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Indulto, la carta del compromesso!

Post n°77 pubblicato il 28 Luglio 2006 da axel_74
 
Tag: Lex, Tax

Ddl Camera 525 - Concessione di indulto



 

Articolo 1.


stralciato

 

Articolo 2.


(Indulto).


1. È concesso indulto [1]per
tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006 nella misura non
superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000
euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si
applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 delcodice penale[2].


2. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie
temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo
in parte, indulto.


3. L'indulto non si applica:


a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:


1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;


2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);


3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);


4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);


5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);


6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);


7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);


8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);


9) 306 (banda armata);


10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla
commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice
penale);


11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);


12) 422 (strage);


13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);


14) 600-bis (prostituzione minorile);


15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1;


16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche
nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale,
sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del
medesimo articolo 600-quater;


17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);


18) 601 (tratta di persone);


19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);


20) 609-bis (violenza sessuale);


21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);


22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);


23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);


24) 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), commi primo, secondo e terzo;


25) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la
sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal
delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti
concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o
psicotrope;


b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui
all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1,
lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto
di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo
unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo
articolo 74;


c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui
all'articolo 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive
modificazioni;


d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui
all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive
modificazioni;


e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui
all'articolo 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 305. 


4. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 sono revocati di diritto se chi
ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale
riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.


5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 
 
 
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