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Il Certificato energetico per le vendite immobiliari è condizione essenziale pena la nullità dell'atto

Post n°47 pubblicato il 26 Gennaio 2012 da eticasa_flliquaranta

Rogito con certificato energetico: normativa e prassi

Rogito con certificato energetico: senza attestato la compravendita di un immobile è nulla.

Il decreto legislativo che attua la direttiva 2009/28/CE in tema di promozione dell’uso di energia derivante da fonti rinnovabili varato dal Consiglio dei ministri prevede (all’articolo 11) una modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 192/2005 e cioè della norma che impone l’obbligo di “dotare” gli edifici oggetto di compravendita dell’attestato di certificazione energetica, ovvero dell’Ace.

Gli immobili nuovi devono, quindi, obbligatoriamente avere l’Ace, ma la normativa statale attualmente in vigore si applica anche alle unità immobiliari esistenti, che devono essere dotate anch’esse del certificato energetico. Secondo la nuova disciplina, infatti, nei contratti di compravendita di edifici è inserita una clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici; nei contratti di locazione va inserita analoga dichiarazione del conduttore, ma solo se l’unità immobiliare è già di per sé dotata dell’Ace (ad esempio, per essere edificio di nuova costruzione oppure oggetto di recente compravendita); a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita degli edifici o di loro porzioni devono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

In altri termini, se la precedente normativa poneva l’obbligo di dotare di Ace un fabbricato nuovo, oggi la nuova norma impone il nuovo obbligo per l’acquirente di attestare la ricezione della documentazione energetica, quindi l’acquirente non può comprare se manca nel rogito l’attestato di certificazione energetica. Non ci sono deroghe

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