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Creato da: alflex0 il 18/09/2008
DIRITTO,GIUSTIZIA E LEGALITA'

 

 
« Taglio-Province, meno costiInaugurazione anno giudiziario »

Post n°13 pubblicato il 22 Dicembre 2008 da alflex0
 
Foto di alflex0

(pubblicato sul settimanale  “IL Corsivo”  n.49 del 20 dicembre 2008 pag.11 

Giustizia

Riforma ibrida,

cammino da completare

di ALFREDO L......

Come da qualche tempo accade all’inizio di ogni legislatura anche in questa si è riparla di giustizia. Nell’ambito di tale dibattito si è riproposta la questione della separazione delle carriere dei magistrati. Il pm cui è  attribuito l’esercizio obbligatorio dell’azione penale rappresenta il diritto potestativo dello Stato di punire il colpevole di un reato ed è la parte pubblica del processo penale che si contrappone al difensore dell’indagato prima e dell’imputato in caso di rinvio a giudizio. In Italia ed in tutti gli altri stati dove vige il principio della obbligatorietà il pm deve promuovere l'azione penale tutte le volte in cui abbia notizia di un reato, mentre negli ordinamenti di common law e di  civil law, dove vige il principio della opportunità, il pm decide se perseguire un reato secondo quelle che sono le scelte generali di politica criminale. In realtà, nonostante il principio della obbligatorietà, in Italia il pm di fatto ha un certo margine di discrezionalità  e spesso, nel mare magnum di notizie di reato  sceglie i reati da perseguire. Nel nostro ordinamento il pm svolge le sue indagini preventivamente per individuare i responsabili dei  reati e raccogliere le prove con l’ausilio della Polizia giudiziaria, mentre negli ordinamenti di common law le indagini sono svolte dalla polizia che trasmette gli elementi raccolti al pubblico ministero che decide se esercitare o meno l'azione penale. Nel 1989 il legislatore procedette alla riforma del processo penale abbandonando il sistema inquisitorio ed optando per un sistema ispirato al modello anglosassone. Tuttavia, tale scelta non fu portata fino in fondo ed il prodotto che ne è venuto fuori è un ibrido che ha ancora di più aggravato la situazione della giustizia penale. Infatti solo con una buona dose di ipocrisia si può parlare di parità tra accusa e difesa senza tenere conto che da un lato sotto il profilo della raccolta delle prove il pm dispone della polizia giudiziaria e di mezzi il cui costo è scaricato sul contribuente, mentre l’indagato o l’imputato per approntare una difesa tecnica adeguata deve avvalersi di consulenti ed investigatori privati con notevoli costi economici. Altrettanto ipocrita è la pretesa che il pm debba contemporaneamente ricercare le prove a carico dell’indagato e nello stesso tempo quelle che ne dimostrino l’innocenza. Il fatto che nel nostro ordinamento giudice e pm facciano parte dell’ordine giudiziario è una vera e propria anomalia, tanto è vero che con una riforma costituzionale del 1999 il Parlamento modificò l’art.111 della Costituzione, stabilendo in materia di giurisdizione che il processo debba svolgersi nel contraddittorio delle parti, in  condizioni di parità e davanti a un Giudice terzo ed imparziale. Fino a quando sarà consentito il passaggio tra le funzioni di giudicante ed inquirente e viceversa il dettato costituzionale è destinato a rimanere inattuato poiché il pm non ha nulla a che vedere con la giurisdizione, essendo a tutti gli effetti parte. Si impone pertanto una riforma che porti a compimento quel cammino iniziato alla fine degli anni 80. La pubblica accusa, rappresentando il diritto potestativo dello Stato di perseguire i reati e di dettare le scelte di politica criminale, non potrà non dar conto del suo operato sia sotto l’aspetto della efficacia nella repressione dei reati e della efficienza dell’uso delle risorse pubbliche. Corollario della riforma dovrà essere la previsione di una responsabilità civile dei pubblici accusatori sulla stregua di quella prevista per tutti i pubblici funzionari. Un esempio che si potrebbe mutuare in quanto è da tempo collaudato è quello in vigore nei paesi anglosassoni, in particolare negli Stati Uniti, dove i capi degli uffici della procura sono eletti. Questo sistema rappresenta il grado più alto sotto l’aspetto della democrazia in quanto l’attività e le scelte di politica criminale sono sottoposte al vaglio degli elettori. Il fatto che da ogni parte si invochi un intervento sulla giustizia non deve portare a facili entusiasmi, dal momento che ai dibattiti debbono seguire le scelte conseguenti, anche se susciteranno  malumori di chi difende lo status quo. Trovare equilibrismi o ricorrere ad ulteriori compromessi come quello della separazione delle funzioni significherebbe non attuare il dettato costituzionale e perdere l’ennesima occasione di realizzare finalmente un sistema processuale penale in cui vi sia l’effettiva parità tra le parti in gioco (accusa e difesa) e soprattutto un giudice terzo che non solo sia tale, appaia anche tale.

* Avvocato

 
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