Kurdish-Info 03.04.2008 - Il Comitato di giustizia europeo ha respinto la decisione del Consiglio europeo di mettere il PKK nella lista delle organizzazioni terroriste. Con questa decisione si è anche detto che l’intera Lista delle organizzazioni terroriste dovrebbe essere abolita.
Il Comitato di giustizia europeo ha presentato la sua decisione a seguito dell’appello presentato dal PKK contro la decisione di inserire il PKK nella lista delle organizzazioni terroriste.
La Corte ha condannato la decisione del Consiglio dei Ministri europei. Nella dichiarazione si legge: ”la Corte ha cancellato la decisione del Consiglio per i nomi suddetti” (PKK e Kongra-Gel).
Il PKK era stato inserito nella Lista delle organizzazioni terroriste il 2 Maggio 2002. Il Kongra-Gel vi era stato incluso nel febbraio 2004. Il Comitato di giustizia è la più alta corte e ha quindi il potere di superare le corti nazionali.
L’Assemblea del Consiglio europeo ha dichiarato che la Lista delle organizzazioni terroriste è illegittima. Con questa decisione la stessa Lista delle organizzazioni terroriste diventa un tema in crescente controversia e, soprattutto, diventa senza senso.
Nel luglio 2007, Jose Maria Sison leader del Communist Party of the Philippines (CCP) e del National Democratic Front of the Philippines (NDFP) aveva pensato di rimuovere queste organizzazioni dalla Lista. Questa decisione era diventata un precedente per altre organizzazioni nella Lista.
La decisione simile per il PKK e il Kongra-Gel ha avviato la discussione sull’abolizione dell’intera Lista. Da molte parti si è detto che questa è stata usata e creata per interessi politici. Anche il PKK aveva reclamato il fatto che essa fosse usata per compiacere gli interessi degli USA.
Traduzione della versione originale delle decisioni:
Giovedí, 3 Aprile
VII Camera
Sentenza T-229/02 PKK v Council
Politica della sicurezza e degli affari esteri comuni
Annullamento della Decisione del Consiglio 2002/460/EC: del 17 giugno 2002 in applicazione dell’Articolo 2(3) del Regolamento (EC) N. 2580/2001 sulle misure specifiche restrittive dirette contro alcune persone e entità con lo scopo di combattere il terrorismo e revoca della Decisione 2002/334/EC (OJ 2002 L 160, p. 26), per quanto riguarda l’inclusione del PKK nella lista delle persone, dei gruppi e delle entità su cui tali provvedimenti si applicano, e, in alternativa, dichiarazione che la Regolamento del Consiglio (EC) N. 2580/2001 del 27 Dicembre 2001 sulle specifiche misure restrittive dirette contro certe persone e entità con l’intento di combattere il terrorismo (OJ 2001 L 344, pl 70) è illegale - Case C-229/05
Sentenza T-253/04 Kongra-Gel and Others v Council
Politica della sicurezza e degli affari esteri comuni
Annulla la decisione del Consiglio 2004/306/EC del 2 aprile 2004 in applicazione dell’Articolo 2(3) del Regolamento (EC) No 2580/2001 sulle misure specifiche restrittive dirette contro alcune persone e entità con lo scopo di combattere il terrorismo e revoca della Decisione 2003/902/EC per quanto riguarda il KONGRA-GEL
Entrambe le sentenze possono essere consultate qui:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=T-229/02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EN&Submit=Rechercher$docrequire=alldocs&numaff=T-253/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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il 23/04/2009 alle 16:36
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il 10/04/2009 alle 07:27
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