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La caparra si può perdere!
Post n°22 pubblicato il 15 Dicembre 2006 da venderecase
Contratto preliminare: caparra confirmatoria e inadempimento. Di norma nei contratti di compravendita immobiliare il promittente acquirente «In sede di sottoscrizione del preliminare - spiegano all’Ance - si obbliga a versare una certa somma di denaro (o quantità di altre cose fungibili) a titolo di caparra confirmatoria (rif. art. 1385 cod. civ.) che gli verrà restituita o imputata alla prestazione dovuta in caso di adempimento del contratto definitivo. Si tratta di una clausola avente la funzione di rafforzare l’efficacia del contratto dal momento che al verificarsi dell’inadempimento, a prescindere dalla prova dell’eventuale danno subito e senza dover ricorrere all’autorità giudiziaria, la parte inadempiente potrà recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o l’acquirente potrà chiedere il doppio di quella versata) che in tal modo rappresenta una sorta di liquidazione convenzionale del danno». Così facendo la parte non inadempiente può evitare le lungaggini dell’iter giudiziario e la necessità di fornire la prova dei danni subiti nell’incertezza tra l’altro dell’entità del risarcimento che il giudice eventualmente potrà assegnare. «In alternativa al recesso - spiegano all’Ance - che si configura quale rimedio stragiudiziale all’inadempimento, la parte che intende ottenere l’adempimento può invece chiedere la risoluzione giudiziale del contratto e il risarcimento dei conseguenti danni che dovranno però essere provati. Una volta optato per la richiesta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione del contratto o della sua risoluzione, dottrina e giurisprudenza si sono spesso interrogate sulla possibilità o meno per la parte richiedente di poter in ogni caso pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la ritenzione della caparra a maggior ragione quando la prova del danno non dovesse andare a buon fine». Esistono alcuni metodi per "assicurare la caparra" se il venditore è inadempiente, oltre all'autorità giudiziaria ad esempio stipulare una polizza assicurativa che "garantisca l'acquisto" essa viene sottoscritta dagli agenti immobiliari che non trascurano la sicurezza dei propri clienti, si tratta di una polizzafidejussoria con beneficiari gli acquirenti, per gli importi versati e sino alla data di stipula del rogito notarile, in pratica serve a garantire l'acquirente che se il venditore non stipula il rogito notarile egli potrà chiedere il rimborso di quanto versato, direttamente all'assicurazione, così facendo sarà garantito anche il venditore, in quanto il suo cliente non avrà timori a versare caparre anche consistenti, necessarie se il venditore deve a sua volta acquistare, caso molto frequente. Và comunque precisato che i casi in cui si verificano tali disguidi sono poco frequenti; comunque vale la pena di tutelarsi, sopratutto se non costa!!!
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Inviato da: Rebuffa17
il 18/05/2012 alle 15:45
Inviato da: minsterr999
il 25/03/2009 alle 09:03
Inviato da: volandfarm
il 25/03/2009 alle 00:54
Inviato da: lorteyuw
il 24/03/2009 alle 16:25
Inviato da: volandfarm
il 24/03/2009 alle 15:27