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LA SOVRANITA' POPOLARE E LA COSTITUZIONE

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« MILANO: LA DENUNCIA DI P...anno 2023: la transizion... »

ART. 409 CPP CHE DETERMINA UNA DISTORSIONE PERICOLOSA DEL SISTEMA PENALE ITALIANO

Post n°1127 pubblicato il 16 Luglio 2023 da Caino2007dgl

 

ECCO ALTRI VALIDISSIMI MOTIVI PER CUI IL SISTEMA GIUSTIZIA ITALIANA STA PERDENDO CREDIBILITA’ ED AFFIDABILITA ?Caso Cospito, il Gip: imputazione coatta per Delmastro. Fonti Chigi: fascia di magistratura svolge ruolo di opposizione?Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove indagato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis

 

Imputazione coatta per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove indagato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis. È quanto ha deciso il gip di Roma che non ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura che ora è dovrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio.

Per il giudice in particolare sussiste sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato. La Procura di Roma, che ora dovrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio, aveva chiesto l'archiviazione per Delmastro ritenendo l'esistenza oggettiva della violazione ma che non ci fossero prove sull'elemento soggettivo, ovvero che fosse consapevole dell'esistenza del segreto.

 

Delmastro era stato interrogato lo scorso 17 febbraio dai pm di piazzale Clodio titolari dell'inchiesta, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. L’indagine era stata avviata dopo l’esposto presentato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli in relazione all'intervento del parlamentare Giovanni Donzelli sulla vicenda Cospito. Nell'esposto che ha dato origine al procedimento si faceva riferimento alle conversazioni in carcere tra l'anarchico e un esponente della ‘Ndrangheta e un camorrista avvenute tra dicembre e gennaio scorsi poi lette in aula.

Delmastro, fiducioso vicenda si concluderà positivamente

«Prendo atto della scelta del Gip di Roma che, contrariamente alla Procura, ha ritenuto necessario un approfondimento della vicenda giuridica che mi riguarda. Avrò modo, davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare di insistere per il non luogo a procedere per insussistenza dell’elemento oggettivo, oltre che di quello soggettivo. Sono fiducioso che la vicenda si concluderà positivamente, convinto che alcun segreto sia stato violato, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo». È quando dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

Fonti Chigi, fascia magistratura svolge ruolo opposizione?

In un processo «non è consueto che la parte pubblica chieda l’archiviazione» e il Gip «imponga che si avvii il giudizio. In un procedimento in cui gli atti sono secretati è fuori legge che si apprenda di essere indagati dai giornali, curiosamente» nel giorno dell’informativa in Parlamento, «dopo aver chiesto informazioni all’autorità giudiziaria». Lo affermano fonti di Palazzo Chigi. «Quando questo interessa due esponenti del governo» è «lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione. E abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee».

Schlein: nota governo inaccettabile in democrazia

Ma le parole di Palazzo Chigi hanno subito fatto scattare la reazione del Pd. «Quella del sottosegretario Del Mastro e della Ministra Santanchè - si legge in una nota della segretaria Elly Schlein - stanno ormai diventando due pagine davvero inquietanti della cronaca politica italiana.Ed è assolutamente inaccettabile in un sistema democratico che, anziché rispondere alle gravi accuse nel merito, Palazzo Chigi alimenti un pericoloso scontro tra poteri dello Stato diffondendo una nota con toni intimidatori nei confronti della magistratura.A questo punto è inevitabile che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esca dal suo silenzio e si assuma le sue responsabilità».

Conte, da Chigi attacco vergognoso a magistratura

In serata anche i Cinque Stelle hanno criticato la scelta di Palazzo Chigi. «Da Palazzo Chigi, senza metterci la faccia, Meloni fa trapelare una nota con un vergognoso attacco alla magistratura - ha scritto il presidente M5s Giuseppe Conte sui social -. Un attacco gravissimo e sconclusionato per gridare a complotti, nascondere gli insuccessi di questi nove mesi ed evitare di prendere posizioni politiche a tutela dell’etica pubblica e delle Istituzioni. Il presidente Meloni porti rispetto alle Istituzioni e agli italiani, se non ne ha per la sua coerenza».

Tajani, a qualcuno la riforma della giustizia dà fastidio

«A qualcuno dà fastidio che si possa fare una riforma della giustizia». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri e Antonio Tajani a “Controcorrente” su Rete 4 commentando il caso Delmastro. Tajani ha difeso «la maggior parte della magistratura»+, ma allo stesso tempo ha parlato di una «parte di magistratura politicizzata. Per questo vogliamo la separazione carriere, un cittadino tutelato e non vittima di decisioni che limitano la libertà», pur mantenendo intatto l’impegno nella “lotta alla criminalità”. «Se c’è un’informazione di garanzia, darla a un giornale e non all’interessato vuol dire che c’è mala fede», aggiunge.

