Creato da Caino2007dgl il 26/10/2010
LA SOVRANITA' POPOLARE E LA COSTITUZIONE

Area personale

 

Archivio messaggi

 
 << Maggio 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

FACEBOOK

 
 
Citazioni nei Blog Amici: 1
 

Ultime visite al Blog

pollock10Baloor84Caino2007dglg1b9ippigalippialdettorejac.pictuso.angeloArianna1921david.1960mbmanagementcassetta2mooonizginko56070erriso0
 

Chi puņ scrivere sul blog

Solo l'autore puņ pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 

 

« SECOLO XXI-ANNO 2023: LA...SECOLO XXI - ANO 2023: Q... »

SECOLO XXI - ANNO 2023- LA CONDANNA IN II° GRADO DEL GIOVANE ALEX E' INGIUSTA E SBAGLIATA.

Post n°1290 pubblicato il 15 Dicembre 2023 da Caino2007dgl

 

LA GIUSTIZIA PENALE ITALIANA NEL CAMPO DELLA LEGITTIMA DIFESA, SOTTO OGNI ASPETTO, HA ORMAI RAGGIUNTO UN LIVELLO DI PAROSSISMO TALE DA FARE DAVVERO GIRARE ED IMPAZZIRE I NOSTRI POVERI CERVELLI, VISTE LE INNUMEREVOLI SENTENZE DI CONDANNE CHE FRA IL PRIMO E SECONDO GRADO DI CONTRADDICONO FRA LORO CON RISULTATI SORPRENDENTI ED OPPOSTI.

 

E QUESTO PERCHE’ LA LEGGE SULLA LEGITTIMA DIFESA , IN UN PICCOLO MA PERICOLOSO ED INQUIETANTE PASSO , PARA CHIARAMENTE CHE OGNI OFFESA DEVE , RIPETO E SOTTOLINEO, DEVE ESSERE !”PROPORZIONATA” ALL’OFFESA.

PECCATO CHE DA QUANDO E’ STATA INTRODOTTA DA QUESTA ASSURDA ED ILLOGICA ED IRRAZIONALE E DISUMANA NORMA , NESSUNO HA MAI COMPRESO COME SI FACCIA A CALCOLARE , NEI TEMPI CHE LA PARTE OFFESA DAL REATO, HA A DISPOSIZIONE, NEL FARLO DILIGENTEMENTE E CORRETTAMENTE.

IO A SUO TEMPO HO PROPOSTO EX ART. 50 COST, DI AGGIORNARE L’ART., 52 DEL CP , ELIMINANDO QUESTO PASSAGGIO E LASCIANDO AL GIUDICE SOLO IL DIRITTO – DOVERE DI VAGLIARE SE L’AZIONE FOSSE RIFERITA AD UN PERICOLO DI POSSIBILE DANNO ATTUALE ED IMMANENTE CONSEGUENTE AD UN’OFFESA INGIUSTA E, SOPRATTUTTO , INEVITABILE PER OTTENERE L’ASSOLUZIONE PERCHE’ FATTO NON PUNIBILE PER LEGITTIMA DIFESA.

SI TENGA CONTO CHE LA LEGITTIMA DIFESA RIGUARDA ANCHE L’AZIONE SVOLTA, PER NECESSITA’, A FAVORE DI TERZI SOGGETTI COLPITI PER EVITARGLI UN DANNO OVVERO PER ASSICURARGLI LA DIFESA DI UN PROPRIO DIRITTO GIUSTO RICONOSCIUTO PER LEGGE , POSTO IN SERIO PERICOLOSO OD A RISCHIO DA UN’AZIONE OFFENSIVA INGIUSTA ED ATTUALE

 

