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condono, vizio di forma...

Post n°58 pubblicato il 17 Gennaio 2006 da rigitans
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""Il presidente del Consiglio è indagato a Milano per falso in bilancio e frode fiscale, nell’ambito del procedimento sui presunti fondi neri relativi ai diritti televisivi di Mediaset. Secondo quanto riportato dalla stampa nei giorni scorsi, fra novembre e dicembre 2005, l’Agenzia delle entrate ha chiesto alla procura della Repubblica copia degli atti dell’inchiesta, al fine di poterne ricavare elementi per valutare l’esistenza di un’eventuale evasione fiscale. Successivamente, l’Agenzia ha comunicato al tribunale che per gli anni oggetto di indagine, il contribuente Silvio Berlusconi non può essere più sottoposto ad alcun accertamento fiscale, perché ha presentato una "dichiarazione integrativa semplice".
Ma come è possibile che con il modico versamento di 1.800 euro ci si possa liberare di ogni rischio di pagare imposte anche a fronte di un’evasione che, se dimostrata, potrebbe superare i 64 milioni di euro? Vediamo i termini del problema, per permettere anche ai lettori non addetti ai lavori di orientarsi su questa vicenda.
--
La dichiarazione integrativa.Berlusconi ha beneficiato della possibilità di integrare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2001 (poi esteso al 2002) e precedenti prevista dall’articolo 8 della legge finanziaria per il 2003 (legge 289/2002). In particolare, si è avvalso della possibilità di correggere (aumentandolo) il reddito che aveva dichiarato con riferimento ai sei anni compresi tra il 1997 e il 2002, pagando la maggiore imposta conseguente.
--L’importo minimo da versare.La norma utilizzata prevedeva che dalla dichiarazione integrativa dovessero emergere maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta. Con 1.800 euro, Berlusconi ha quindi versato il minimo per potere avvalersi dell’opportunità offerta dalla legge per ciascuno dei sei anni.
--Quanta evasione potenziale viene condonata.I soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa beneficiano, per ciascuna annualità interessata:
- della preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo;
- dell'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali;
- dall'esclusione della punibilità per una serie di reati tributari e reati penali a essi connessi.
Il tutto, però, vale con riferimento all’ammontare di evasione che non ecceda il doppio dei maggiori imponibili risultanti dalle dichiarazioni integrative.
Poiché il reddito aggiuntivo dichiarato è molto modesto, il beneficio di cui Berlusconi può godere in termini di copertura dall’azione di accertamento e di quella penale sembrerebbe quindi alquanto contenuto: potrebbe riguardare una potenziale evasione di imposte per circa 600 euro all’anno.
--Fino a quando si possono accertare i redditi evasi.Salvo diversa prescrizione di legge, l’amministrazione finanziaria non può sottoporre ad accertamento un contribuente se sono trascorsi più di cinque anni da quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. La legge finanziaria per il 2003, all’articolo 10, disponeva l’allungamento di un anno dei termini per l’accertamento tributario. Termine ulteriormente allungato a due anni dal decreto legge 282 del dicembre 2002 (allo scopo di spingere un maggior numero di contribuenti ad aderire alle sanatorie fiscali e ottenere quindi un maggior gettito di imposta).
Attenzione, però: dall’allungamento dei termini sono esclusi i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione integrativa. Nel 2005, tali contribuenti potevano quindi subire accertamenti solo per i periodi di imposta dal 2000 in poi.
Berlusconi quindi, per il solo fatto di avere presentato la dichiarazione integrativa, si trova nella situazione di vedere bloccata ogni possibilità di accertamento fiscale nei suoi confronti, per qualsivoglia ammontare di evasione, per gli anni dal 1997 al 1999, proprio quelli interessati dall’inchiesta sui diritti Mediaset. Ciò che conta per raggiungere questo risultato, è che la presentazione della dichiarazione integrativa accorcia i termini entro cui l’accertamento può essere condotto, mentre non ha alcuna rilevanza quanto sia stato dichiarato e versato.
--Un soggetto indagato poteva avvalersi della dichiarazione integrativa?Come spiega la circolare dell’Agenzia delle entrate, n. 3 del 15 gennaio 2003, paragrafo 2.6, pagina 25, l’originaria norma della Finanziaria per il 2003 non permetteva l’accesso alla dichiarazione integrativa qualora, alla data della sua presentazione, fosse stato già avviato un procedimento penale, relativo ai reati tributari e penali rispetto ai quali la dichiarazione stessa dà copertura, del quale il contribuente interessato avesse avuto formale conoscenza. La circolare ricorda che l’avvio formale del procedimento penale si ha con l’iscrizione nell’apposito registro, da parte del pubblico ministero, della notizia del reato e del nome della persona alla quale il reato è attribuito (articolo 335 codice di procedura penale). Da quel momento il soggetto risulta indagato.
Con la legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, l’originaria formulazione dell’articolo 8 della legge finanziaria per il 2003 è stata però modificata e il ricorso alla dichiarazione integrativa viene reso possibile anche ai contribuenti indagati, ma non ancora imputati dei reati tributari. La circolare n. 12 del 21 febbraio 2003, paragrafo 2.6.4, pagina 37 e seguenti spiega che la causa ostativa consiste nell’avvenuta "richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero in sede di apertura dell’udienza preliminare (articolo 416 codice di procedura penale) ovvero nella richiesta di giudizio immediato, di giudizio direttissimo, di decreto penale o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale".
L’iscrizione del presidente del Consiglio nel registro degli indagati, per i reati di falso in bilancio e frode fiscale, è stata resa nota nel giugno 2003.
--Ecco allora il primo quesito. La presentazione della dichiarazione integrativa di cui si parla è avvenuta in epoca successiva a tale iscrizione, e cioè in un momento in cui Berlusconi si trovava già nella condizione di indagato e non anche in quella di imputato?
Se così fosse, se ne dovrebbe concludere che senza la modifica legislativa introdotta nel febbraio 2003, in sede di conversione del decreto legge n. 282/2002, non avrebbe avuto la possibilità di beneficiare della sanatoria fiscale e quindi di impedire il successivo esercizio dell’azione di accertamento tributario nei propri confronti.
Perchè l’Agenzia delle entrate non ha verificato l’esistenza di una dichiarazione integrativa da parte di Berlusconi prima di rivolgersi al tribunale per l’acquisizione degli atti?
Esiste una possibile risposta. La dichiarazione integrativa (così come l’adesione al condono tombale) poteva avvenire in "forma riservata" presso soggetti convenzionati che ne rilasciavano apposita ricevuta. Questa procedura anonima permette al contribuente oggetto di accertamento di non svelare all’amministrazione di avere presentato una dichiarazione integrativa, che lo rende (integralmente o parzialmente) non punibile, fino al momento in cui non gli venga contestato un reato tributario. Ciò obbliga l’amministrazione finanziaria a muoversi all’oscuro di un’informazione che può vanificarne l’operato e comporta, ovviamente, un inutile dispendio di energie e risorse.
--Ecco allora il secondo quesito.La dichiarazione integrativa dei redditi di Berlusconi è stata presentata in forma anonima?
Su entrambi i quesiti sarebbe interessante avere una risposta.""
(
maria cecilia guerra - la voce.info )
...non capisco perchè certi discorsi non vengano bene allo scoperto...ma la stampa, la televisione e i mezzi di informazione non erano di sinistra all 80%? se fosse stato cosi se ne sarebbe straparlato, e invece accade il contrario...bah, sarà l'opposto? )

 
 
 
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