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LA SOVRANITA' POPOLARE E LA COSTITUZIONE

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« LE VIOLAZIONI DI DOMICIL...LE VIOLAZIONI DI DOMICIL... »

LE VIOLAZIONI DI DOMICILIO OFFENDONO PESANTEMENTE LA COSTITUZIONE.II^ PARTE

Post n°569 pubblicato il 05 Novembre 2021 da Caino2007dgl

PARLANDO ANCORA DELLE VIOLAZIONI DI DOMICILIO BENI INVIOLABILI PROTETTI DALL'ART. 14 DELLA COSTITUZIONE E PUNITI DALL'ART. 614 DEL CODICE PENALE.

SECONDA PARTE RISPETTO AL POST PUBBLICATO OGGI SULLO STESSO TEMA:

Al riguardo si deve rammentare, che l'art. 14 della Cost , tutela in modo incontestabile il DOMICILIO PRIVATO O PUBBLICO, visto che tale norma recita come segue:

Articolo 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [cfr. artt. 13, 111 c. 2].

..omissis..

L'art. 614 codice penale, stabilisce quanto segue:

Dispositivo dell'art. 614 Codice Penale

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita(1) di chi ha il diritto di escluderlo(2), ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni [615](3).

...omissis...

La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [392 2], o alle persone(5), ovvero se il colpevole è palesemente armato(6).

DAL SITO WEB: BROCARDI.IT

Siccome, nel caso in esame , è stato consumato con violenza sulla porta di casa, certamente, il reato de quo , è procedibile d'ufficio.

Esistono,  a carico della POLIZIA GIUDIZIARIA  che viene chiamata per tale tipologia di interventi - il caso di invasioni di immobili previsti dall'art. 633 del cp , è cosa diversa ma non meno grave ed importante - dei precisi obblighi previsti dall'art. 55 del cpp e seguenti, soprattutto quello  finalizzato ad "impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze".

Ecco afferma, infatti, l'art. 55 cpp che gli agenti di P.G. intervenuti o non conoscono del tutto ovvero ne hanno dato una distorta e sbagliata interpretazione, commettendo probabili vere proprie omissioni che spero che il PM competente verifichi anche ai sensi dell'art. 40 del codice penale che afferma: "non impedire che un evento venga commesso , equivale a cagionarlo".

Dispositivo dell'art. 55 Codice di procedura penale

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale [347-357 c.p.p.].

..omissis..

DAL SITO WEB: BROCARDI.IT

 

Si noti che la norma è di ordine perentoria e non ordinatoria in quanto nell'incipit si legge chiaramente: "" La polizia giudiziaria deve, etcc"".

Dispositivo dell'art. 40 Codice Penale

..omissis..

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

NOTIZIA TRATTA DAL SITO WEB: BROCARDI.IT

 

Cuneo,li 05.11.2021

 

Rinaldo

 
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