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« 4) la perizia sul testimone SCARCERATA LA MINORE RUMENA »

5) PERIZIA SU TESTE MINORE 

Post n°213 pubblicato il 16 Maggio 2007 da psicologiaforense
 

immagine(VEDI PRECEDENTI POST)

Nella fattispecie di teste minore il perito deve esperire tutti quegli accertamenti di carattere psicologico che, scientificamente eseguiti, possono costituire per il giudice una preziosa risorsa nel suo processo decisionale, svolgendo il proprio mandato in modo molto rigoroso. A tale scopo l’esperto incaricato dal giudice  ha l’obbligo di sottoporre  il dictum del minore ad attenta verifica e di esaminare lo stesso con particolarissima cura  anche con l’obiettivo di escludere o documentare tre possibili sviluppi di realtà, frutto dell’incompleta maturità (talora anche sensoriale-percettiva) del teste minore:
-    l’autosuggestione;
-    la fantasia, l’esaltazione e/o la dispercezione di realtà;
-    l’eterosuggestione o la manipolazione ad opera di terzi (ad es. il fenomeno definito implanted belief”, quando cioè l’adulto “riempie” la mente del bambino di nuovi ricordi e, così facendo, gli costruisce una nuova memoria  del fatto denunciato). Ecco perché le dichiarazioni accusatorie del minore-teste-p.o. più che “verità nel processo devono essere “inizialmente” considerate  ipotesi e progetti di verità”. Quanto precede appare ancora più significativo ove si consideri che la letteratura specialistica in materia tende ad individuare una correlazione tra il livello di maturazione del minore e la qualità affettiva e relazionale dell’ambiente familiare in cui vive. Ad esempio, in situazioni di crisi familiare il bambino è portato a non elaborare propri punti di vista e proprie scelte: sia per l’ansia che la situazione di fragilità familiare gli procura (significativi sono a questo proposito i recenti studi che evidenziano la “paura di pensare” del minore che si trova in una famiglia gravata da difficoltà interattive e relazionali), sia per il timore di perdere appoggi e punti di riferimento.  Atteso che il perito deve fornire al giudice elementi di valutazione precisi e circostanziati, tenuto conto che il suo ufficio non è quello di emettere sentenze o di sostituirsi al Magistrato ma esclusivamente di offrire a quest’ultimo un contributo rigorosamente scientifico rispondendo con chiarezza e con argomentazioni motivate al quesito posto.

ACCENNI METODOLOGICI
Di norma al perito e/o al consulente tecnico incaricato di accertare l’attendibilità del teste viene posto il seguente quesito:
Esaminate le dichiarazioni rese dal sig.  Guardabene Veritiero in riferimento al fatto per cui si procede, dica il perito se esse siano da ritenersi attendibili o meno”.
L’esperto, svolti gli opportuni accertamenti, esaminato il periziando, somministrati allo stesso, ove reputato necessario, i reattivi mentali del caso (test di personalità proiettivi (ad esempio: Rorschach, T.A.T., Lüscher, ecc....); test di personalità obiettivi (ad esempio: l'M.M.P.I.-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2), il C.P.I. (California Personality Inventory),  il 16 P.F. di Cattell, ecc....), test di livello (ad es. Wechsler-Bellevue, WISC-R (Wechsler Intelligence Scale  of Children-Revised), WEIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), matrici progressive di Raven, (P.M.A.47 e P.M.38), i reattivi di memoria di Rey, il test di ritenzione visiva di Benton, il test di Bender, ecc... ) compiute tutte le altre indagini psicologiche che riterrà necessarie, o anche solo utili, giungerà alle due possibili conclusioni:
1.        il testimone è attendibile perché nei suoi meccanismi psichici non si è ravvisato, da un punto di vista clinico, alcun processo che possa inficiare precisione, obiettività, serenità di percezione, di conservazione e di rievocazione;

2.       il testimone è inattendibile, perché nei suoi procedimenti psichici si sono insinuate, a livello clinico, alterazioni patologiche della memoria, del pensiero, della percezione, dell’affettività e di altre funzioni psichiche, tali da inficiare del tutto la sua possibilità di dire il vero quand’anche egli lo voglia (si veda, a mero titolo di esempio,  il caso dell’immaturo, dell’isterico, del mitomane, del debole mentale, dello psicotico, ecc….. ).

Se un soggetto dichiarato dal perito attendibile risulta poi aver detto cose non rispondenti al  vero, viene imputato – a seconda dei casi – di falsa testimonianza, di autocalunnia o di calunnia.

 

 
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