OVVIAMENTE ANCH’IO HO FATTO UN BUCO NELL’ACQUA IN QUANTO I NOSTRI PARLAMENTARI SPECIALMENTE QUELLI ODIOSI ED INFAMI DI SINISTRA, NON POSSONO CONSENTIRE CHE LA NORMA VENGA MODIFICATA LASCIANDO AL GIUDICE UN MARGINE DI DISCREZIONALITA’ LOGICO E RAZIONALE, PERCHE’ SEMPLICEMENTE LORO I SINISTRORSI GODONO NEL VEDERE TRASFORMARE QUASI OGNI GIORNO UNA VITTIMA DI REATO IMMEDIATAMENTE DOPO CHE EGLI HA REAGITO IN MODO A DIRE DI UNO DEI TANTI GIUDICI ROBOTIZZATI E SENZA CUORE E SENZ’ANIMA E TEMO ANCHE SENZA ALCUN SPIRITO UMANO, IN UN VERO PERICOLOSO DELINQUENTE,COME NEL CASO DEL GIOVANE ALEX SOTTOSTANTE.

ECCO , INFATTI, COSA DISPONE L’ ART. 52 CP CHE CONTRASTA ASSOLUTAMENTE CON LA LEGGE CHE STABILISCE L’ESATTA FORMULAZIONE DELLE NORME PENALI E CIVILI, CHIAMATE PRE LEGGI:

Art. 52. (Difesa legittima) Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

 

Art. 52 - Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

https://www.gazzettaufficiale.it › atto › caricaArticolo › a.

 

IL TERMINE “PROPORZIONALE” , E’ CHIARAMENTE UN TERMINE ALEATORIO, INDISTINTO E POCHISSIMO CHIARO E CHE PUO ‘ SEMPRE ESSERE INTERPRETATO A SECONDA DELLE SENSIBILITA’ UMANA, CULTURALE E PROFESSIONALE PERSONALE DEL GIUDICE DI MERITO E QUESTO NELLA LEGGE PENALE NON DOVREBBE ESSERE PERMESSO, IN QUANTO OGNI NORMA DOVREBBE ESSERE CHIARA E DEFINITA E SOPRATTUTTO CON SPAZIO DI INTERPRETAZIONE RIDOTTISSIMO E NON APERTO DRAMMATICAMENTE COME LO E’ PURTROPPO L’ART. 52 CP CON IL FATIDICO E FAMIGERATO INSERIMENTO DEL TERMINE: “PROPORZIONALE” COSA RIPETO CHE LASCIA AMPLISSIMI MARGINI DI DISCREZIONE A QUALSIASI GIUDICE PENALE DI MERITO, COM’E’ EVIDENTE ED INDUBBIAMENTE.

INFATTI, NELLA TRECCANI ALLA PAROLA “PROPORZIONALE” SI LEGGE:

agg. [dal lat. tardo proportionalis]. – 1. Di proporzione, attinente alle proporzioni. In musica, notazione p., tipo di notazione in uso nella teoria mensurale, con la quale si regolavano i rapporti di durata dei suoni. 2. Più comunem., di grandezza che è in proporzione con altra grandezza o con altro qualsiasi termine di riferimento; in matematica, due classi di grandezze o di numeri si dicono direttamente p. (o semplicem. proporzionali), oppure inversamente p., rispettivamente quando tra di esse intercorre una relazione di proporzionalità diretta oppure inversa (talvolta, nel linguaggio com., le locuz. inversamente p. e, più di rado, direttamente p. sono usate in modo improprio: per es., dicendo che «il prezzo di una casa è inversamente proporzionale alla sua distanza dal centro della città» si vuole intendere solo che al crescere della distanza il prezzo decresce, ma non che fra le due grandezze citate sussista un legame di proporzionalità inversa). Il termine indica anche uno degli elementi di una proporzione nelle seguenti espressioni: medio p. tra due numeri a, b, il numero x tale che a:x = x:b; quarto p. dopo tre numeri a, b, c, il numero x per cui si ha a:b=c:x. Analogam.: pena p. alla colpa; imposta p., che cresce in proporzione al reddito, ad aliquota costante; rappresentanza p. (anche sostantivato al femm., la p.), e sistema p., sistema elettorale che si basa sul principio di proporzionalità diretta, per il quale l’assegnazione dei seggi avviene in modo da assicurare alle diverse liste un numero di posti per quanto possibile proporzionale ai voti ottenuti da ciascuna lista (si contrappone di solito al sistema maggioritario). Dividere un numero «a» in parti direttamente p. (o semplicem. proporzionali) a due o più numeri dati, trovare due o più numeri direttamente proporzionali ai numeri dati e la cui somma sia uguale ad «a»; dividere un numero «a» in parti inversamente p. a numeri dati, operazione di sign. analogo, che equivale a dividere «a» in parti direttamente proporzionali agli inversi dei numeri dati. In fisica, contatore p. di particelle, contatore che fornisce impulsi la cui ampiezza è proporzionale all’energia delle particelle. Nella tecnica dei servosistemi e dei controlli automatici si dicono proporzionali i sistemi, e anche singoli componenti di essi, nei quali la grandezza d’uscita è proporzionale a quella d’entrata. ◆ Avv. proporzionalménte, in misura proporzionale: aumentare, diminuire proporzionalmente.

