GIURIDICO
lavoro,polizia municipale, mobilita, giurisprudenza, dottrina brunetta, malattia,polizia municipale, concorsi, preparazione
MOBILITA ASL
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Questo blog sta dalla parte degli italiani onesti che si difendono da un governo che mira all'interesse di pochi sacrificando il presente ed il futuro dell'intera nazione."
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se avete bisogno da avere informazioni, sulla mobilita' volontaria interscambio, problemi di qualsiasi genere con la P.A., arbitrati, conciliazioni, concorsi ecc, scrivetemi sarò lieta di dirvi come fare, e GRATIS senza alcun impegno, solo perche mi va di farlo, perche sono stanca di vedere continui soprusi su colleghi, da parte della pubblica amministrazione.
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CONTEGGIO STATI
Post n°148 pubblicato il 30 Novembre 2017 da lasolaris
Manovra,proroga graduatorie concorsi. Via libera alla proroga per un altro anno, a tutto il 2018, delle graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza a fine 2017.E' quanto stabilisce un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio del Senato. Sono interessati circa 4.000 vincitori e 150.000 idonei a selezioni pubbliche. Allungate di un anno anche le facoltà assunzionali delle amministrazioni. La proroga era attesa ed era stata annunciata dalla ministra della Pubblica amministrazione,Madia,nei giorni scorsi - |
Post n°147 pubblicato il 26 Novembre 2017 da lasolaris
circolare n. 3 del 2017. Il Ministro Marianna Madia ha firmato la circolare applicativa di quanto previsto dal decreto legislativo 75/2017 (Testo Unico del pubblico impiego) in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. Dal 1 gennaio 2018 le amministrazioni pubbliche avranno la possibilità di procedere al proprio piano straordinario di assunzioni per il superamento del precariato nella PA. Per maggiori informazioni: Scarica la circolare n. 3/2017 Fonte: Funzione Pubblica, comunicato del 23 novembre 2017 |
Post n°146 pubblicato il 13 Aprile 2015 da lasolaris
13/04/2015
finalmente venerdi 10/04/2015 è stato varato il regolamento per l'equiparazione fra enti diversi in caso di mobilità sia volontaria che intercompartimentale. ma oggi è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale, mi spiace non essere riuscita a mettere l'intera normativa , ma questo blog di libero non me lo permette.. spero che riuscite a leggerlo in questa maniera. in qualunque modo sono reperibile all'email : laura.crapax@libero.it https://drive.google.com/file/d/0B6Pr8Hzj0ZUGRWJfQXV3OFdmV3M/view |
Post n°145 pubblicato il 30 Marzo 2014 da lasolaris
scusate ma per i troppi annunci di falsi finanziatori, e corrotti, per le molteplici richieste, spesso uguali a cui e stata data esaustiva risposta, e a cui non posso far fronte per il tempo, sono costretta a bloccare il blog sino a tempo indeterminato... mi spiace molto, solo in caso di estrama urgente, contattemi alla mia email: laura.crapax@libero.it buon lavoro a tutti Laura Crapanzano |
Post n°144 pubblicato il 20 Agosto 2013 da mirannina
Domanda! Può il mio Ente rilasciarmi il nulla osta senza lo scambio? In pratica vorrei partecipare ad un bando per mobilità, di conseguenza ho saputo che il mio Comune non mi lascerebbe andare per mancanza di personale. Io avrei trovato anche una persona che mi sostituirebbe e che ha già in possesso il suo nulla osta, sempre dipendente pubblico ( ASL) con il mio stesso profilo giuridico ed economico. Posso proporre al mio Ente di lasciarmi andare? L'altro dipendente potrebbe sostituirmi? Ciao e Grazie |
Post n°143 pubblicato il 05 Agosto 2013 da xone1977
Buongiorno, sono Giuseppe lavoro come OSS all'ospedale di Pescara. Ho partecipato all'avviso pubblico di Pescara nel 2011 finalemnete nel 2013 a maggio vengo chiamato dall'azienda. Nel bando quando ho presentato la domanda x mobilità leggendo tutto il bando non c'era scritto che dovevo rimanere 5 anni presso codesta azienda (clausula), quando mi hanno chiamato x firmare il contratto gli amministrativi mi dicono leggi il contratto, dopo aver letto l'infinito contratto, mi soffermo sul punto dove è presente una clausula di 5 anni in poche parole non posso fare domande d mobilità presso altre P.A. perchè hanno messo questa clausula. Il punto è questo ma x caso in sicilia mi chiamano per mobilità sono bloccato da codesta azienda x questa clausula? posso fare qualkosa in merito? nel bando non era previsto la clausula di 5 anni......puoi darmi alkune delucidazioni? è buono parlarne con un avvocato e vedere un po il da farsi?
