Creato da Dafne89msl il 10/10/2006

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Irlanda: caso vergognoso sull'aborto

Post n°20 pubblicato il 26 Giugno 2007 da Dafne89msl
 

Il termine Aborto deriva dal participio passato latino abortus, del verbo aboriri.
Su un qualsiasi dizionario si potrà trovare una definizione, come: espulsione spontanea o provocata del prodotto del concepimento prima che il feto sia diventato vitale. // espressione dispregiativa, insulto rivolto a una persona deforme: è un aborto. // cosa mal riuscita, impresa non portata a compimento.
Qui mi occuperò dell’aborto come interruzione di una gravidanza.
Come già detto nella definizione del dizionario, l’interruzione della gravidanza può essere spontanea o volontaria. In Italia si è stabilito come aborto un’interruzione della gravidanza che si verifichi entro il 180esimo giorno del concepimento, mentre si parla di parto prematuro o nascita pretermine nel caso di un parto verificatosi prima della 37esima settimana di gestazione.

Aborto spontaneo: è l'interruzione di una gravidanza avvenuta in modo naturale, non causata da un intervento esterno. Le probabilità che una gravidanza si interrompa spontaneamente sono molto più elevate di quanto comunemente si ritenga, il periodo a maggior rischio è il primo trimestre. La sintomatologia tipica dell'aborto spontaneo prevede perdite ematiche e contrazioni uterine. Tale sintomatologia tuttavia, piuttosto diffusa, raramente indica necessariamente un aborto: i sintomi sono in realtà poco specifici. La gravidanza può anche interrompersi in maniera del tutto asintomatica: in tal caso si parla, più propriamente, di aborto ritenuto. L'embrione rimane nell'utero con la cervice perfettamente chiusa, anche se ormai non c'è più battito cardiaco. Di solito questo accade entro la dodicesima settimana ed è possibile accertare la situazione attraverso un controllo ecografico. Della stessa categoria fa parte la gravidanza anembrionica, più conosciuta col nome di "uovo chiaro": in questo caso c'è la presenza della camera gestazionale ben impiantata nell'utero, ma non è presente l'embrione né, spesso, il sacco vitellino. Le cause sono molte e varie, spesso difficilmente riconoscibili, principalmente dovute ad aberrazioni cromosomiche del prodotto del concepimento (embrione o feto), secondariamente a problemi della gestante, come utero anomalo, malattie infettive, abuso di droga/ alcool/ farmaci, età materna a rischio (sotto i 20 e sopra i 35 anni di età), malnutrizione. In passato la terapia più diffusa per l'aborto spontaneo era la dilatazione cervicale e lo svuotamento strumentale dell'utero, per prevenire infezioni che avrebbero potuto causare la sterilità o la morte della donna. L'aborto era spesso diagnosticato quando era già presente una forte emorragia o c'erano evidenti sintomi nella donna. La diagnosi in genere era "sanguinamento vaginale anomalo". Dagli anni '90 del secolo scorso, con l'avvento delle ecografie intrauterine e gli studi sull'ormone β-hCG, è possibile diagnosticare la morte del feto prima che si verifichi l'espulsione naturale. L'approccio terapeutico per l'aborto ritenuto è di due tipi: attesa dell'espulsione spontanea del prodotto del concepimento oppure sua rimuozione attraverso curettage chirurgico (raschiamento) o isterosuzione. Attualmente la terapia più accreditata è l'attesa sotto controllo medico, e in paesi come l'Olanda, il Canada, il Regno Unito, è la strategia più applicata. Infatti l'aborto spontaneo spesso si risolve naturalmente con l'espulsione del materiale fetale e questo tipo di approccio, oltre a permettere di studiare l'evoluzione della patologia in modo più completo, evita i rischi connessi con la tecnica di svuotamento che potrebbe causare traumi all'utero con possibili complicazioni per le gravidanze future. In genere comunque si rispetta la scelta della donna che può voler aspettare che la natura faccia il suo corso o ridurre i tempi affidandosi al chirurgo. Altre terapie accreditate sono di tipo farmacologico, come l'uso delle prostaglandine e gli anti-progestinici, in tecniche analoghe all'interruzione volontaria di gravidanza. Questi farmaci favoriscono l'esplusione spontanea del materiale fetale, nel caso di aborto spontaneo, già spento. Spesso il prodotto del concepimento (embrione o feto) espulso precocemente viene controllato istologicamente per una differenziazione da altro materiale. In caso di aborti multipli il controllo istologico prevederà anche una mappa cromosomica.
Questa è una breve e riduttiva panoramica sull’aborto spontaneo. Approfondirò incede quanto riguarda l’IVG, cioè l’Interruzione Volontaria di Gravidanza.
