La ministra della Giustizia Marta Cartabia (Ansa) La ministra della Giustizia Marta Cartabia (Ansa)

Roma, 29 luglio 2021 - Via libera del Consiglio dei ministri all'accordo sulla riforma della giustizia. Ecco cosa prevede l'intesa raggiunta in Cdm sul meccanismo di prescrizione e improcedibilità inserito nella riforma del processo penale. L'accordo prevede norme transitorie fino al 2024 e un regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, droga e violenza sessuale. Ecco i dettagli dell'intesa. 

Improcedibilità

La riforma riguarda solo i reati commessi dopo il primo gennaio 2020, entra in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge, ed entra in vigore gradualmente, per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi, anche tenendo conto dell'arrivo dei 16.500 assistenti dei magistrati, previsti dall'ufficio del processo, e dei circa 5mila per il personale amministrativo. 

La norma transitoria fino al 2024

In un primo periodo i termini saranno più lunghi. Per i primi 3 anni, entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi (3 anni in appello, un anno e mezzo mesi in Cassazione), con possibilità di proroga fino a 4 anni in appello (3+1 proroga) e fino a 2 anni in Cassazione (un anno e 6 mesi + 6 mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria. Ogni proroga deve essere motivata dal giudice con un'ordinanza, sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle parti. Contro l'ordinanza di proroga, sarà possibile presentare ricorso in Cassazione. Di norma è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo.

 

Regime speciale per mafia, terrorismo, droga e stupro

Solo per alcuni gravi reati - associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti - è previsto un regime diverso: Per questi reati, non c'è un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo. Per i reati con aggravante del metodo mafioso, le proroghe sono invece fino al massimo di due (sia in appello che in Cassazione), oltre a quella prevista per tutti i reati. 

No improcedibilità per i reati puniti con l'ergastolo
I reati puniti con l'ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell' improcedibilità 

La norma a regime dopo il 2024

In appello, i processi possono durare fino a 2 anni di base, più una proroga di un anno al massimo, mentre in Cassazione un anno di base, più una proroga di sei mesi. Resta sempre diverso il 'binario' per i reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e mafiosa, senza limiti di proroghe, ma sempre motivate dal giudice e sempre ricorribili per Cassazione. Binario diverso anche per reati con aggravante mafiosa, con massimo 2 proroghe in appello (ciascuna di un anno e sempre motivata) e massimo 2 proroghe in Cassazione (ciascuna di 6 mesi e sempre motivata).

 

notizie tratte dal sito web: https://www.quotidiano.net/politica/riforma-giustizia-cosa-prevede-1.6642747

 

Dunque pare che, alla fine , un accordo sul testo del DDL riguardante la cosiddetta RIFORMA DELLA GIUSTIZI è stato trovato.

 

Rilevo solo che è davvero sorprendente che si parli di delitto punito con l'ergastolo e si abbia avuto la necessità di ribadire cosa che l'attuale codice penale già prevede e cioè che i delitti puniti con l'ergastolo sono imprescrittibili

Infatti, l'art. 157del codice penale vigente prevede tassativamente quanto segue:

Dispositivo dell'art. 157 Codice Penale

(1)La prescrizione estingue il reato(2) decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato [56], senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante(3).

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609 quater(4)(5).

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.


dal sito web: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-primo/titolo-vi/capo-i/art157.html

Come si noterà l'ultimo comma dell'art. 157 cp prevede in modo chiaro e netto che i reati puniti con la pena dell'ergastolo non si estinguono mai.
Perchè allora sembra che nell'accordo di governo si sia sentita la necessità di ribadire questa previsione e principio essenziale nel nostro sistema penale ? MISTERO !!!

Da parte mia dico che sono pienamente soddisfatto che per tutti i reati legati al sistema mafioso ed al terrorismo in generale ed altri gravissimi, non sia prevista la possibilità dell'improcedibilità tanto temuta dall'eroico magistrato dr. DI MATTEO ed altri valorosi esponenti della giustizia penale italiana.

Cuneo,li 30.07.2021

Rinaldo