Grz per la pazienza Distinti Saluti |
Post n°142 pubblicato il 19 Luglio 2013 da BORGIA63
Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 31.07.2012 n° 4329 (Francesco Logiudice) I Giudici di Palazzo Spada, sezione V, con il precipitato in esame, in riforma della sentenza di primo grado, affermano che, nel caso di scorrimento di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittimo determinarsi al reclutamento di personale avviando, ex novo, procedura di mobilità volontaria ex art. 30, d.lgs. 165/2001 in quanto la prevalenza della mobilità esterna è prevista dal Legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali. Caso di specie I ricorrenti, collocati tra gli idonei in graduatoria relativa ad una procedura concorsuale per istruttore di vigilanza categoria C (approvata nel mese di dicembre 2008) assumevano che l’indizione del bando di mobilità nel febbraio 2011 (per la formazione di una graduatoria per eventuale copertura di posti di istruttore di vigilanza – categoria C) era immediatamente lesiva della loro posizione giuridica di pieno diritto o di interesse legittimo ad essere assunti sui posti oggetto del bando di mobilità di stesso. I giudici di prime cure ritenevano – erroneamente - non fondate le censure dei ricorrenti considerato che il comma 2 bis dell’articolo 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, imporrebbe alle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico, di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali e che tale disposizione varrebbe anche con riferimento all’utilizzazione delle graduatorie ancora valide ed efficaci. Tuttavia, il bando di concorso prevedeva specificatamente la possibilità di coprire ulteriori posti vacanti, in seguito disponibili, attraverso l’utilizzo degli idonei utilmente collocati nella graduatoria addirittura prorogata al 31 dicembre 2012, nonostante avesse iniziale scadenza al 30 dicembre 2011, con il decreto legge c.d. milleproroghe (art. 1, comma 4, del d. l. 29 dicembre 2011, n. 216), dunque vigente alla data di indizione della selezione per mobilità. Lo scorrimento di graduatorie concorsuali In riferimento alla disciplina dello scorrimento delle graduatorie, il G.A. ricorda che le graduatorie dei vincitori dei concorsi per l’assunzione dei dipendenti pubblici rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti, per i quali il concorso è stato bandito, che successivamente dovessero rendersi disponibili. In tal senso, sanciscono l’articolo 35 co. 5 ter del d.lgs. 165/2001 ( [1]), l’art. 91 co. 4 del d.lgs. 267/2000 nonché l’at. 15 co. 7 del d.P.R. 487/94 che, in sintesi, riconoscono il potere dell’amministrazione di procedere o non procedere alla copertura dei posti; potere implicito nella locuzione rinvenibile in alcuni delle citate disposizioni “per l’eventuale copertura”. L’unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione. No a duplicazioni dell’istituto della mobilità esterna L’interpretazione estensiva della norma, qual è quella del giudice di primo grado, che fa prevalere la mobilità ex articolo 30, co. 2bis, d.lgs. 165/2001 sullo scorrimento delle graduatorie, non trova giustificazione né nella lettera della norma, né nella ratio ad essa sottesa, volta al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, considerato che la selezione per mobilità de qua prevedeva, invece, dei veri e propri adempimenti paraconcorsuali (costituzione commissione, esame dei curricula e domande di partecipazione etc.) Conformandosi all’orientamento del TAR, si rischierebbe una duplicazione di applicazione dell’istituto della mobilità, atteso che l’obbligo di legge, ovvero la preferenza per la mobilità [2] -già soddisfatto prima della decisione dell’amministrazione di bandire il concorso- dovrebbe applicarsi anche successivamente, per lo meno in luogo dell’utilizzo della graduatoria, il che non appare conforme alla legge che ha introdotto l’obbligo della mobilità esterna. Pertanto, deve ritenersi che la modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletato è estranea alla fattispecie delineata dal comma 2 bis dell’articolo 30. Le conclusioni delle sez. V Il Consesso richiama l’Adunanza Plenaria che, con la sentenza n. 28 luglio 2011, n. 14, ha affermato, sul piano dell’ordinamento positivo, la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria che costituisce ormai modalità di reclutamento prioritaria. La priorità della modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria comporta, quale corollario, la necessità della motivazione [3] ove l’amministrazione decida di non utilizzare il metodo dello scorrimento o altro metodo di assunzione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011). Nel caso in esame manca qualunque motivazione nella determina di indizione della selezione per mobilità esterna impugnata, né può ritenersi la motivazione implicita nel richiamo dell’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, atteso che, come già detto, tale norma non si riferisce alle procedure di scorrimento di graduatoria. Considerazioni operative E’, infine, importante ricordare che, se l’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 non si riferisce e non è operante in caso di scorrimento di graduatoria, altrettanto non può dirsi per l’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 che enuncia il principio per cui il