Pablo Di Lorenzo

Praticante giornalista pubblicista, laureando in giurisprudenza CONTATTI: 333 4971040,contatto e-mail : padilor@libero.it

 

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SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 4 parte

Post n°227 pubblicato il 16 Agosto 2011 da torerodgl5
 

    Secondo il rimettente, la  disciplina  censurata  sarebbe  lesiva

dell'art.  3  Cost.  anche  sotto  il  profilo  della  disparita'  di

trattamento di situazioni identiche, tra chi abbia commesso un  certo

reato e possa chiedere la definizione anticipata del  procedimento  e

chi si veda preclusa la richiesta perche' la  relativa  contestazione

e' intervenuta solo nel corso del dibattimento. Inoltre, aggiunge  il

giudice a quo, nel caso di specie non e' ravvisabile  alcuna  inerzia

nella condotta processuale dell'imputato, che aveva gia'  optato  per

una  definizione  anticipata  del  processo,  sicche'  sussiste   una

disparita' di trattamento tra imputati per i quali non sia aperto  il

dibattimento e imputati che chiedano la  definizione  anticipata  del

processo per il reato risultante dalla  modifica  dell'imputazione  a

norma dell'art. 516 cod. proc. pen., nel caso di  richiesta  avanzata

nell'udienza di comparizione per il reato originariamente  contestato

nell'atto di citazione a giudizio e non accolta.

    Le norme censurate risulterebbero altresi'  lesive  dell'art.  24

Cost., non essendo assicurato l'esercizio del  diritto  di  difesa  a

fronte della modifica dell'imputazione, in quanto «la  determinazione

unilaterale dell'organo dell'accusa, il quale, pur a  conoscenza  del

fatto diverso, omette  la  contestazione  nell'atto  di  citazione  a

giudizio,  priva  l'imputato   di   una   delle   possibili   opzioni

processuali».  Nel  caso  di  specie,   sottolinea   il   rimettente,

precludendo  all'imputato  di  «ridelineare  la   propria   strategia

difensiva in seguito alla modificazione dell'imputazione»,  le  norme

censurate finiscono per far ricadere sull'imputato stesso gli effetti

dell'errore   commesso   dal   pubblico   ministero.   La    modifica

dell'imputazione non  determinata  da  un'evenienza  fisiologica  del

procedimento  (ossia  dall'istruttoria  dibattimentale,  sicche'   il

relativo rischio rientrerebbe nei calcoli dell'imputato), ma  da  una

patologia processuale (ossia  da  un  errore  o  da  una  scelta  del

pubblico ministero)  «non  puo'  risolversi  in  un  pregiudizio  per

l'imputato di essa non  responsabile,  il  quale  ha  il  diritto  di

prediligere  la  propria  strategia  difensiva,  previa   valutazione

informata e consapevole», tanto piu' che la presunzione di  legalita'

dell'operato del pubblico ministero e  il  principio  di  completezza

delle indagini preliminari comportano un legittimo affidamento  sulle

scelte compiute da tale organo.

    Risulterebbe infine violato, secondo il rimettente, il  principio

del giusto processo, che implica «la lealta' processuale delle parti,

dal momento che la normativa di cui  si  denuncia  la  censurabilita'

pone le parti su un piano di assoluta disparita', rispetto al dettato

di cui all'art. 111 della Costituzione».

 

 
 
 
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PABLO ARTURO DI LORENZO

- sostenitore del partito : ITALIA DEI VALORI
- laureando in giurisprudenza presso l' Università di Salerno
segni particolari:vincente

Sono molto determinato sulle cose che faccio.. Cerco sempre di trovare una logica nei ragionamenti,nei problemi della vita. Voglio pensare in positivo, non posso perdermi nella mentalità OTTUSA di chi non vuole cambiare in meglio le cose.
Ho sempre combattuto per qualsiasi cosa, e non ho nessuna intenzione di sporcare la mia correttezza morale e politica con comportamenti IMMORALI.

- Settembre 2006 / Giugno 2007 vincitore del progetto imprenditoriale promosso dall' associazione IGS Campania, coofinanziato da Confindustria.

- il 15 Giugno 2010 partecipazione al primo corso di alta formazione politica a Benevento, promosso dalla Fondazione Magna Carta, ed il Partito Popolare Europeo ; coordinato dall' On. Erminia Mazzoni.

 

 

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