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« IL CASO DEL GIORNODONNE CAMPIONESSE, VIA I... »

IL COMMENTO, SEPARAZIONE, DIVORZIO, AFFIDAMENTO DELLA PROLE, AFFIDO CONDIVISO, GENITORI SEMPRE,

Post n°3458 pubblicato il 04 Gennaio 2010 da psicologiaforense

Separato e gay, ottiene l'affidamento condiviso della figlia

Se un padre è gay, non significa che sia un cattivo genitore, quindi il suo orientamento sessuale non è di alcun ostacolo all'affidamento di un figlio dopo la separazione. E' la logica che ha ispirato il tribunale di Bologna nel risolvere la controversia fra moglie e marito separati: la donna poneva ostacoli al fatto che l'uomo, dichiaratamente omosessuale, vedesse regolarmente la bambina frutto della loro unione. Lui allora si è rivolto al giudice e questi, ha stabilito che la figlia venisse affidata in condivisione ad entrambi i genitori, come era giusto che fosse.

Più volte ho avuto occasione di scrivere in questo blog  che in ordine all’affidamento della prole l’unico criterio che deve guidare il giudice è l’esclusivo interesse dei figli.

Ora il bambino ha diritto ad entrambi i genitori anche in caso di separazione/divorzio. Stando così le cose va valutata l’idoneità educativa del padre e della madre ovvero le loro capacità di educare, allevare soddisfare i bisogni e gli interessi  morali e materiali del figlio. Documentata tale idoneità non rilevano scelte sessuali, comportamenti esistenziali, scelte religiose, ecc…

Se uno è un buon genitore tutto il resto passa decisamente sullo sfondo.

 

 
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Commenti al Post:
dannato.bastardo
dannato.bastardo il 04/01/10 alle 22:19 via WEB
MA SINCERAMENTE, NON CONDIVIDO TUTTO CIò, NECESSIT ACERTO CONSOCERE LE CREDENZIALI DELL'UOMO E DELAL DONNA, ENTRAMBIO VALUTATI, SE LO SONO D AUN GIUDICE, REPUTO CHE INDOSSARE UNA TONACA, NONS IA SOLOS EGNO DI DOTTORATI, AM DI USO ESEMPLARE DEL CERVELLO, PRINCIPALMENTE RIVOLTOA BIMBI CHE DI COLPE NON EN HANNO, MA BENSI NON VORREI MAI E POI MAI, IMMAGIANRE CHE CONFUSIONE PEOSSA AVER EIL BIMBO NELAL SUA CRESCITA SE IL PADRE, OMOSESSUALE, CONDIVIDA LA SUA VITA OCN UN ALTRO UOMO, POI SI MI PAICEREBEB VEDERE CHE BIE RAGIONAMENTI FUORIESCONO DA QUI., INUTILE CHE REPLICHI LA MAI APERTURA MENTALE, QUI SI TOCC ALA CRESCITA DI UN BIMBO, CHE 'POTREBBE' SUBIRE SFOTTò DAI SUAOI COMPAGNI, E POI CHI ARRIV AIL GIUDICE? COMPLCIATO DA ESPORRE SENA DIALOGO TALE COMMENTO, CIAO DAN
(Rispondi)
 
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 04/01/10 alle 22:52 via WEB
Il Giudice, in questi casi si avvale di un CTU (consulente tecnico di ufficio, uno specialista come me per intenderci) al quale affida l'incarico peritale con un quesito come questo : " “Visti gli atti, sentite le parti, separatamente, congiuntamente e con i figli ove possibile, esperita ogni opportuna indagine con il metodo che riterrà adeguato al caso, servendosi anche di ausiliari, ove lo ritenga opportuno, verifichi il CTU la condizione psicofisica e la situazione familiare, sociale e scolastica del minore LUIGINO XYW e dica: 1. se i genitori del medesimo siano dotati di una idonea ed adeguata capacità genitoriale che consenta di procedere all'applicazione dell'istituto dell'affido del minore ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) secondo i dettami degli artt.155 c.c. e ss., come novellati ed introdotti dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54; 2. in caso positivo e tenendo conto della attuale situazione, il CTU redigerà, possibilmente in accordo con i genitori, un progetto educativo e di gestione del minore, che, fermo il principio secondo cui le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, alla educazione e alla salute debbono essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, stabilisca se e quali decisioni riguardanti le questioni di ordinaria amministrazione possono essere prese separatamente da ciascuno dei genitori nell'ambito di specifiche competenze concordate fra i genitori stessi; 3. nel caso di disaccordo (ed ove questo non sia di tale entità da sconsigliare l'affido condiviso, tenuto conto dell'interesse e della tutela del minore), il CTU indicherà l'eventuale luogo di residenza del minore, nonchè i tempi e le modalità della presenza del minore presso ciascun genitore, in modo che possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale; 4. nel caso, invece, l’indagine evidenzi l’ inadeguatezza anche di uno dei genitori all'esercizio della potestà, o la sussistenza di circostanze e fatti che sconsigliano l'affidamento condiviso perchè contrario all'interesse morale e materiale del minore, indichi il CTU quale dei due genitori sia il più adeguato alla gestione del minore e, quindi, ad esercitare l'affidamento in via esclusiva;"
(Rispondi)
 
psicologiaforense
psicologiaforense il 04/01/10 alle 23:05 via WEB
Come vedi non c'è nulla di lasciato al caso. I genitori nominano un loro esperto di fiducia detto CTP (consulente tecnico di parte). Durante la perizia si sentono i servizi sociali che hanno seguito il caso, gli insegnanti del minore, gli adulti per lui significativi e ancora il pediatra, il medico curante, i nonni, gli zii, ecc.... poi si somministrano reattivi mentali a genitore e minore e si analizzano i rapporti tra essi intercorrenti, ecc...ecc... si valuta (con visita domiciliare) l'ambiente di vita del contesto paterno e di quello materno, alla fine si "restituisce" al giudice una documentata risposta al quesito di ctu....... Il Giudice che è PERITUS PERITORUM (perito dei periti) legge l'elaborato peritale, dispone ogni altra indagine che ritiene necessaria o anche solo opportuna e al termine di tutto questo lungo percorso con altri due Giudici va a sentenza.
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