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CESARE BECCARIA, GIUSTIZIA, DIRITTO, SCIENZE FORENSI, CULTURA, CRIMINOLOGIA, CODICE PENALE, CARCERE, TORTURA,

Post n°3168 pubblicato il 07 Novembre 2009 da psicologiaforense

RIFLESSIONE DELLA SERA (AVVERTENZA: è un post socio-giuridico adatto solo ai miei 25 lettori)

DEI DELITTI E DELLE PENE

 

Il libro DEI DELITTI E DELLE PENE, scritto dal BECCARIA quando aveva 25 anni, vede la luce, anonimo e senza data, in Livorno nel 1764. Può ben essere definito un autentico bestseller, fra i maggiori di tutti i tempi, certo il primo nella storia del libro. In poche settimane infatti la prima edizione fu esaurita. Seguirono tutta una serie di ristampe sino a giungere ad oltre 100 edizioni per contare solo quelle in lingua italiana; fu tradotto in numerose lingue straniere, dal tedesco al russo. La sua diffusione in tutto il mondo fu veramente immensa al punto che l'imperatrice MARIA TERESA D'AUSTRIA decretò l'abolizione assoluta della tortura - fino ad allora in uso come in tutte le altre nazioni - e la limitazione della pena di morte. Nelle semplici e magistrali proposizioni di BECCARIA sono contenuti I PRINCIPI BASILARI DEL DIRITTO PENALE MODERNO: LA TASSATIVITÀ DELLA LEGGE PENALE PER CUI NON CI PUÒ ESSERE REATO NON PREVISTO DALLA LEGGE; LA INDEROGABILITÀ DEL PROCESSO QUALE STRUMENTO PER L'ACCERTAMENTO DEL REATO. Il timore del BECCARIA che il giudice, interpretando la legge, possa commettere un arbitrio in danno del cittadino è tale da indurlo a negare al giudice qualunque potere di interpretazione della legge che non sia quello strettamente letterale; “nemmeno l'autorità di interpretare la legge penale può risiedere presso i giudici per la ragione che non sono legislatori”. Merita infine ricordare l'importantissimo capitolo dedicato dal BECCARIA alla tortura quale mezzo usato per l'accertamento della “verità” e finalizzato all'ottenimento della confessione, tema che egli affronta in modo assai netto collegandolo a quel principio CHE OGGI CHIAMEREMMO DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA. È quasi impressionante ascoltare quanto affermava riguardo al tema - cruciale - della carcerazione preventiva: “La privazione della libertà essendo una pena non può precedere la sentenza se non quando la necessità lo chiede. E comunque questa custodia deve durare il minor tempo possibile e deve essere men dura che si possa. Non può essere necessaria che o per impedire la fuga o per non occultare le prove dei delitti. Il processo medesimo deve essere finito nel più breve tempo possibile>. SIAMO NEL 1764! SI POTEVA FORSE DIRE DI PIÙ E DI MEGLIO PER DEFINIRE I LIMITI E IL SIGNIFICATO DELLA CUSTODIA PREVENTIVA E SU CUI SONO OGGI ACCESI I RIFLETTORI DELL'OPINIONE PUBBLICA E DIVAMPANO LE POLEMICHE?

 
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