Dal sito web: https://www.treccani.it/vocabolario/proporzionale/

ECCO COSA DISPONE INFATTI L’ART. 52 CODICE PENALE:

 

Art. 52. (Difesa legittima) Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

 

Art. 52 - Gazzetta Ufficiale

Gazzetta Ufficiale

https://www.gazzettaufficiale.it › atto › caricaArticolo ›

ED ECCO IL CASO , ANZI ALTRO CASO CLAMOROSO ED EMBLEMATICO DEL COME VIENE AMMINISTRATA OGGI LA GIUSTIZIA ITALIANA IN UN MODO DAVVERO SCONVOLGENTE E SPROPORZIONATO RISPETTO AL SUO FINE ULTIMO CHE E’ QUELLO DI ASSICURARE VERA E FONDATA GIUSTIZIA E NON CERCARE DI “IMPORRE” UN PROPRIO PUNTO DI VISTA SPECIALMENTE QUANDO I DELITTI ATTENGONO FATTI TRAGICI COME QUELLI VISSUTI DALLA SUA FAMIGLIA DAL GIOVANE SVENTURATO ALEX CHE SPERO CHE LA CORTE DI CASSAZIONE RIESAMI INTEGRALMENTE PER OTTENERE LA STESSA PRONUNCIA AVUTASI NEL PRIMO GRADO CHE E’ QUELLA PIU’ GIUSTA , EQUILIBRATA ED ANCHE UMANAMENTE ACCETTABILE.

 

 

HOME > Cronaca

Uccise a coltellate il padre per difendere la madre, condannato a 6 anni

Alex Pompa, a cui è stata riconosciuta la seminfermità, all'epoca dei fatti aveva 20 anni, era stato assolto in primo grado dalla Corte d'assise che aveva giudicato il colpo mortale "giustificato e realizzato per legittima difesa putativa"

tempo di lettura: 3 min

di Manuela D'Alessandro

alex pompa giuseppe pompa

aggiornato alle 19:50 13 dicembre 2023

 

AGI - Assolto in primo grado per legittima difesa, condannato a sei anni, due mesi e venti giorni per omicidio volontario: la Corte d'Assise d'Appello di Torino ribalta la scena per Alex, il ragazzo ora ventunenne che, la sera del 30 aprile del 2020, uccise a coltellate a Collegno il padre 52enne Giuseppe Pompa per difendere la madre vittima di ripetute violenze da parte del marito.

 

Non è stato però un verdetto sorprendente per Claudio Strata, l'avvocato del giovane. "Il ribaltamento era ampiamente previsto - spiega all'AGI - dopo che i giudici che hanno deciso oggi avevano mandato gli atti alla Consulta spiegando di non condividere l'esito del primo grado, quindi di fatto anticipando il loro orientamento, ma chiedendo di avere la possibilità di concedere le attenuanti anche per chi ha ucciso un congiunto, come nel caso di Alex.

Il processo si era così fermato in attesa che si pronunciasse la Consulta che ha poi dichiarato incostituzionale la norma introdotta dal codice rosso che impediva le attenuanti. Il lato 'positivo' per l'imputato, sottolinea Strata, è che gli è stato inflitto il minimo della pena col riconoscimento delle attenuanti generiche "nella massima estensione" e delle attenuanti della provocazione e del vizio parziale di mente.

