Creato da mohamed21 il 01/03/2007

Mohamed H. Kalif

Consulente del Lavoro (Email: mhk.consul@gmail.com)

 

 

Elijah - Donald Byrd (1963)

Post n°406 pubblicato il 25 Febbraio 2023 da mohamed21

Donald Byrd, tromba
Hank Mobley, sassofono tenore
Donald Best, vibrafono
Kenny Burrell, chitarra
Herbie Hancock, pianoforte
Butch Warren, contrabbasso
Lex Humphries, batteria
Coleridge Perkinson, direzione del coro
Duke Pearson, arrangiamenti

 
 
 

Le agevolazioni fiscali per chi ristruttura casa

Post n°405 pubblicato il 17 Febbraio 2023 da mohamed21

 
 
 

Pagamento vecchie cartelle (AER - Ex Equitalia)

Post n°404 pubblicato il 09 Febbraio 2023 da mohamed21

Buongiorno,

se hai delle cartelle non pagate relative al periodo 01.01.2000 - 30.06.2022, ed è tua intenzione saldare integralmente il debito risalente a quegli anni, vi è un’ottima possibilità per farlo ora tramite la cosiddetta “Definizione Agevolata” (Legge 197/2022). Si tratta di una nuova norma prevista dalla legge di Bilancio che, oltre a non far pagare gli importi relativi alle sanzioni e interessi, consente di rateizzare il residuo (quota capitale) in ben 18 rate trimestrali a partire dal 31.07.2023. E’ dunque un’opportunità da cogliere subito e se ti trovi nella condizione prospettata rispondimi a questa email (post) di modo che ti possa celermente ricontattare. Grazie e buona giornata.

P.s. Questa email (post) non è diretta a coloro che sto già assistendo per la “Definizione Agevolata”. Grazie.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 
 
 

Certificazione Unica 2023

Post n°403 pubblicato il 08 Febbraio 2023 da mohamed21

Buongiorno,

se nel corso dell’anno 2022 hai percepito redditi per lavoro dipendente, assimilato, autonomo, per disoccupazione (Naspi), cassa integrazione o altre prestazioni Inps, riceverai entro il 16 marzo dalla tua azienda (sostituto d’imposta) la Certificazione Unica 2023. Con questo documento il datore di lavoro o l’ente pubblico certifica l’ammontare complessivo dei redditi erogati, le trattenute operate, detrazioni riconosciute e i contribuiti pagati. Se per caso dovessi ricevere due o più certificazioni sarai tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in quanto è necessario conguagliare la somma degli stessi. Questa fattispecie di casistica riguarda sovente coloro che hanno effettuato due o più lavori nel 2022 o un solo lavoro ma fruendo per una parte dell’anno, ad esempio, della Naspi o della cassa integrazione guadagni con pagamento diretto da parte dell’Inps. Anche qualora dovessi avere una sola Certificazione Unica, pur non essendo tu obbligato a fare la dichiarazione dei redditi, potrebbe essere nel tuo interesse farla per recuperare gli oneri fiscalmente detraibili come le spese mediche, quelle veterinarie, il contratto di locazione dell’abitazione principale, l’abbonamento dei mezzi di trasporto, familiari a carico ecc.. ecc..
In ogni caso sentiamoci come sempre per esaminare nel dettaglio la tua situazione riguardo all’opportunità o meno di predisporre la dichiarazione dei redditi 2023 per l’anno 2022.