personale in esubero - ex artt. 33 e 34 del TUPI- presso qualsiasi pubblica amministrazione deve poter essere ricollocato, durante il periodo di disponibilità, presso altre amministrazioni. In particolare, al comma 5 è sancita la nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione delle prescrizioni contenute nel medesimo articolo. Ebbene, il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 4/2008, ha ritenuto che, al fine di assicurare in modo costante e puntuale la verifica delle esigenze assunzionali delle pubbliche amministrazioni per valutare le possibilità di ricollocazione del personale in disponibilità, in caso di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati, nei limiti della vigente disciplina della validità ed efficacia delle graduatorie, occorra riproporre la richiesta ex art. 34 bis di assegnazione di personale in disponibilità agli uffici competenti, provinciali e regionali e al Dipartimento stesso. (Altalex, 3 settembre 2012. Nota di Francesco Logiudice) ______________ [1] “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali... ...omissis...”. [2] Sul principio del necessario previo esperimento delle procedure di mobilità cfr. Cons. Stato, sez. V, decisione 18 agosto 2010, n. 5830. [3] La riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione. In tale contesto si situano: - in primis, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie; - in secundis, può acquistare rilievo l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione; - ultimum, deve attribuirsi risalto determinante anche all’esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria. |
La mobilità volontaria è uno strumento fondamentale per giungere ad una migliore allocazione del personale nelle amministrazioni pubbliche; i suoi costi non sono inclusi nel tetto della spesa per le assunzioni ed i suoi risparmi non si possono calcolare con l’intento di stabilire il tetto di spesa per le nuove assunzioni. Essa deve essere attivata obbligatoriamente prima della indizione di un concorso pubblico, mentre non ci sono opinioni differenti sul vincolo della sua messa in atto prima dell’uso di una graduatoria esistente nell’ente. E’ necessario, in qualunque circostanza, il consenso dell’amministrazione cedente. Il placet va espresso mediante il parere del dirigente competente; infatti continua ad essere utilizzabile la modalità per interscambio e, ad eccezione della preferenza per il personale in comando, è necessario attivare procedure di comparazione e dare una giusta pubblicità preventiva alla sua utilizzazione. Dunque prima della indizione del concorso pubblico è necessario attivare le procedure di mobilità volontaria ex art. 30 dlgs n. 165/2001. Le regole per la mobilità volontaria devono essere stabilite da ciascun ente e devono fare fede ai principi di pubblicità contemplati dall’ordinamento, il personale in comando presso il medesimo ente ha diritto di precedenza nelle assunzioni in mobilità. Il ricorso a questo istituto non può essere allargato al personale non dipendente delle p.a., nemmeno a quelle delle società in house assunti mediante concorso pubblico. Essa non può essere circoscritta al personale del medesimo comparto e, in attesa della tabella di equiparazione, questo procedimento deve essere realizzato da ogni ente. La mobilità, come ha spiegato la sezione regionale della Corte dei conti del Veneto, parere n.65 del 6 marzo 2013, può proseguire ad essere disposta anche come interscambio tra enti, nonostante ci sia stata l’abrogazione delle norme contrattuali grazie al dl n. 5/20112, articolo 62. Il parere spiega che “l’abrogazione della disposizione contrattuale di cui all’articolo 6, comma 20, del dpr 268/1987 non preclude alle amministrazioni locali di poter attivare una mobilità reciproca o bilaterale con altre amministrazioni locali in applicazione del principio generale contenuto nell’articolo 6 del dlgs 165/2001″. Il parere applica varie limitazioni nella sua utilizzazione concreta “la mobilità deve avvenire tra enti soggetti entrambi ai medesimi vincoli assunzionali; l’interscambio deve avvenire tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale; l’interscambio deve avvenire entro un periodo di tempo congruo che consenta agli enti di non abbattere le spese di personale qualora l’assunzione del dipendente in entrata slitti dal punto di vista temporale rischiando di traslarsi all’esercizio successivo”. Ed ancora è necessario garantire ” la neutralità finanziaria” ed ” il personale soggetto ad interscambio non deve essere dichiarato in eccedenza o sovrannumero”. Come evidenziato dal parere del dipartimento della funzione pubblica n. 10395/2013, la mobilità necessita del consenso tanto dell’ente cedente che di quello ricevente, oltre che, naturalmente, l’iniziativa del dipendente. Diversamente dal passato, con il testo dell‘art. 30 del dlgs n. 165/2001 per come è stato cambiato dal dlgs 150/2009, c.d. legge Brunetta, il nulla osta continua quindi in pratica a permanere, ma nella forma del parere del dirigente individuato come competente dall’amministrazione, parere che deve essere preceduto da quello del dirigente dell’articolazione organizzativa presso cui il dipendente fornisce la sua attività lavorativa. Dunque, contro la volontà dell’ente presso cui il dipendente presta servizio, non è possibile dare corso alla mobilità.