Quest'ultimo "sulla base di perizia e consulenza di parte che avevano stabilito l'immaturità e la fragilità del giovane dovute ai traumi di essere cresciuto nel contesto della violenza esercitata dal padre".

Quello che invece ha stupito Strata è la trasmissione degli atti riferiti alle loro testimonianze al PM che dovrebbe verificare se esista o meno il delitto "per favoreggiamento o falsa testimonianza, non si sa" delle testimonianze della madre Maria e del fratello Loris. "Sono rimasti costernati perché la Corte ha recepito la richiesta del procuratore generale secondo il quale avrebbero cercato di aiutare 'oltre il dovuto' Alex. Le loro testimonianza mi paiono una cosa fisiologica e trovo un po' forte ricavarne un'accusa nei loro confronti".

"Alex non è un assassino e io rischiavo di essere uccisa", ha sempre detto la madre. La difesa farà ricorso in Cassazione dopo il deposito delle motivazioni atteso tra 90 giorni. 

NOTIZIE ASSUNTE DAL SITO WEB:

https://www.agi.it/cronaca/news/2023-12-13/alex-pompa-sentenza-oggi-condannato-6-anni-24414886/

 

INVITO CALDAMENTE A VISIONARE IL SISTEMA AL QUALE OGNI LEGGE ITALIANA SIA DOVREBBE ATTENERE E CHE E’ RIFERITO AGLI ART. 12 E 14 DENOMINATI COMUNEMENTE “PRE LEGGI” E COLLOCATI DAL LEGISLATORE DEL 1942, PRIMA DEL CODICE CIVILE CON IL NOME : “ DISPOSIZIONE SULLA LEGGE IN GENERALE” , E CHE QUI SI RIPORTANO ORDINATI.

PER COMPRENDERNE LA VALENZA E PORTATA OCCORRE OVVIAMENTE VISIONARLI ATTENTAMENTE, PERCHE’ ESSI SONO BENE INTERPRETATI E SPIEGATI ESATTAMENTE:

 


“”PresentazIone 11
IntroduzIone 13
capitolo I
L e concezIonI e gLI argomentI deLLInterPretazIone
1. Le concezioni dell’interpretazione giuridica 17
2. Formalismo interpretativo 19
3. Scetticismo interpretativo 21
4. concezione intermedia 23
5. Per una concezione moderatamente scettica dell’interpretazione 24
6. che cosa sono e a che cosa servono gli argomenti interpretativi 30
7. Argomento letterale e argomento a contrario 35
8. Argomenti teleologici 39
9. L’argomento a maggior ragione e la riduzione teleologica 44
10. Argomenti sistematici 46
11. Interpretazione estensiva, restrittiva ed evolutiva. 53
capitolo II
gLI artIcoLI 12 e 14 deLLe PreLeggI
1. L’articolo 12 delle Preleggi 57
2. Il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse 72
3. L’intenzione del legislatore 74
4. Il 2° comma: rinvio 75
5. L’ambito di applicazione dell’art. 14 delle Preleggi 76
6. Le norme eccezionali (con un cenno all’articolo 13) 80
7. Lacune del diritto, integrazione giuridica e analogia 84 “””

 

STRALCIO DALL’EDIZIONE https://edizioniets.com/priv_file_libro/2220.pdf

e curata dal prof. VITO VELLUZZI insigne cultore della giurisprudenza penale e civile.

 

CERTAMENTE IL MANTENERE NELL’ART. 52 IL TERMINE “PROPORZIONALE” NON E’ SICURAMENTE IN LINEA CON QUANTO FISSATO CATEGORICAMENTE DALLE " PRE LEGGI", IN QUANTO, COME DETTO , TROPPO EVANESCENTE E DI DIFFICILE INTERPRETAZIONE ESATTA E PER NULLA CHIARO

 

CUNEO,LI 15.12.2023

 

RINALDO

 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
Vai alla Home Page del blog
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963