Creato da c.baldo1 il 18/01/2013

DELIZIA

DELIZIA DI BALDO CARDINALETTI

 

 

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IL NUOVO REDDITOMETRO

Post n°2 pubblicato il 22 Gennaio 2013 da c.baldo1

In sintesi, il nuovo studio di settore per la famiglia con tutta probabilità sarà eliminato o per lo meno

rivisto. La politica lo “boccia”.

In periodi di instabilità, a crescita zero, il Fisco taglia ogni tipo di attività con il più del 50%, contribuendo

ad aumentare la recessione quando, al contrario, dovrebbe abbassare la sua sete di accertamento, che

deprime fortemente l'economia rendendola recessiva, anzi, eliminando dal mercato le piccole e medie

imprese che non riescono a produrre a prezzi competitivi. A tutto questo si propina la scarsa difesa del

contribuente, la illegittimità del metodo che si basa sull'utilizzo dei dati ricavabili dalla spesa media

indicata dall'ISTAT per la valorizzazione e la determinazione del contenuto induttivo degli elementi

indicativa della capacità contributiva, che non ammette la prova contraria, e l’insufficienza

dell'obbligatorietà del contraddittorio, che costituisce una via di fuga pro-fisco per salvare l'apparenza

difensiva del contribuente. È una lavata di facciata perché il Fisco supererà anche il legislatore facendo

forza sul suo illimitato potere discrezionale. Con il D.M. del 24 dicembre 2012 l'Economia ha individuato il

contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale determinerà

sinteticamente il reddito complessivo delle persone fisiche, nessuno escluso. Se il Fisco è così scientifico

nel richiedere la prova documentale delle spese, dovrebbe accettare che vicino alla dichiarazione dei

redditi si possano allegare, per detrarre, tutte le spese sostenute dal contribuente. Solo in tal caso la difesa

del contribuente sarebbe costituzionalmente garantita ed anche la capacità contributiva sarebbe

perequata. Il vizio del Fisco è la retroattività, che rende ancora più precaria la difesa del contribuente, che

potrebbe non avere più la documentazione richiesta trattandosi di quattro anni addietro, a meno che non

si tratti di pubblici registri le cui spese, presenti nella lista A, sono minime rispetto alle altre che sono

effimere. L'Agenzia delle Entrate dovrebbe chiedersi se l'utilizzo retroattivo valga anche per le tabelle

ISTAT che vigevano nel 2009, che erano relative agli anni 2007/2008. Tuttavia, difficilmente l'Agenzia delle

Entrate farà un passo indietro, perché questo significherebbe ammettere di rivedere il contenzioso e le fasi

di adesioni precedenti.

L'atteggiamento del Fisco è censurabile: bisognerebbe computare nuovamente il reddito calcolato

dall'Ufficio con il vecchio redditometro tenendo conto delle voci presenti sulle tabelle ISTAT. Nel fare tale

confronto ci potremmo trovare di fronte alla situazione reale che gli importi dovrebbero essere inferiori a

quelli calcolati dall'Amministrazione Finanziaria, ma ciò sarebbe una conferma che gli accertamenti

pregressi sono stati fatti senza tener conto della effettiva capacità contributiva del contribuente.

 
 
 
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