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Post n°140 pubblicato il 19 Giugno 2013 da maremosso720
Ciao Laura grazie per le tue risposte volevo porti questa domanda. Sono un Assistente tecnico categoria c diploma di geometravorrei partecipare ad un bando di mobilità volontaria per un bando (ente comune ) di Istruttore tecnico cat c come me diploma di geometra posso partecipare? grazie per la risposta è urgente ancora grazie. |
Post n°139 pubblicato il 30 Maggio 2013 da ronny.cosma
Buongiorno, io mi trovo in una situazione un pò particolare. Mi è già stato negato un trasferimento con la stessa modalità e volevo avere lumi; Voglio chiedere mobilità con intersambio. Il problema è che comprenderebbe 3 comuni e 2 agenti. Mi spiego meglio: io(X) andrei al comune A dove c'è un bando, un collega(Y) verrebbe sul mio comune(B) per interscambio e lascerebbe il suo comune C con posto scoperto previo rilascio del nullaosta(cioè l'ente glielo permette).
Ora la mia domanda è...me lo possono impedire? Possono trovare la scusante che l'agente non ha i requisiti o cose simili? (premetto che è mio coetaneo e abbiamo gli stessi anni di servizio e categoria contrattuale...)
Mi fareste un grosso favore...grazie, Ronny.
ronny.cosma@libero.it |
Post n°138 pubblicato il 21 Maggio 2013 da valegarl
Buonasera, facendo una ricerca sul web mi sono imabattuta nel suo blog e dando un'occhiata ho visto che è molto informata sul mondo del lavoro(mobilità, trasferimenti..) e che dà consigli ai vari utenti. Se possibile le sarei grata se desse un consulto pure a me. Le espongo il caso. Il mio fidanzato è attualmente in servizio prsso un'azienda ospedaliera dell'Emilia Romagna, assunto a tempo indeterminato (C.C.N.L./95 e successivi) con qualifica di OSS e di recente ha richiesto un comando presso un'azienda sanitaria siciliana. Quella dove lavora attualmente può negargli il comando? O è abbligata ad accogliere la domanda? Grazie in anticipo per il tempo che vorrà dedicarmi. Valentina |
Post n°137 pubblicato il 03 Aprile 2013 da karmang
Ciao a tutti, lavoro presso l'Azienda Ospedaliera fondazione macchi Varese. Circa 4 mesi fa ho fatto una domanda di mobilità compensativa con una collega di Roma ebbene oggi ho saputo che la domanda è stata respinta dall' azienda presso cui lavoro in quanto il nuovo piano regionale lombardia valuta lo scambio compensativo come un'assunzione a tutti gli effetti. Non ci credoooooo. Ma se un dipendente va e l'altro viene il numero del personale penso che non cambi. Cosa posso fare, vi prego un consiglio, ho dato la disdetta della casa e iscritto i bimbi a scuola a Roma. |
Post n°136 pubblicato il 12 Marzo 2013 da ombra.gg
Salve, sono un'infermiera che ha chiesto e ottenuto un cambio compensativo da Roma a Trento. Il primo giorno di lavoro mi hanno fatto firmare il contratto provinciale, regione autonoma, senza alcuna spiegazione e mi hanno detto che avrei perso la mia fascia superiore di anzianità, cioè D6 e avrei ricominciato da D0. Nel colloquio preliminare avvenuto con le dirigenti non è stata fatta menzione della fascia retributiva e io ho fatto fede alle leggi che regolano la mobilita compensativa. Chiedo gentilmente se qualcuno sa dirmi se posso chiedere l'annullamento della mobilita per mancata osservanza della legge sulla trasparenza? Grazie in anticipo |
Post n°135 pubblicato il 27 Gennaio 2013 da ficarraclaudio
