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« LA MEMORIA DELL' EVENTO5) PERIZIA SU TESTE MINORE  »

4) la perizia sul testimone

Post n°211 pubblicato il 15 Maggio 2007 da psicologiaforense
 

immaginePer rivestire la qualità di teste e, come tale, essere esaminato dal Giudice, non occorrono età minime o qualità particolari, posto che l’art. 196 c.p.p. riconosce ad ogni persona la capacità di testimoniare. Spetta, poi, al Giudice il dovere-potere di valutare l’attendibilità del teste, ossia l’idoneità fisica e mentale a rendere testimonianza, ed eventualmente disporre idonei accertamenti tecnici in merito, con i mezzi consentiti dalla legge (art. 196 comma 2 c.p.p.). In linea generale, l’attendibilità di una persona chiamata a testimoniare su un determinato evento è assicurata dal fatto:
1.        che il teste, normalmente dotato sul piano sensoriale, percettivo e cognitivo, abbia percepito in modo corretto ciò per cui è chiamato a deporre (prerequisito di attendibilità);
2.        che il teste, dopo aver correttamente percepito, abbia anche correttamente memorizzato i dati appresi;
3.        che tale teste sia intenzionato a riferire tutto ciò che rammenta in modo completo, comunicando con l’interlocutore, senza condizionamenti, manipolazioni o interessi diversi, non coincidenti con la mera verità dei fatti.

Ciò premesso va detto che, a livello epistemologico, bisogna distinguere l’accertamento della verità processuale {che è compito esclusivo del giudice attraverso l’acquisizione delle prove (interrogatori, sopralluoghi, testimonianze, perizie, ammissioni, riscontri obiettivi, riscontri logici, ecc…)}e la valutazione della credibilità clinica (frutto di un’indagine psicologico/psichiatrica che ha come unico scopo quello di stabilire se il dictum del periziando sia o meno attendibile).

Cosa vuol dire attendibile? Significa che il soggetto interrogato (autore, testimone o vittima-parte offesa) può offrire una versione dei fatti obiettiva, concreta, precisa, realistica al punto tale che il giudice può tener conto anche di questa per accertare o escludere determinate responsabilità e per ricostruire l’esatto svolgimento dei fatti.

Ovviamente il magistrato dovrà sempre tener conto degli elementi e dei riscontri obiettivi perché è chiaro che anche una persona attendibile può tranquillamente dichiarare il falso.

Con riferimento all’accertamento peritale sul testimone va precisato che in deroga a quanto stabilito nell’art. 220 c.p.p. che vieta la c. d. “perizia psicologica”, è stato ampiamente accolto dalla giurisprudenza il principio del controllo peritale dell’attendibilità di un testimone, anche in assenza di condizioni patologiche.

I settori su cui verte l’indagine peritale sono: i bambini; coloro che denunciano di aver subito violenze sessuali di vario genere; gli autori di reato che si auto denunciano di fatti assurdi o comunque mai commessi (auto calunnia).

Nel settore psicopatologico l’accertamento può riguardare le persone anziane, in cui il contenuto del loro dire può essere frutto, ad esempio, di un quadro involutivo senile; gli psicotici, in cui può essere espressione di un delirio, e così via.

psicologiaforense              continua ( V e ultima parte)

 

 

 
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