell’art. 43 del codice della strada: a) i segnali degli agenti del traffico prevalgono in ogni caso; b) i segnali degli agenti del traffico prevalgono solo sulla segnaletica orizzontale e verticale; c) i segnali degli agenti del traffico prevalgono solo sui segnali luminosi.
6. Ai sensi dell’art.6 del codice della strada l’ente proprietario della strada: a) per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare, può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o tratti di esse b) può disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico c) può disporre, per tutto il tempo ritenuto necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di opportunità politica ovvero per improrogabili motivi attinenti alla tutela delle tradizioni locali o ad esigenze di carattere discrezionali
7. Ai sensi dell’art. 3 del codice della strada l’area di intersezione è: a) parte dell’ intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico; b) tratto di strada afferente una intersezione; c) strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
8. Ai sensi dell’art. 52 del codice della strada, per costruzione i ciclomotori: a) non possono essere destinati al trasporto di merci; b) possono essere sempre destinati al trasporto di merci; c) possono essere destinati al trasporto di merci solo se aventi almeno tre ruote.
9. Ai sensi dell’art. 5 del codice della strada i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione: a) sono resi noti al pubblico mediante affissione all’albo pretorio; b) non sono resi noti al pubblico mediante i prescritti segnali; c) sono resi noti al pubblico mediante i prescritti segnali.
10. La guida con carta di qualificazione del conducente scaduta: a) non è sanzionata, essendo stata la CQC introdotta di recente; b) costituisce illecito amministrativo, che ne comporta anche il ritiro; c) costituisce illecito amministrativo punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria.
11. L’esame di idoneità tecnica deve essere affrontato: a) esclusivamente in caso di perdita totale del punteggio della patente; b) oltre che in caso di perdita totale del punteggio della patente, quando il trasgressore, dopo aver commesso una violazione che comporti la perdita di almeno 5 punti, ne commetta altre due non contestuali nell’arco di 12 mesi dalla data della prima, che comportino ciascuna almeno 5 punti; c) oltre che in caso di perdita totale del punteggio della patente, quando il trasgressore, dopo la notifica della prima violazione che comporti la perdita di almeno 5 punti, ne commetta altre due non contestuali nell’arco di 12 mesi dalla data della prima, che comportino ciascuna almeno 5 punti.
12. Gli Enti proprietari della strada possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h: a) su tutte le autostrade; b) sulle sole autostrade a tre corsie più la corsia di emergenza dotate di apparecchiature tipo “tutor”; c) sulle sole autostrade a tre corsie più la corsia di emergenza dotate di apparecchiature tipo “tutor” e sulle strade extraurbane principali.
13. L’obbligo di usare le luci di posizione e gli anabbaglianti sussiste: a) sempre per ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli; b) solo durante la marcia nei centri abitati; c) per i veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati; per ciclomotori e motocicli anche nei centri abitati; per i tricicli e quadricicli mai, non essendo previsti dal codice ma dalla normativa europea
14. In caso di mancato pagamento della tassa automobilistica per almeno 3 anni: a) non sono previste sanzioni dal Codice, in quanto si tratta di recupero civilistico degli importi dovuti; b) se il proprietario non dimostra a richiesta l’effettuato pagamento, è prevista la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del PRA; c) se il proprietario non dimostra a richiesta l’effettuato pagamento, è prevista la sanzione del fermo del veicolo, senza sanzione pecuniaria principale.
15. I ciclisti devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità: a) sempre; b) ovunque, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere; c) fuori dai centri abitati e nelle gallerie, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere.
16. Ai sensi dell’ articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n° 241 (testo vigente) salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento: a) il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, può essere proposto anche senza necessità di diffida non oltre un anno dalla scadenza dei termini del procedimento. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; b) il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, deve essere proposto previa diffida entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa. Il giudice amministrativo non può conoscere della fondatezza dell’istanza; c) il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, può essere proposto anche senza necessità di diffida non oltre un anno dalla scadenza dei termini del procedimento. Il giudice amministrativo non può conoscere della fondatezza dell’istanza. La mancata emanazione del provvedimento nei termini non costituisce mai elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
17. Il d.lgs 59/2010, di recepimento della direttiva Bolkestein, in materia di requisiti morali e professionali per l’esercizio del commercio: a) prevale sulle leggi regionali, compresa quella toscana; b) non si applica nelle regioni che hanno una legge in materia di commercio, come la Toscana, in quanto si tratta di materia di competenza esclusiva delle Regioni; c) non contiene elementi di novità rispetto alle leggi regionali, compresa quella toscana.
18. La perquisizione al di fuori della flagranza di reato è ammessa: a) quando esiste fondato motivo di rinvenire su persona o veicolo sostanze stupefacenti o psicotrope; b) non è mai ammessa al di fuori della flagranza; c) quando esiste fondato motivo di rinvenire su persona o veicolo sostanze stupefacenti o psicotrope, purché sia già stato accertato un reato.