Salve sono un' agente di polizia locale con contratto part-time orizzontale indeterminato di 18 ore settimanali da piu di 2 anni. Circa un anno fa ho partecipato ad un bando di mobilità volontaria di 36 ore settimanali dove sono arrivato primo, la mia amministrazione non mi ha rilasciato il nulla osta e quindi ad oggi mi trovo con uno stipendio di circa 700 euro. Ha quando ho vinto il concorso nella mia amministrazione mi hanno messo un vincolo di 5 anni...mi chiedo potevano mettere il vincolo in un contratto di lavoro part-time...??? e poi potevano non darmi il nulla osta visto che io passavo da 18 a 36 ore....??? Grazie a tutti coloro che prendono a cura la questione.... |
Post n°134 pubblicato il 19 Ottobre 2012 da MassimilianoDiPillo
Ho letto che sei un'esperta relativamente alla mobilità intercopartimentale.Ho urgentissimamente bisogno di una consulenza,visto che mi hanno buttato fuori da un avviso di mobilità al Com.di Pescara a cui ho risposto.Io lavoro a scuola e sono un ass.Amm.B3,ed ho risposto all'avviso relativo a 4 posti da istr. amm. C3. Questo è il link con l'avviso e il bando e l'elenco degli ammessi e dei non ammessi,tra cui il sottoscritto.Motivazione " mancato possesso categoria giuridica richiesta". La tabella a cui hanno fatto riferimento è questa: http://www.comune.mottola.ta.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1915&Itemid=210 Gli ass.Amm.della scuola sono comparto scuola o ministero?La tabella si riferisce al ccnq del 2007,martedì ci sono i colloqui,se entro lunedì ho qualcosa in mano,forse riesco a rientrare nella selezione.il mio cell.3475383787.la mia mail mdp2731968@libero.it |
Post n°133 pubblicato il 27 Luglio 2012 da maila06
Cara Laura, oggi tramite un mio collega ho conosciuto il tuo blog....è molto molto interessante. Vorrei porti alcune domande. Io sono un funzionario del Ministero della Difesa e lavoro a Roma, abito in un paesino e vorrei cercare di avvicinarmi a casa, potrei chiedere la mobilità anche in un ente locale? La domanda per la mobilità si può fare in qualsiasi momento? o bisogna aspettare l'uscita di un bando? o bisogna informarsi preventivamente se c'è o meno possibilità c/o l'ente interessato? Dove potrei trovare un modello di domanda? Grazie a presto |
Post n°132 pubblicato il 08 Maggio 2012 da ago1972
ciao sono gloria; volevo sapere se l'azienda a cui ho chiesto il cambio contestuale con altro collega può rifiutare tale cambio con la motivazione di troppe assenze conteggiando anche i giorni di 104 ( figlio minore portatore di handicap) e di legge 1204 (altro figlio di 2 anni ). premetto che le assenze per mia malattia sono state di 19 gg in tre anni !!!grazie |
Salve, le scrivo perché in questo periodo sto cercando notizie in merito alla procedura di mobilita' tra p.a.. Specifico: lavoro in un comune con piu di 5000 abitanti e ho presentato domanda di mobilita intercompartimentale presso l'agenzia delle dogane, la quale poco piu di una settimana fa ha valutato con esito positivo le ns. Richieste (la mia e altri 4 dipendenti del comune dove lavoro). Ora le dogane hanno scritto al ns. Comune chiedendo entro 60 giorni il nullaosta al trasferimento per tutti e 5). Abbiamo qualche speranza che vengano accolti tutti? Nel frattempo sarà indetta procedura di mobilita esterna per poterci sostituire. Nel caso in cui questa procedura non andasse a buon fine, possono negarci il nullaosta o potrebbero indire un concorso? Aiuto.... Grazie mille.....
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Post n°129 pubblicato il 22 Febbraio 2012 da nyxy
Salve, sono un Maggiore GArn (ingegnere elettronico) dell'Aeronautica MIlitare. vorrei avere dei consigli e sapere dove trovare dei modelli di domanda per passare dal Ministero della Difesa ad un qualsiasi ente della Pubblica Amministrazione vicino alla mia famiglia (attorno a Barletta- Bari). Sò che attualmente è in vigore la legge 183/2011, ma non ho alcuna idea su come muovermi. potreste darmi cortesemente un aiuto ? Grazie mille. |
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