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introduzione caso sandro marcucci

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« interrogazione orlando a...il governo risponda ad o... »

caso marcucci: il ministero della difesa è competente o no a rispondere?

Post n°94 pubblicato il 07 Marzo 2010 da laura561

 

Studio di laura picchi


-In base alle Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale
dell'Ordinanza del 24-07-2002 G.U. n.177 del 30-07-2002

Numero provvedimento: 3231 che dispone :


"Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale.

 

Estremi del provvedimento: Ordinanza del 24-07-2002 G.U. n.177 del 30-07-2002

Numero provvedimento: 3231

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRi

(...) 1. Al fine di conseguire una più efficace e tempestiva azione di contrasto agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, i velivoli comunque impegnati per le predette finalità sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, con conseguente obbligo dell’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo S.p.A. di assicurare ai predetti aeromobili nello svolgimento delle attività di istituto la priorità nelle sequenze di atterraggio e decollo";


-In base al decreto legge di istituzione dell'agenzia nazionale per la sicurezza del volo:
http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1999/lexs_357047.html), dove si trova scritto  che per quanto attiene alla Agenzia essa "e' comunque sottoposta alla vigilanza del Consiglio dei Ministri: ("È istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, dotata di personalità giuridica e autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, che opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa internazionale in materia.), 

il quale Governo infatti risponde al Parlamento della attivita' annuale svolta dalla Agenzia (art. 2 .  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Parlamento il rapporto informativo sull 'attivita' svolta dall'Agenzia, relativamente al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.), e non ha compiti di attribuzione di colpa e responsabilita' come recita l'art. 3 (Art. 3. Compiti e finalità 1 .  L'Agenzia, fatte salve le competenze del Ministero della difesa in merito agli aeromobili di Stato, conduce le inchieste tecniche di cui all'articolo 826 del codice della navigazione, così come sostituito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto, con il solo obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilità)";
 
-In base a quanto scritto all'articolo 3 dell' Ordinanza Presidente del consiglio del 2008 Disposizioni urgenti di protezione civile n. 3696 del 04-08-2008 G.U. n.188, come l'Ordinanza del Presidente del Consiglio del 2002 già citata, che dispone
 
"Art. 3.

1. In relazione alle molteplici situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa nonché con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, ed alle connesse 
attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, l'impiego degli aeromobili di cui all'art. 743 del codice della navigazione da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere realizzato per il rigoroso perseguimento dei fini istituzionali cui lo stesso è preposto, onde accrescere la tempestività e l'efficacia dell'azione dipartimentale.


2. In considerazione delle prioritarie ed ineludibili esigenze istituzionali di cui comma 1, gli aeromobili comunque impegnati dal Dipartimento della protezione civile sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, in deroga all'art. 746 del codice della navigazione.

3. Le attività aeronautiche disposte per le esigenze di cui al comma 1 sono qualificate come voli di Stato ai sensi della previsione dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008";


-In base a quanto scritto al Link: http://www.protezionecivile.emilia-romagna.it/emergenza/rischi/antin/2007/direttiva%20AIB%20%202007.pdf 

su quali siano gli aeromobili di stato:

"PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO ATTIVITÀ AERONAUTICA

CONCORSO

DELLA FLOTTA AEREA DELLO STATO

NEL CASO DI INCENDI BOSCHIVI

I mezzi aerei che fanno parte della flotta dello Stato impiegati dal COAU devono

intendersi gli aeromobili:

di proprietà del Dipartimento (ed affidati in gestione a Società di lavoro aereo);

appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato quali, l’Esercito Italiano, la

Marina Militare, l’Aeronautica Militare, il Corpo Forestale dello Stato ed il Corpo

Nazionale dei Vigili del fuoco, assegnati temporaneamente al Dipartimento;

appositamente noleggiati dal Dipartimento.

I mezzi aerei di proprietà dello Stato, sia civili che militari, operanti per la lotta AIB

sono velivoli di Stato.

