Creato da pino.bullara il 24/04/2011
Poesie di Pino Bullara

Benvenuti

 

 

Ognuno può esprimere

il proprio parere liberamente.

Le persone fanatiche,

bigotte e volgari

 non sono gradite.

 ------------------

 L’autore delle poesie
di questo blog è
Pino Bullara.
Ai sensi del D.L.196/2003,
il materiale qui contenuto
NON può essere copiato
o utilizzato da altri,
senza il permesso dell’autore.

 

blowing in the wind

 

 

Omino

La disubbidienza civile ( Gandhi)

  «La disobbedienza civile diviene un dovere sacro quando lo Stato diviene dispotico o, il che è la stessa cosa, corrotto. E un cittadino che scende a patti con un simile Stato è partecipe della sua corruzione e del suo dispotismo» (Gandhi).

 

Ultime visite al Blog

gioia58_rselevideomaffina288xxxl_tuttasuifianchiassunta.mininnoProvvida_sventurasilvia.italiani78capbat1p.desimone2008pino.bullarasabbia_nel_ventoansa007abisperiellyslssuperferrari
 

Archivio messaggi

 
 << Aprile 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
Citazioni nei Blog Amici: 5
 

http://blog.libero.it

Agrigento: la valle dei templi.

 

L'agnello pasquale di Favara

 

Il mio sito

 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

 

« SemiramideFilastrocca grammaticale »

IMU

Post n°133 pubblicato il 09 Giugno 2012 da pino.bullara

 

Incostituzionalità dell’IMU.

 

    VISTI gli artt.. 42 e 53 della Costituzione italiana, che così recitano:

«Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.» (Art. 53)

   «La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge (...).»

( Art. 42 comma 2).

   TENUTO CONTO, in particolare, degli statuti delle regioni autonome, riconosciuti della Costituzione italiana; e per quanto riguarda la Sicilia in particolare, dell’art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana (Decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, riconosciuto dall’art.116 dalla Costituzione repubblicana del 1948 e dalle successive modifiche del Titolo V della stessa) che  così recità:

   « Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.»

Inoltre, dato che allo Stato viene direttamente versato il 50% del gettito dell’IMU per la 2ª casa, anche dal punto di vista semantico la terminologia “municipale e unica” appare ingannevole.

Per i motivi esposti appare evidente l’incostituzionalità di tale imposta.

Già alcune regioni e provincie autonome si sono mosse.

  Chi ha ricevuto in eredità una casa, o l’ha comprata onestamente pagando tutti gli oneri di legge, che cosa deve dare più allo stato? Se si possiede un’altra casa e la si affitta (profitto), allora è giusto “in ragione della capacità contributiva e informato a criteri di progressività” concorrere alle spese pubbliche.

   Inoltre, l’iter legislativo di tale imposta appare, a dir poco, impasticciato: a) non si sa ancora, e non si saprà fino a dicembre, l’intera somma da pagare; in itinere i comuni possono aumentare o diminuire l’imposta, con conseguente ricalcolo; b) farraginosità del calcolo dell’imposta, per cui moltissimi si rivolgeranno a CCAAFF e ragionieri per il calcolo, con ulteriore aumento di spese.

   L’arroganza e l’incompetenza legislativa di questo governo e di chi lo sorregge, oltre a creare iniquità e malumori nel popolo, faranno scaturire un’inopportuna controversia costituzionale.

Diu ni scanzi di lampi e timpesta

e d’un piducchiusu vistutu di festa

Un professore in doppio petto                          

   Vedo nero)

Ecco comunque, il...

Calcolo dell’IMU

La formula è la seguente:

(Reddita catastale* +5%) X 160  X 0,4%.

                                                   (1ª casa)

                                                    - € 200

                                                    - €   50

                                          (per ogni figlio 

                                       inferiore 26 aa.)

 

                                   X 0,76% 2ª casa.                   

                                  X 0,2% (fabbricati

                                 rurali o strumentali.)

*Aggiornata al 1990. Le vecchie reddite non erano già valide.

 N.B  La tassa sulla prima casa va versata al comune ( ins. codice com.) e codice tributo: 3912.

 La tassa per la seconda casa va divisa in due: una parte va versata al comune col cod. tributo 3918 ; la seconda metà va versata allo stato col cod. tributo 3919.

Le tariffe sono soggette a variazione.

Scadenza: 18 Giugno 1° acconto; 16 Dicembre 2° conguaglio.

(È possibile pagare in tre rate, solo la 1ª casa, ma è una stupidaggine; infatti: 50+50=100;  33,33...+33,33...+ 33,33...=100. Il 16,66... che si risparmia a giugno, si andrà a pagare il doppio a Settembre: presa in giro per complicare di più le cose; dov’è il guadagno?)

Ecco, infine, un link utile per calcolare il tutto facilmente:

http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu_20.php

                                                                                                        (Pino Bullara)

 

 

 

 

 

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
Vai alla Home Page del blog
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963