Grazie e un caro saluto.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 
 
 

Equinox - John Coltrane (1960)

Post n°402 pubblicato il 04 Febbraio 2023 da mohamed21

John Coltrane, sassofono tenore
McCoy Tyner, pianoforte
Steve Davis, contrabbasso
Elvin Jones, batteria

 
 
 

Festività gennaio

Post n°401 pubblicato il 31 Gennaio 2023 da mohamed21

Buongiorno,

il calendario del mese di gennaio prevede come di consueto la ricorrenza di due festività: il 1° gennaio in cui si festeggia l’inizio del nuovo anno e il 6 gennaio in cui ricorre la festa dell’Epifania.
La prima delle due festività coincide quest’anno con una domenica e si avrà dunque il pagamento di un giorno in più nel relativo cedolino (festività non goduta). Per quanto riguarda il 6 gennaio, invece, si ha diritto di assentarsi dal lavoro senza che venga decurtata l’ordinaria retribuzione. In sostanza è un giorno in cui si è retribuiti in assenza di prestazione lavorativa. Qualora invece si dovesse lavorare, oltre alla normale retribuzione, si avrà diritto alla maggiorazione per lavoro festivo prevista dal proprio Contratto collettivo nazionale di lavoro. Ad esempio il contratto collettivo del settore Metalmeccanica Industria prevede la retribuzione delle ore lavorate con una maggiorazione del 50 percento. Altri contratti possono prevedere diverse percentuali e condizioni e a tale riguardo è opportuno fare riferimento al contratto collettivo applicato nella propria azienda. Quest’ultima informazione la si può facilmente evincere dal cedolino paga mensile o dalla lettera di assunzione. Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 
 
 

Maternità, interdizione anticipata

Post n°400 pubblicato il 10 Gennaio 2023 da mohamed21

Buongiorno,

la durata del congedo obbligatorio di maternità, generalmente corrispondente a cinque mesi, può essere estesa al ricorrere delle condizioni previste dal testo unico in materia di paternità e maternità (D.Lgs. 151/2001). Le condizioni richiamate dalla norma sono di natura soggettiva o oggettiva e gli organi a tale riguardo competenti sono la Asl e l’Ispettorato del Lavoro.
L’Ispettorato del Lavoro si occupa di ciò che concerne la mansione e le modalità della sua espletazione da parte della lavoratrice in stato di gravidanza. Se le condizioni di lavoro o ambientali dovessero essere ritenute pregiudizievoli per la salute della lavoratrice e del nascituro, l’Ispettorato potrà anticipare l’interdizione dal lavoro di diversi mesi rispetto all’intervallo temporale ordinariamente previsto, ovvero due mesi prima e tre mesi dopo la data presunta del parto. Unica deroga a tale previsione è qualora vi sia in azienda la possibilità di spostare temporaneamente la lavoratrice ad altra mansione non pregiudizievole per il suo stato di salute. Se ciò fosse possibile non si applicherà la norma relativa all’anticipo dell’interdizione obbligatoria.
L’Asl invece si occupa di ciò che concerne l’aspetto soggettivo e quindi lo stato di salute della lavoratrice a prescindere dalla mansione e delle sue modalità di espletazione. A riguardo in caso di gravi complicanze o persistenti forme morbose che potrebbero essere ulteriormente aggravate dallo stato di gravidanza, l’Asl potrà disporre l’interdizione anticipata dal lavoro per il periodo che riterrà congruo in base alla condizione di salute della lavoratrice. Diversamente dal precedente contesto in questo caso non è prevista la deroga relativa al temporaneo spostamento di mansione in quanto la criticità è di natura soggettiva e non oggettiva.
Per entrambe le forme di interdizione, infine, è necessario che vi sia una richiesta formale della dipendente che attesti i rischi per la sua salute in caso di ordinaria espletazione della prestazione lavorativa.

Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 
 
 

Isee - Giacenza media 2021 e saldo al 31.12.2021 (Poste Italiane)

Post n°399 pubblicato il 30 Dicembre 2022 da mohamed21

Buongiorno,

per chi ha il conto alle Poste e ha necessità di estrarre la giacenza media 2021 e il saldo al 31.12.2021 per l’Isee relativo all’anno 2023, è sufficiente collegarsi al sito delle Poste Italiane e seguire i passi di seguito riportati:

  • Andare sul sito di Poste Italiane (no app Bancoposta)
  • Effettuare il login (se non si ha un account, registrarsi)
  • Convalidare la richiesta di identità con SMS o app.
  • Una volta convalidati, e tornati sulla pag di poste italiane, scorrere in basso e trovare il menù in grigio: SERVIZI.
  • Entrare in RICHIESTA ISEE
  • Dal menù a tendina scegliere 'REPORT ISEE 2023'
  • Procedere al download istantaneo.

Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 
 
 

Lavoro a tempo parziale (seconda parte)

Post n°398 pubblicato il 27 Dicembre 2022 da mohamed21

Buongiorno,

la più significativa peculiarità del lavoro a tempo parziale è lo straordinario che in questa  fattispecie contrattuale è denominato lavoro supplementare. A tale riguardo rientrano nel concetto di lavoro supplementare le ore effettuate in più rispetto al proprio orario fino al raggiungimento del limite delle 40 ore del tempo pieno. Più specificamente quindi in caso di contratto a 30 ore settimanali le eventuali ore tra la trentunesima e quarantesima saranno considerate lavoro supplementare. La maggiorazione prevista per le supplementari è il 15% della retribuzione globale di fatto comprensiva dell’incidenza sulla retribuzione diretta, indiretta e differita. Ciò significa che sulle ore supplementari, diversamente dalle normali ore di lavoro, non si matureranno il trattamento di fine rapporto, la tredicesima e l’eventuale quattordicesima qualora sia prevista dal Ccnl del proprio settore. Il 15% di maggiorazione sostituisce le tre voci sopra elencate anche qualora il ricorso al supplementare dovesse risultare ripetuto nel tempo. Le ore di lavoro eccedenti la quarantesima, invece, non saranno supplementari ma lavoro straordinario propriamente inteso. In caso di part time quindi per far sì che si abbia lavoro straordinario classico è necessario che la somma tra le ore contrattuali e quelle supplementari sia maggiore su base settimanale delle 40 unità.
Altra peculiarità del lavoro a tempo parziale è la facoltà per l’azienda di ricorrere alle clausole elastiche in merito all’espletazione della prestazione lavorativa. Per clausole elastiche si intende la variazione della collocazione temporale della prestazione, l’aumento dell’entità della stessa oppure entrambe le condizioni contemporaneamente. Ad esempio nell’eventualità di un orario di lavoro dalle 09:00 alle 13:00 si avrà clausola elastica in caso di posticipo dell’orario di ingresso, e quindi con orario dalle 10:00 alle 14:00, o se vi sarà un aumento delle ore giornaliere e dunque con ingresso sempre alle 09:00 ma con l’uscita alle 14:00 (un’ora in più di lavoro). La medesima norma sulle clausole elastiche (D.Lgs. 81/2015) prescrive che devono essere preventivamente pattuite tra le parti per iscritto, il lavoratore o la lavoratrice hanno diritto a un preavviso di almeno due giorni in caso di ricorso alle stesse e, altresì, è necessario riconoscere le maggiorazioni e/o compensazioni previste dal Ccnl del proprio settore.
La trasformazione del contratto da tempo pieno in tempo parziale o viceversa, infine, è possibile anch’essa solo previo accordo scritto tra le parti. Un eventuale rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio contratto non costituisce per l’azienda giustificato motivo per il licenziamento.

Grazie e buona giornata

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 
 
 

Isee anno 2023

Post n°397 pubblicato il 20 Dicembre 2022 da mohamed21

Buongiorno,

il 31 dicembre scadranno tutti gli Isee attualmente in vigore e come di consueto sarà necessario procedere al rinnovo degli stessi possibilmente entro il mese di gennaio. Come è noto l’Isee è l’Indicatore della Situazione Economica ed è utilizzato dagli enti pubblici per valutare in modo articolato la reale condizione delle singole famiglie. A tale riguardo le prestazioni socio assistenziali che richiedono il possesso di Isee sono molteplici e di diversa natura come l’Assegno Unico per i figli, il Reddito di Cittadinanza, le agevolazioni per gli studenti e generalmente per tutti i bonus riconosciuti in funzione della situazione reddituale. Se sei dunque beneficiario di una di queste o anche di altre prestazioni necessitanti anch’esse di Isee in corso di validità, rispondimi per favore a questa email (post) di modo che ti possa poi ricontattare per la predisposizione in tempi celeri del tuo Isee dell’anno 2023. Coloro che diversamente mi hanno dato l’incarico in passato non è necessario che rispondano a questa email (post) perché sarà mia cura ricontattarli a breve.

Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 

     

 

 
 
 

Pubblicazione nuovo libro

Post n°395 pubblicato il 11 Dicembre 2022 da mohamed21

Carissimi tutti,
buongiorno.
Con immensa gioia ho il piacere di informarvi che ho pubblicato un libro su cui ho lavorato negli ultimi tredici anni. Il testo è disponibile solo su Amazon in formato cartaceo e auspico vivamente che lo possiate gradire. L’obiettivo che mi sono prefissato è di giungere a venti lettori nei prossimi tredici anni, quindi poco più di un lettore all’anno 😀, e dunque cercate di incuriosirvi e agite. Grazie in anticipo a chi avrà modo di leggerlo e un carissimo saluto. Grazie, ciao.
Titolo libro: Favorito dalla sorte
Autore: Mohamed H. Kalif
Genere: romanzo picaresco
Anno di pubblicazione: 2022
Disponibile su Amazon

 
 
 

Lavoro intermittente

Post n°393 pubblicato il 06 Dicembre 2022 da mohamed21

Buongiorno,

tra le forme contrattuali atipiche del nostro ordinamento vi è certamente il contratto di lavoro intermittente noto anche come lavoro a chiamata (D.Lgs 81/2015). Si tratta di una forma di rapporto di lavoro altamente flessibile in cui il prestatore pone a disposizione dell’azienda il proprio tempo e competenze in base alle esigenze di volta in volta ravvisate da quest’ultima. Diversamente dagli ordinari contratti di lavoro subordinato non vi è in questo caso la certezza in merito alla prestazione e all’ammontare della stessa. Tutte le aziende del settore privato possono ricorrere a questa fattispecie contrattuale a condizione che il lavoratore abbia meno di venticinque anni, più di cinquantacinque anni o che il lavoro intermittente sia specificamente previsto dal contratto collettivo nazionale applicato. La stessa norma pone anche dei limiti al suo utilizzo prescrivendo, per lo stesso lavoratore nei confronti della stessa azienda, un massimale di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Se questi limiti dovessero essere superati il contratto intermittente si trasformerà automaticamente in un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Gli unici settori esclusi da questa previsione sono il turistico, pubblici esercizi e lo spettacolo in cui è consentito il superamento del massimale triennale. Altro limite di natura generale riguarda l’impossibilità di ricorrere al lavoro intermittente per sostituire lavoratori con la medesima mansione in stato di sciopero, in cassa integrazione o in unità produttive di aziende in cui nei precedenti sei mesi siano avvenuti licenziamenti collettivi. Peculiarità ulteriore da considerare è che il lavoro intermittente può prevedere l’obbligo di disponibilità, e quindi in questo caso si avrà diritto all’indennità di disponibilità, oppure senza obbligo di disponibilità e dunque ci si potrà rifiutare di rispondere a un’eventuale chiamata qualora non si fosse in condizione di farlo. Oltre alla Comunicazione Obbligatoria di assunzione prevista per ogni tipo di contratto dipendente tramite l’Unilav, in questo caso sarà necessario effettuare un’ulteriore comunicazione sempre al Ministero del Lavoro e in occasione di ogni chiamata o ciclo di chiamate non superiore a trenta giorni.


Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 
 
 

Oh! Oh! Here he comes - Herbie Hancock (1969)

Post n°392 pubblicato il 03 Dicembre 2022 da mohamed21

Herbie Hancock, pianoforte elettrico
Joe Henderson, sassofono tenore
Johnny Coles, tromba
Garnett Brown, trombone
Buster Williams, basso
Albert “Tootie" Heath, batteria

 
 
 

Festività novembre 2022

Post n°391 pubblicato il 22 Novembre 2022 da mohamed21

Buongiorno,

il calendario del mese di novembre prevede come di consueto la ricorrenza di ben due festività: il 1° novembre in cui si festeggiano i Santi e il 4 novembre in cui ricorre la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.
La prima delle due ricorrenze coincide quest’anno con un giorno feriale e i dipendenti hanno diritto di assentarsi senza che venga decurtata la retribuzione giornaliera. Se si è pagati con un fisso mensile, e dunque si è dei mensilizzati, non si avrà variazione rispetto allo stipendio medio spettante. Coloro che diversamente sono pagati ad ore e il cui stipendio è dato dalla somma delle ore lavorate e non da un fisso mensile, avranno diritto a un sesto (1/6) della retribuzione settimanale e quindi anche per essi non si avrà variazione relativamente alla festività del primo novembre.
Per quanto concerne la festività del 4 novembre, invece, è possibile che si abbia diritto a delle ore in più di permesso o al pagamento di una festività non goduta. Gran parte della contrattazione collettiva rientra in questa seconda ipotesi e dunque vi sarà il pagamento di una giornata in più nel cedolino di questo mese.

Grazie e un caro saluto.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 
 
 

Lavoro a tempo parziale (prima parte)

Post n°390 pubblicato il 15 Novembre 2022 da mohamed21

Buongiorno,

il lavoro a tempo parziale è una tipologia contrattuale del nostro ordinamento caratterizzata da un orario settimanale inferiore alle 40 generalmente previste (D.Lgs. 81/2015 e Ccnl di settore). Le norme che lo disciplinano prescrivono che nella lettera di assunzione venga riportata sia la durata della prestazione, come ad esempio 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì per un totale di 25 ore settimanali, che la collocazione temporale della stessa con puntuale indicazione dell’ora di inizio e dell’ora di fine (Es. dalle 08:00 alle 13:00 oppure dalle 14:00 alle 19:00). In base alla durata il lavoro a tempo parziale si suddivide normativamente in misto, verticale e orizzontale. Quest’ultima fattispecie ricorre nelle prestazioni in cui vi è un numero ridotto di ore per ogni singolo giorno come nell’esempio sopra riportato. Si ha invece part time verticale quando il lavoro è a tempo pieno ma solo per alcuni giorni come in caso di 8 ore il lunedì e martedì e zero ore il mercoledì, giovedì e venerdì. Il misto è una qualunque combinazione delle due che si dovesse verificare come nell’eventualità di 8 ore il lunedì e martedì e 4 ore il mercoledì, giovedì e venerdì.
In base al principio di non discriminazione non vi può essere differente trattamento rispetto al tempo pieno in merito alla paga oraria che sarà dunque la medesima per entrambi. Vi potrà ovviamente essere rispetto alla paga mensile in quanto i full time lavorano più ore e quindi la retribuzione in questo caso sarà differente. Stesso principio ricorre in merito a ferie e permessi che per il part time misto e verticale dovranno necessariamente essere riproporzionati in base alla ridotta prestazione lavorativa. Per il part time orizzontale, invece, vige una deroga riguardo alle ferie in quanto la prestazione, pur essendo ridotta in termini assoluti, se è espletata per tutti i giorni feriali darà diritto agli stessi giorni di ferie del tempo pieno (vedi di nuovo l’esempio sopra riportato). Le norme consentono altresì di effettuare più lavori a tempo parziale a condizione che la somma delle ore settimanali dei relativi contratti non superi la media delle 48 ore; che per ogni 7 giorni siano riconosciute almeno 24 ore consecutive di riposo e, infine, per ogni 24 ore siano garantite almeno 11 ore consecutive di non lavoro. Se queste tre condizioni dovessero sussistere contemporaneamente è possibile instaurare due o più contratti a tempo parziale con differenti datori di lavoro.

Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 
 
 
 
 

Maternità, flessibilità periodo astensione

Post n°388 pubblicato il 08 Novembre 2022 da mohamed21

Buongiorno,

l’astensione obbligatoria è un istituto previsto per la lavoratrice dipendente in caso di maternità ed è normato dal Decreto Legislativo 151/2001. La durata del periodo di astensione è di cinque mesi collocata tra i due precedenti e i tre successivi alla data presunta o effettiva di parto. In questo arco temporale l’azienda non potrà adibire al lavoro per alcun motivo la lavoratrice dipendente. Unica deroga a tale regola è possibile in caso di richiesta della lavoratrice stessa che, al ricorrere delle condizioni di salute previste, ha la facoltà di posticipare l’inizio dell’astensione al termine dell’ottavo o finanche del nono mese di gravidanza. E’ necessaria a riguardo una dettagliata prescrizione medica dello specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, da cui si evinca che la prosecuzione dell’attività lavorativa non comporterà rischi per la salute della lavoratrice e del nascituro. Al ricorrere dunque di questa circostanza è possibile astenersi dal lavoro un mese prima del parto e nei quattro successivi, in caso di flessibilità richiesta per un solo mese, oppure interamente nei cinque mesi successivi al parto in caso di flessibilità richiesta sia per l’ottavo che per il nono mese di gravidanza. La documentazione redatta dal medico deve essere consegnata all’azienda entro il settimo mese senza produrre una copia della medesima per l’Inps. Entro lo stesso mese è altresì occorrente che la lavoratrice faccia richiesta sul portale dell’ente la domanda per l’indennità indicando il periodo di flessibilità di cui intende fruire. Successivamente sarà onere dell’Inps procedere alle verifiche e riscontri in merito ai dati e tempistiche dichiariate prima di accogliere definitivamente l’istanza. Se l’istruttoria dovesse poi concludersi con esito positivo la lavoratrice avrà diritto a cinque mesi di indennità che saranno pagati dall’azienda per conto dell’Inps. E’ tassativamente necessario, infine, che nei mesi di fruizione dell’indennità la dipendente non lavori né per la propria azienda e né per altri soggetti terzi estranei al rapporto di lavoro. Se ciò dovesse accadere non fruirà più del diritto all’indennità e eventuali mensilità già riconosciute e non più spettanti dovranno essere restituite all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 
 
 

Imu, seconda rata 2022

Post n°387 pubblicato il 01 Novembre 2022 da mohamed21
 

Buongiorno,

il 16.12.2022 scade il termine per il pagamento del saldo per l’imposta municipale unica (Imu) relativa all’anno 2022. Questa imposta è dovuta per tutti gli immobili non adibiti ad abitazione principale, ovvero in cui non si è anagraficamente residenti, e di cui si è proprietari o titolari di un diritto reale di godimento. L’Imu è altresì dovuta sull’abitazione principale qualora sia accatastata nella categoria A/1, A/8, A/9, ovvero sia un immobile di pregio, villa o castello. Il pagamento del tributo è effettuato generalmente tramite due rate: la prima entro il 16.06 come acconto mentre la seconda entro il 16.12 a titolo di saldo. Siamo quindi a poche settimane dal termine per adempiere al pagamento della seconda e ultima rata dell’Imu. A tale riguardo mi preme segnalare che se hai necessità di predisporre la seconda rata avrò certamente il piacere di fornirti l’assistenza fiscale occorrente. La mia modalità operativa è come di consueto “online” e tutti i dati occorrenti potranno essere inviati tramite posta elettronica. A mia volta quando avrò predisposto i calcoli ti rinvierò sempre tramite email e in tempo utile l’F24 con cui effettuare il pagamento. Il tutto è pensato per venirti incontro nel migliore e più efficace dei modi possibili dal punto di vista operativo.

