Creato da c.baldo1 il 18/01/2013

DELIZIA

DELIZIA DI BALDO CARDINALETTI

 

 

IL NUOVO REDDITOMETRO »

TEMPI DI PAGAMENTO

Post n°1 pubblicato il 18 Gennaio 2013 da c.baldo1
 
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Fine dei tempi biblici per incassare una fattura, almeno nelle intenzioni della legge. Dal 1° gennaio 2013 sono operative anche in Italia le norme europee sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali: se non è disposto diversamente da un contratto le imprese sono obbligate a pagare le fatture entro 30 giorni. Dopodiché scatta la mora, che è stata fissata per il primo semestre 2013 all'8,75% annuo.

L'imposizione di un tempo massimo dei pagamenti è il risultato del Dlgs 192/12 del novembre scorso che, recependo una direttiva europea del 2011, cerca di risolvere un problema annoso per molte imprese e professionisti che si è inasprito in questi ultimi anni di crisi: i tempi di liquidazione delle fatture sempre più lunghi. Le nuove regole, come recita la legge, "si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale".

Termine di legge anche tra privati

Questi sono i principi sanciti dalla nuova norma:

• Viene stabilito un termine di pagamento legale di 30 giorni che scatta automaticamente se gli accordi tra le parti della transazione non prevedono termini diversi. Tuttavia la stessa legge prevede che il termine può superare i 60 giorni solo in casi particolari e in presenza di giustificazioni oggettive e se non risulta iniquo per il creditore.

• Questi termini si applicano sia alle transazioni commerciali tra Pubblica amministrazione e imprese, sia a quelle - ed è la novità principale - tra imprese private.

• Scaduto il termine, scatta automaticamente (cioè senza la procedura di costituzione in mora) l'interesse di mora, che consiste in una maggiorazione di 8 punti percentuali del tasso BCE per le operazioni di rifinanziamento. Il decreto del ministro dell'Economia del 17 gennaio 2013 ha fissato questo interesse, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2013, all'8,75% annuo.

Per fare un esempio, un pagamento di 10mila euro - per il quale non è stato definito alcun termine di pagamento in sede contrattuale - che arriva dopo 4 mesi dovrebbe produrre da quest'anno un interesse di: 10.000 x 8,75% = 875 / 365 (giorni dell'anno) x 91 (tre mesi di ritardo) = 218 euro.

Resta da capire se la norma verrà davvero applicata e quale potere "coercitivo" possa avere il creditore in un rapporto in cui è generalmente la parte debole

 
 
 
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