Creato da segreteria.slmz il 24/05/2009

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[Paese che vai] - Chi è guercio ha pietà dei ciechi. (Proverbio arabo)

Post n°26 pubblicato il 01 Giugno 2009 da segreteria.slmz
 

Si premette. Il discorso è delicato. Tentiamo di impostare un ragionamento essenziale, e di esporlo in modo obiettivo.

Primo concetto. L'istituto della non menzione nel certificato penale a richiesta di privati.

Si definisce "beneficio della non menzione", il beneficio che il giudice penale può concedere al condannato, consistente nella non iscrizione della condanna sul certificato penale rilasciato a richiesta di privati, salvo che per motivi elettorali.
Ha una finalità analoga a quella della riabilitazione, in quanto mira a favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione di alcune conseguenze del reato, che compromettono o intralciano le sue possibilità di lavoro. La non menzione evita che la condanna sia resa nota ai privati (mentre è comunicata alle pubbliche autorità che dovessero richiedere la fedina penale del condannato).

Secondo concetto. Il concetto di perdono e il suo funzionamento sul piano psicologico.
Le relazioni interpersonali soddisfano i più profondi bisogni umani di affiliazione, ma sono anche la fonte di alcune tra le più dolorose ferite. Quando le offese prendono vita, emozioni negative come la rabbia e il risentimento sono reazioni piuttosto comuni che creano una potenziale rottura della relazione stessa (Fincham, Paleari & Regalia, 2000).
A creare ulteriore disagio è l’esigenza naturale di rispondere, attraverso la vendetta, all’offesa subita, per riparare al diritto oltraggiato. Questo sentimento di vendetta può degenerare in rancore: non è più la semplice riparazione di un diritto violato che viene ricercata, ma il male che, in cambio del torto subito, si può arrecare all’offensore. Il rancore è una passione che, aggiunto alla sofferenza per l’offesa subita, ne accentua il carattere alienante (Scabini & Rossi, 2000).
Un fattore significativo che può aiutare a far fronte in maniera adattiva alle inevitabili fratture relazionali quotidiane è la capacità di perdonare. L’inclinazione a perdonare ha importanti implicazioni non solo per il benessere delle relazioni, ma anche per il benessere personale.
Il perdono si configura, quindi, come un mezzo che l’uomo ha a disposizione per salvaguardare un rapporto compromesso e per rispondere con fiducia e accettazione all’offesa e al dolore infertogli.

Conclusione e definizione della questione.

E' accettabile che l'ordinamento giuridico, attraverso l'istituto della non menzione,  autorizzi che chi è stato condannato con sentenza definitiva possa ottenere il medesimo trattamento sociale di chi non ha mai avuto condanne?

Visto il concetto di perdono sommariamente espresso, è più giusto che il perdono sia concesso dai singoli interlocutori del condannato, o e più giusto che lo stato, attraverso la non menzione, preveda casi che di fatto rimuovono la necessità del perdono individuale, poichè rimuovono l'informazione sul passato del condannato?

E questo perdono legale, è veramente più utile per la riabilitazione del condannato, o invece sarebbe più utile, per la sua autostima e per il recupero del senso di appartenenza ad una comunità, che questi possa ottenere manifestazioni concrete e sincere di perdono da parte dei pochi o tanti che, conoscendo la verità del suo passato,  realmente siano poi disposti a perdonarlo?

Incidentalmente, siamo in periodo d'elezioni, perciò: è giusto che questo meccanismo della non menzione possa avvenire anche a riguardo di persone che decidono spontaneamente di candidarsi o di assumere funzioni rappresentative nelle formazioni politiche e nell'associazionismo finanziato da enti pubblici (non solo politico, non solo a suffragio universale) che sono normalmente dirette all'utilità comune?
Sarebbe opportuno o no un maggior stimolo a favore della sincerità?
Veramente non ci sono mezzi per contrastare gli effetti negativi della pubblicità sui trascorsi non onorevoli di una persona?

E tali effetti negativi, sono più gravi delle conseguenze negative di un abuso della non menzione, quando la persona condannata non intende redimersi?

E dato che la candidatura è un atto spontaneo, non sarebbe giusto aspettarsi che coloro che spontaneamente si candidano, altrettanto spontaneamente pubblichino i loro certificati penali, senza che qualcun'altro li debba chiedere di esibirli, dovendo anche spiegare per quali ragioni ritengono di meritare il perdono della comunità?

Il quesito per noi è interessante, e non pretendiamo di aver esaurito il tema. Ci piaceva solamente solleticare il Vostro spirito. Ci scusiamo per le imperfezioni nell'approfondimento, dovute agli ovvi limiti di spazio e tempo.

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