Grazie e un caro saluto.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 
 
 

Facsimile dichiarazione bonus 150 euro - Lavoratori dipendenti

Post n°386 pubblicato il 27 Ottobre 2022 da mohamed21

Buongiorno,

in allegato il facsimile della dichiarazione relativa al bonus di 150,00 euro per i lavoratori dipendenti. Se non vi è stata già recapitata dalla vostra azienda è probabile che arrivi nei prossimi giorni. Gli unici lavoratori dipendenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione sono quelli del settore pubblico. Grazie e buon lavoro.

Link:

https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-bonus-150-euro-per-i-lavoratori-dipendenti-dichiarazione-del-lavoratore

 

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 

 

 


 
 
 

Locazione transitoria e per studenti

Post n°383 pubblicato il 25 Ottobre 2022 da mohamed21

Buongiorno,

con l’informativa odierna tratteremo due tipologie di locazione che richiedono requisiti stringenti sul piano oggettivo, soggettivo e temporale. Si tratta di tipologie residuali di locazione denominate rispettivamente locazione transitoria e locazione per gli studenti.
La locazione transitoria prevede una durata massima di diciotto mesi, non può essere stipulata per finalità turistiche e alla scadenza non vige il criterio della proroga tacita come nelle altre fattispecie di locazione. Sul piano soggettivo è necessario che il conduttore, ovvero l’inquilino, attesti con idonea documentazione la necessità temporanea dell’utilizzo dell’immobile oggetto della locazione. Le casistiche di natura temporanea previste dalla norma sono generalmente di natura lavorativa, come ad esempio in caso di trasferta di un lavoratore o lavoratrice presso una sede distante centinaia di chilometri, ma possono parimenti rientrare anche esigenze relative alla propria salute o quella di un familiare entro il secondo grado. Sul piano dell’entità del canone il transitorio può essere sottoposto a dei massimali, e dunque avremo un transitorio di tipo concordatario, oppure senza massimale e quindi un transitorio ordinario a canone libero.
Anche il contratto per studenti è di natura transitoria ma di una tipologia particolare prevista per coloro che sono iscritti a un corso di studi universitario. Per la sua stipula è necessario che lo studente abbia una residenza in un comune diverso da quello in cui è ubicata l’università e, altresì, che quest’ultima si trovi nello stesso comune o in uno limitrofo a quello in cui si trova l’immobile oggetto della locazione. Se ricorrono queste tre condizioni è possibile instaurare la locazione per studenti che può anche essere firmata dai genitori a nome loro e per conto dei conduttori. Sul piano temporale questa tipologia di contratto prevede una durata minima di sei mesi e una massima di tre anni. Diversamente dal transitorio puro alla scadenza vige il criterio della proroga tacita per un periodo equivalente a quello precedentemente fissato. Entrambe le fattispecie locazione, infine, necessitano di essere registrate al portale dell’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla stipula dell’accordo.

Grazie e buona giornata.

Mohamed H. Kalif
Consulente del Lavoro

Amministrazione del personale, Isee,

Dichiarazione dei redditi, Imu, Forfettari,
Locazioni, Colf, Reddito di cittadinanza

 
 
 

AREA PERSONALE

 

ULTIMI COMMENTI

memorabile brano!
Inviato da: maresogno67
il 31/12/2023 alle 18:34
 
E’ vero, hai ragione, uno dei più grandi jazzisti in...
Inviato da: mohamed21
il 05/02/2023 alle 17:43
 
Uno dei più grandi sassofonisti della storia del Jazz, è...
Inviato da: Mr.Loto
il 04/02/2023 alle 19:50
 
Grazie Gianni, e auguri di buon anno anche a te. Un caro...
Inviato da: mohamed21
il 02/01/2023 alle 09:13
 
Buon Anno, Gianni
Inviato da: maresogno67
il 31/12/2022 alle 17:25
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963