 

NOTIZIA TRATTA DAL SITO WEB:

 

https://www.ilsole24ore.com/art/gip-roma-dispone-imputazione-coatta-delmastro-AEi1L2yD

 

 

 

IL SUDDETTO CASO CONTRVERSO FONTE DI GRAVISSIMO “SCONTRO” POLITICO FRA IL GIP DI ROMA ED IL GOVERNO MELONI , E’ MATURATO DALLA DECISIONE DELLO STESSO GIP EX ART. 409 CPP CHE , AD OGNI UTILE SCOPO DI RIPORTA IN SOMMARIO QUI SOTTO:

Dispositivo dell'art. 409 Codice di procedura penale

 

OMISSS

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio [127] e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa [90] dal reato. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127(2). Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia(3).

3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello [412 2](4).

4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste(3).

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare [418]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419(5).

[6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5.](6)(7)(8)

 

DAL SITO WEB: https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-viii/art409.html

 

 

EBBENE, AL DI LA’ DEL MERITO DEL CASO , APPARE EVIDENTISSIMO CHE L’ART. 409 CPP CONTIENE E PREVEDE UN POTERE IN CAPO AL GIP CHE NON E’ ASSOLUTAMENTE PREVISTO DALL’ARTT. 112 DELLA COSTITUZIONE CHE STABILISCE TASSATIVAMENTE E PERENTORIAMENTE QUANTO SEGUE:

 

Il testo dell’art. 112 Cost. Infatti, prevede che soltanto :

«Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale».


Mentre al giudice è solo attribuito il potere di applicare le leggi dello Stato e nient’altro.

In particolare l’art.111 Cost, dispone quanto segue:

Dispositivo dell'art. 111 Costituzione

FontiCostituzioneParte II - Ordinamento della repubblicaTitolo IV - La magistraturaSezione II - Norme sulla giurisdizione

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (1).

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale (2). La legge ne assicura la ragionevole durata (1).

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (1) (2).

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (1).

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (1).

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati-

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge (3). Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra (4).

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [360 c.p.c.; 606 c.p.p.].


Pertanto, per semplice deduzione logica-giuridica, non s’è compreso mai come sia potuto accettare che il legislatore abbia potuto inserire la norma prevista dall’art. 409 cpp dando il potere al GIP, giudice, di esercitare la funzione speciale e particolare che spetta, per Costituzione, solo al PUBBLICO MINISTERO anche se per il tramite di uno SPECIFICO ORDINE PERENTORIO che il PM non ha alcuna possibilità di contestare la decisione del GIP, mentre l’indagato può fare ricorso per CASSAZIONE solo nel caso che il GIP decida al PM di formulare un’accusa diversa da quella per la quale egli ne aveva richiesto l’archiviazione.

DAL SITO WEB: https://www.brocardi.it/costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/art111.html



Infatti, sul punto è stata chiamata diverse volte la CORTE DI CASSAZIONE anche a SEZIONE UNITE e mai la CORTE COSTITUZIONALE come rilevasi dalla seguente informazione ricavata dal web:


3.10.20218 Dario Albanese

visualizza allegato

Imputazione coatta per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione: per le Sezioni Unite l’atto è abnorme e anche l’indagato può proporre ricorso per cassazione

Cass., Sez. Un., sent. 22 marzo 2018 (dep. 24 settembre 2018), n. 40984, Pres. Carcano, Rel. Bonito, Ric. Gianforte

link: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6229-imputazione-coatta-per-fatti-diversi-da-quelli-oggetto-della-richiesta-di-archiviazione-per-le-sezi


Non si capisce pertanto , i motivi per cui, finora, la norma de qua , non sia mai stata oggetto di ricorso alla CORTE COSTITUZIONALE per farla dichiarare non in linea con l’art. 112 della stessa Costituzione visto che dispone di un POTERE che è riservato esclusivamente al PUBBLICO MINISTERO e non al GIUDICE PENALE ordinario quello di avviare l’azione penale ex art. 112 Cost.


Finora , confesso ed ammetto che non sono riuscito a comprenderlo ragionevolmente.

ANCHE QUESTO ASPETTO DETERMINA UNA DISTORSIONE DEL SISTEMA GIUSTIZIA PENALE ITALIANO IN QUANTO L’ART. 409 CPP NON E’ ASSOLUTAMENTE IN LINEA CON QUANTO DISPONE LA COSTITUZIONE RISPETTO AI POTERI PREVISTI PER LA PUBBLICA ACCUSA CHE, NEL CASO DI IMPUTAZIONE COATTA, VIENE DI FATTO ED ILLEGITTIMAMENTE SCAVALCATO DAL GIP IN VIOLAZIONE DI QUANTO STABILITO COME DETTO , DALL’ ART. 112 COST CHE NON AMMETTE ALCUNA DEROGA.


Cuneo ,li 16.07.2023


Rinaldo

 
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