I mezzi aerei noleggiati dal Dipartimento al fine di contrastare il fenomeno degli

 

incendi boschivi sono assimilati a velivoli di Stato";

-In base alla legge quadro della toscana del 2000 in materia di incendi boschivi e ancora in vigore che all'articolo 7 afferma che " 1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l’efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all’ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 

- considerato che' la TRANSAVIO, Ditta titolare del velivolo Piper di cui trattiamo, svolgeva compiti di vigilanza antincendio secondo protocolli sottoscritti con la Regione Toscana,
il velivolo pilotato da Sandro Marcucci ha la qualificazione di aeromobile di stato.
Essendo il piper pilotato da Sandro Marcucci aeromobile di stato, sarebbe competenza del Ministero della Difesa rispondere a chi in Parlamento e nella società civile chiede la riapertura del caso Marcucci e Lorenzini.

Io noto che nella risposta del sottosegretario alla Difesa all'onorevole Di Stanislao al question time si fa una distinzione sbagliata tra aeromobili civili e militari per dichiararsi incompetente a rispondere, quando in realtà la distinzione da fare per attribuire la competenza al Ministero della Difesa o all'Ansv è tra aeromobili di stato e aeromobili privati, non tra aeromobili civili e aeromobili militari.
 
C'è tuttavia un precedente di un Piper Pa 18, identico a quello pilotato da Sandro Marcucci,  in missione di avvistamento incendi che ebbe un incidente ad Albenga nel 2004 e l'inchiesta tecnica la fece l'Agenzia nazionale di sicurezza del volo. Sembra quindi sia consuetudine che degli incidenti dei piper in avvistamento incendi se ne occupi la stessa ANSV e non chi ha la competenza per farlo, il ministero della Difesa, essendo i piper in avvistamento incendi aeromobili di stato e non aeromobili privati.
 
In base a questo precedente dell'incidente di Albenga, l'Agenzia Nazionale di sicurezza del volo potrebbe rispondere comunque nel merito a chi
chiede la riapertura del caso Marcucci e Lorenzini(2), anche se l'aereo pilotato da Marcucci per la specifica missione antincendio, ha la qualificazione di aeromobile di stato e dunque la competenza a rispondere sul caso di Sandro Marcucci e Silvio Lorenzini è del Ministero della Difesa.

Va ricordato infine allo Stato, al Governo, ai parlamentari, ai politici, a chi non sa o fa finta di non sapere che all'articolo 1 della legge quadro della Regione Toscana in materia di incendi boschivi c'è scritto  che: " Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale"

Il lavoro che svolgevano Sandro Marcucci e Silvio Lorenzini di avvistamento aereo degli incendi non si può mettere sullo stesso piano(1) di quello di chi porta in giro striscioni pubblicitari o fa voli turistici o fa fotografie con lo stesso tipo di piper( con tutto il rispetto per ogni lavoro e ogni lavoratore), perchè come c'è scritto all'articolo 1 della legge quadro della regione Toscana " Difendere e conservare il patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita(come facevano Lorenzini e Marcucci con il loro lavoro di avvistamento aereo degli incendi boschivi ndr) costituisce princìpio fondamentale dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione."
 Non mi pare una cosa secondaria. laura picchi



 


nota (1)
quando scrivo " Il lavoro che svolgevano Sandro Marcucci e Silvio Lorenzini di avvistamento aereo degli incendi non si può mettere sullo stesso piano di quello di chi porta in giro striscioni pubblicitari o fa voli turistici o fa fotografie con lo stesso tipo di piper" intendo dire lo voglio precisare che chi fa servizio di avvistamento incendi è un uomo o donna di stato su un aeromobile di stato(vedi la legge a livello regionale in questo caso della Toscana e le ordinanze a livello nazionale in materia di lotta agli incendi boschi con mezzi terrestri e aerei ndr)  che fa sempre servizio nell'interesse di tutti i cittadini italiani e a tutela dell'ambiente. Chi fa fotografie, chi porta nei cieli uno striscione pubblicitario o voli turistici lo può fare anche per conto di un ente pubblico, ma spesso lo fa per conto  di un'azienda, di un privato ecc.

Nota 2 Abbiamo in seguito accertato che siccome a Sandro Marcucci fu data la responsabilità di quanto accaduto il 2 febbraio 1992 dalla vecchia inchiesta, Ansv non poteva che lasciare chiuso il caso, in quanto per regolamento non può entrare nel merito di colpe e responsabilità di un incidente aereo.
 
Laura picchi associazione antimafie Rita Atria

 

 
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