19. Costituisce flagranza di reato: a) essere inseguiti solo dalla polizia giudiziaria subito dopo il reato; b) essere inseguiti dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, purché subito dopo il reato; c) inseguiti dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa, purché subito dopo il reato
20. Il sequestro preventivo di beni mobili registrati, quali i veicoli, si esegue: a) come il sequestro probatorio; b) provvedendo anche alla trascrizione del provvedimento presso gli uffici competenti; c) mediante ritiro della carta di circolazione.
21. Le ispezioni per accertare illeciti amministrativi: a) non sono mai possibili in luoghi di privata dimora; b) sono possibili anche in luoghi di privata dimora previa autorizzazione del Tribunale; c) sono possibili anche in luoghi di privata dimora, previa autorizzazione del Pubblico Ministero.
22. Nel caso di rifiuto di prestazione da parte di pubblico esercizio a chi ne offra il corrispettivo senza legittimo motivo: a) non è prevista alcuna sanzione, trattandosi di questione civilistica tra gestore e cliente; b) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria nel TULPS; c) è prevista la sanzione penale residuale per tutti i casi di mancanza di sanzione specifica nell’art. 17 del TULPS
23. La S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) si applica: a) a tutti i casi in precedenza soggetti a DIA b) solo in materia commerciale c) quando il legislatore lo ha espressamente previsto
24. Il controllo della attività soggette ad autorizzazioni di polizia: a) è previsto per ufficiali e agenti di P.S., che pertanto possono accedere ai locali interessati; b) è previsto solo in caso di flagranza di reato, perché le ispezioni per accertare illeciti amministrativi sono vietate dall’art. 13 della L.689/1981 c) è previsto solo per ufficiali di P.S.
25. La mendicità: a) non costituisce mai illecito, dopo l’abrograzione dell’art.670 c.p.; b) costituisce reato se viene utilizzata una persona minorenne o comunque non imputabile; c) costituisce reato se viene utilizzata una persona minore degli anni 14 o comunque non imputabile.
26. Nel concetto di “sicurezza urbana” rientrano: a) situazioni di degrado che non sono in alcun modo riconducibili ad altre disposizioni di legge; diversamente si violerebbe il principio di specialità; b) anche situazioni riconducibili ad altre disposizioni di legge, per le quali il Sindaco intenda procedere con ordinanza per rafforzarne la tutela; c) solo le situazioni tassativamente descritte nel D.M. 4 agosto 2008, purchè non previste da altre leggi dello Stato.
27. In caso di procedimento penale, il procedimento disciplinare per il medesimo fatto: a) deve essere sospeso in attesa degli esiti del giudizio penale b) prosegue a prescindere dal procedimento penale c) prosegue solo se lo richiede il Pubblico Ministero
28. La responsabilità disciplinare degli appartenenti alla polizia municipale: a) è esclusivamente quella correlata allo status di dipendente comunale; b) oltre a quella correlata allo status di dipendente comunale, è anche quella correlata alle qualifiche di PG che viene azionata dalla Procura della Repubblica; c) oltre a quella correlata allo status di dipendente comunale, è anche quella correlata alle qualifiche di PS che viene azionata dalla Prefettura competente per territorio.
29. Non è imputabile: a) il minore di anni 18; b) il minore di anni 14; c) il minore di anni 14 solo se infermo di mente.
30. Non è assoggettabile a sanzione amministrativa: a) il minore di anni 18, tranne per le violazioni al Codice della Strada commesse con veicoli che è abilitato a condurre; b) il minore di anni 18; c) il minore di anni 14; per il minore di anni 18 la assoggettabilità a sanzione va valutata caso per caso.
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Post n°91 pubblicato il 14 Ottobre 2010 da lasolaris
1. Il centro abitato è: |
Post n°90 pubblicato il 14 Ottobre 2010 da lasolaris
29. Le societa' non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo. )) 30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011. 31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall'articolo 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, (( e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima data e' abrogato l'articolo 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia. 33. Ferma restando la riduzione prevista dall'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e' destinata, per meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante meta', al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. (( A decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa « Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio », non puo' essere comunque superiore alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma. )) 34. A decorrere (( dall'anno 2014 )), con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, l'indennita' di impiego operativo per reparti di campagna, e' corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovra' (( tener conto )) dell'effettivo impiego del personale alle attivita' nei reparti e nelle unita' di campagna. (( Ai relativi oneri pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. )) 35. In conformita' all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate. (( 35-bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si e' avvalso del libero professionista di fiducia. )) 36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilita', fatte salve le maggiori facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze. 37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli articoli 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012. |
Post n°89 pubblicato il 14 Ottobre 2010 da lasolaris
24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale. 25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, gia' appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccata presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e' inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale e' attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie. 26. In alternativa a quanto (( previsto dal comma 25 )) del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalita' degli uffici della amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilita', anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico. 27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25. 28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo (( 2001, n. 165 )), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (( Per gli enti di ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. )) Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. (( Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. |
Post n°88 pubblicato il 14 Ottobre 2010 da lasolaris
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unita'. 12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attivita' di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (( 15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali. )) 16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 17. Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato: a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012; b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 19. Le somme (( di cui al comma 18 )), comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 20. Gli oneri di cui all'articolo 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale. 21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. 22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. (( Per il predetto personale l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo. )) 23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. (( E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14. )) |
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