L'Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) o aborto provocato consiste nell'interruzione dello sviluppo dell'embrione o del feto e nella sua rimozione dall'utero della gestante. La pratica dell'aborto volontario viene svolta in buona parte del mondo, a discrezione della donna nei primi mesi della gestazione, in presenza di gravi malformazioni al feto, nei casi di pericolo per la salute della madre, nel caso in cui il feto sia frutto di una violenza carnale ai danni della madre, ma anche per altri motivi indipendenti dalla condizione di salute della madre o del feto. Nei paesi in cui i diritti della persona non sono garantiti come in alcuni paesi in via di sviluppo, può essere il marito a imporre alla donna l'aborto, soprattutto in società di stampo patriarcale dove è preferibile avere figli maschi.
Secondo la legislazione:
L'ammissibilità morale dell'aborto, o interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è soggetta in gran parte alle convinzioni etiche, agli orientamenti religiosi, all'idea che una certa cultura abbia di concetti quali l'anima, la vita, eccetera. L'IVG è una pratica autorizzata per legge in buona parte del mondo, soprattutto in quello occidentale, a discrezione della donna nei primi mesi della gestazione.
Le motivazioni ammesse sono diverse. In primo luogo i casi di salute della madre, di gravi malformazioni del feto, di violenza carnale subita. Queste motivazioni sono ammesse anche nei paesi a dominanza maschile e di stampo conservatore, come l'Iran.
In numerose nazioni si tiene tuttavia conto anche di istanze psicologiche e di sociali, garantendo alla madre la possibilità di ottenere l'IVG in sicurezza ricorrendo a strutture mediche competenti.
Le motiviazioni ammesse sono, oltre a quelle di cui sopra, il solo giudizio della donna sulla propria impossibilità di diventare madre ad esempio per giovane età, per rapporti preesistenti al difuori dei quali è stato concepito il bambino, per timore delle reazioni del proprio nucleo famigliare (o della società in genere) nei confronti di una gravidanza avvenuta fuori da quanto si percepisca come lecito. In diversi paesi, tra cui l'Italia, l'aborto è garantito anche alle minorenni, cui, in assenza dei genitori, viene affiancato un tutore del tribunale minorile. In altre nazioni ancora, l'aborto è imposto alla donna o fortemente raccomandato quando il nascituro non abbia le caratteristiche volute dalla famiglia, prima fra tutte il sesso. Questa condizione sociale privilegia i maschi rispetto alle femmine che vengono, in alcuni stati, sistematicamente abortite.
Questa situazione è oggi nota per essere endemica in ampie zone dell'India e della Cina. Sono stati inoltre riportati casi di brutale violenza e di aborto forzato, anche all'ottavo mese, per ritorsioni di vario genere, ad esempio politiche, in paesi come la Cina.
Negli stati in cui la IVG è legale, può venire rischiesta su solo giudizio della donna entro un dato periodo di tempo. Scaduto questo viene concessa solo in casi rari, a discrezione del medico e in presenza di gravi malformazioni del feto o di rischio per la salute della donna. Il termine varia anche considerevolemente a seconda della legge dello stato in cui ci si trova. In Italia, come in molti altri, il termine è la 12esima settimana di gestazione, in Inghilterra la 24esima.
Prima del 1978 in Italia l’aborto era considerato un reato dal codice penale italiano.
Nel 1975 il tema della regolamentazione dell'aborto riceveva l'attenzione dei mezzi di comunicazione, in particolare dopo l'arresto del segretario del Partito Radicale Gianfranco Spadaccia, della segretaria del CISA Adele Faccio e della militante radicale Emma Bonino, per aver praticato aborti, dopo essersi auto denunciati alle autorità di polizia. Il CISA era un organismo fondato da Adele Faccio che con molte altre donne si proponeva di combattere la piaga dell'aborto clandestino, creando i primi consultori in Italia e organizzando dei «viaggi della speranza» verso le cliniche inglesi e olandesi, dove grazie a voli charter e a convenzioni contrattate dal CISA, era possibile per le donne avere interventi medici a prezzi contenuti e con i mezzi tecnologicamente più evoluti. Nel 1975 dopo un incontro prima con Marco Pannella e poi con Gianfranco Spadaccia il CISA si federava con il Partito radicale, e in poche settimane entrava in funzione l'ambulatorio di Firenze presso la sede del partito. Il 5 febbraio una delegazione comprendente Marco Pannella e Livio Zanetti, direttore de L’Espresso, presentava alla Corte di Cassazione la richiesta di un referendum abrogativo degli articoli nn. 546, 547, 548, 549 2° Comma, 550, 551, 552, 553, 554, 555 del codice penale, riguardanti i reati d'aborto su donna consenziente, di istigazione all’aborto, di atti abortivi su donna ritenuta incinta, di sterilizzazione, di incitamento a pratiche contro la procreazione, di contagio da sifilide o da blenorragia. Cominciava in questo modo la raccolta firme. Il referendum era patrocinato dalla Lega XIII Maggio e da L’Espresso, che lo promossero