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LA SENTENZA DI CASSAZIONE: PROSTITUZIONE, STUPRO, DIRITTO&DIRITTI, VIOLENZA PRIVATA, ESCORT, SQUILLO,

Post n°3806 pubblicato il 04 Marzo 2010 da psicologiaforense

LA SENTENZA DI CASSAZIONE

Sesso a pagamento: il cliente che rifiuti di pagare commette stupro 

La Cassazione ( terza sezione penale con sentenza n.8286)  ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione, con interdizione perpetua dagli uffici attinenti la tutela e la curatela, nonché, per 5 anni, dai pubblici uffici, inflitta dalla Corte d’appello ad un uomo per violenza sessuale e violenza privata, condannato anche a risarcire i danni alla vittima con una provvisionale di duemila euro.

Il caso
L’imputato aveva fruito delle prestazioni sessuali di una prostituta e si era poi rifiutato di pagarla. Era finito per questo sotto processo a seguito della testimonianza della donna.

La volontà di non pagare
I giudici con l’ermellino ritengono sussistente l’elemento soggettivo doloso dell’imputato che aveva «piena coscienza e consapevolezza» del sopruso che stava consumando a tal punto da precostituirsi delle prove e chiedere al portiere dell’albergo di distruggere le schede di permanenza nell’hotel dove era avvenuto l’incontro.
Questo è sintomo della volontà dell’uomo di non lasciare traccia della permanenza, circostanza spiegabile solo con lo scopo di precostituirsi la possibilità di una futura negazione del pagamento delle prestazioni sessuali
.

 
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