MENU
ULTIMI COMMENTI
I MIEI BLOG AMICI
- COMPAGNIA DELLEST
- NON OMOLOGATO
- Decoupage
- ARTEDECO
- TraLeStelleDellOrsa
- alba
- POLITIKA...MENTE
- Destra Sociale
- AL VOTO ...AL VOTO
- LA DESTRA ANAGNINA
- ENTRARE IN POLITICA
- IN ALTO A DESTRA
- A TAVOLA CON LO CHEF
- woman in law
- IL MONDO DEI SOGNI
- NIV
- MatrixTormenta
« Sanremo.... | Chirurgia plastica/ Rimo... » |
Post n°30 pubblicato il 06 Marzo 2008 da moonlightagency
Cassazione/ Si può mentire per celare una relazione extraconiugale News Libero Giovedí 06.03.2008 16:00 Non è punibile chi, per nascondere la propria relazione extraconiugale, fornisce una falsa ricostruzione dei fatti agli inquirenti. Lo si evince da una sentenza della Cassazione, con la quale è stata confermata l'assoluzione, pronunciata dalla Corte d'appello di Firenze, nei confronti di una donna accusata di favoreggiamento. L'imputata, secondo l'accusa, chiamata dai carabinieri come testimone in un'indagine a carico del suo presunto amante, aveva affermato falsamente di non aver consegnato a quest'ultimo la propria scheda telefonica dalla quale erano partite chiamate ingiuriose verso il marito della donna. Secondo i giudici d'appello, l'imputata doveva essere assolta perché aveva agito "in presenza della causa di non punibilità" prevista dall'articolo 384 del codice penale, "al fine di salvare se medesima da un grave e inevitabile nocumento al suo onore" che sarebbe conseguito nel caso in cui fosse risultato che ella aveva ceduto la sua scheda all'uomo. Infatti, rilevava la Corte territoriale, era in corso la causa di separazione dal marito e questo aveva gia' minacciato di indicare testimonianze di amanti contro di lei. Anche la Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza n.10381) ha condiviso la decisione dei giudici di secondo grado, respingendo così il ricorso presentato dal procuratore generale di Firenze: "il fatto di avere un amante è circostanza che arreca un nocumento all'onore nella considerazione della persona in ambito familiare e sociale". Non è corretta, secondo gli 'ermellini', l'affermazione del procuratore generale ricorrente secondo cui "una dichiarazione veritiera in sede di sommarie informazioni non avrebbe potuto nuocere all'imputata, dato che non avrebbe svelato che l'uomo era un suo amante": per i giudici di 'Palazzaccio', "il proprio telefono cellulare non si presta certamente a persone che non abbiano un rapporto di particolare vicinanza e soprattutto non si nega il prestito alla polizia giudiziaria del telefono se non si hanno ragioni serie per farlo". Inoltre, "tutto ciò - conclude la Cassazione - poteva ulteriormente alimentare ragioni di disistima della moglie da parte del marito e comunque poteva offrirgli elementi favorevoli per la sua tesi giudiziale", avendo quest'ultimo "già minacciato di far valere relazioni extraconiugali della moglie in un momento di particolare importanza, essendo in corso la causa di separazione". |
https://blog.libero.it/serenade/trackback.php?msg=4239212
I blog che hanno inviato un Trackback a questo messaggio:
CHI PUò SCRIVERE SUL BLOG
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
Inviato da: tacchiaspillo_2008
il 11/02/2008 alle 14:53
Inviato da: mizar_s_light
il 02/02/2008 alle 08:50
Inviato da: goldkampa
il 01/02/2008 alle 22:14
Inviato da: tacchiaspillo_2008
il 01/02/2008 alle 21:56
Inviato da: Anonimo
il 01/02/2008 alle 17:43