unitamente al Partito Radicale e al Movimento di liberazione della donna. Tra le forze aderenti figuravano Lotta continua, Avanguardia operaia e PdUP-Manifesto. Dopo aver raccolto oltre 700.000 firme, il 15 aprile del 1976 con un Decreto del Presidente della Repubblica veniva fissato il giorno per la consultazione referendaria, ma lo stesso Presidente Leone il primo maggio fu costretto a ricorrere per la seconda volta allo scioglimento delle Camere. Erano forti i timori dei partiti per le divisioni che poteva provocare una nuova consultazione popolare dopo l’esperienza del referendum sul divorzio. Il bisogno di adeguare la normativa si è presentato al legislatore anche in seguito alla sentenza n.27 del 18 febbraio 1975 della Corte Costituzionale. Con questa sentenza la Suprema Corte, pur ritendendo che la tutela del concepito ha fondamento costituzionale, consentiva il ricorso alla IVG per motivi molto gravi. La legge italiana sulla IVG è la Legge n.194 del 22 maggio 1978 (detta anche più semplicemente "la 194") con la quale sono venuti a cadere i reati previsti dal titolo X del libro II del codice penale con l'abrogazione degli articoli dal 545 al 555, oltre alle norme di cui alle lettere b) ed f) dell'articolo 103 del T.U. delle leggi sanitarie. La 194 consente alla donna, nei casi previsti dalla legge, di poter ricorrere alla IVG in una struttura pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza), nei primi 90 giorni di gestazione; tra il quarto e quinto mese è possibile ricorrere alla IVG solo per motivi di natura terapeutica.
Il prologo della legge (art. 1), recita:
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.
L'art. 2 tratta dei consultori e della loro funzione in relazione alla materia della legge, indicando il dovere che hanno della donna in stato di gravidanza:
1) informarla sui diritti garantitigli dalla legge e sui servizi di cui può usufruire;
2) informarla sui diritti delle gestanti in materia laborale;
3) suggerire agli enti locali soluzioni a maternità che creino problemi;
4) contribuire a far superare le cause che possono portare all'interruzione della gravidanza.
Nei primi novanta giorni di gravidanza il ricorso alla IVG è permesso alla donna quando
circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (art. 4).
La IVG è permessa dalla legge anche dopo i primi novanta giorni di gravidanza (art. 6):
1) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
2) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Le minori e le donne interdette devono ricevere l'autorizzazione del tutore o del tribunale dei minori per poter effettuare la IVG. Ma, al fine di tutelare situazioni particolarmente delicate, la legge 194 prevede che (art.12)
...nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
La legge stabilisce che le generalità della donna rimangano anonime.
La legge prevede inoltre che "il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite" (art. 14).
Questa legge è stata confermata dagli elettori con una consultazione referendaria il 17 maggio 1981.
Leggendo su internet ho trovato la notizia di una ragazza irlandese, identificata come Miss ‘D’. Miss ‘D’ è incinta di un bambino gravemente malato, affetto da anencefalia e condannato alla morte pochi giorni dopo il parto. Miss ‘D’, 17enne, aveva pertanto chiesto il permesso di recarsi in Gran Bretagna per eseguire l’aborto, ma l’Alta Corte di Dublino ha bloccato ogni operazione. Infatti, l’Irlanda è uno di quei paesi, insieme a Polonia, Portogallo e Malta che considera l’interruzione volontaria della gravidanza come reato perseguibile dalla legge. Dal 1861, il governo irlandese nega alle donne ogni diritto di scelta, permettendo loro di abortire solo in caso di incesto, violenza sessuale o rischio per la loro vita. Miss ‘D’ ha saputo delle condizioni del feto solo un mese fa. La diagnosi, oltre ad averla sconvolta, l'ha posta brutalmente di fronte a una scelta: portare comunque a termine la gravidanza, o interromperla. Miss D ha deciso che sarebbe stato inutile e penoso far nascere il proprio bambino per vederlo morire qualche giorno dopo. Così, ha fatto domanda al Servizio sanitario nazionale (Hse), che la sta assistendo, per potersi recare in Gran Bretagna ad abortire. L'autorità sanitaria irlandese ha chiesto alla polizia di emettere un divieto di espatrio, ma l'avvocato della ragazza, Eoghan Fitzsimons, ha dichiarato che tale proibizione sarebbe stata nulla senza una sentenza da parte del tribunale. Così ha fatto appello all'Alta Corte, massimo organo giuridico irlandese. Oltre a ricorrere contro l'interdizione all'espatrio, il legale della ragazza ha denunciato l'interferenza da parte dello Stato nei confronti dei diritti, sanciti dalla Costituzione, all'autonomia personale, all'integrità del proprio corpo e alla sfera privata.

 
 
 
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