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Post n°226 pubblicato il 16 Agosto 2011 da torerodgl5
La disciplina censurata sarebbe, secondo il rimettente, in contrasto con l'art. 3 Cost., poiche', consentendo di accedere alla procedura alternativa solo nel caso in cui il fatto venga contestato fin dall'emissione dell'atto di citazione, irragionevolmente farebbe dipendere da un soggetto - il pubblico ministero - diverso dall'imputato la possibilita' di pervenire alla definizione anticipata del procedimento, con conseguenze sanzionatorie certe e un trattamento piu' favorevole di quello conseguente a una condanna. La disciplina censurata sarebbe dunque irragionevole, «essendo una valutazione discrezionale ed insindacabile del p.m. o, meglio, anche la sola scrupolosita' con cui quest'ultimo assume le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale a condizionare il rito da applicare e a privare l'interessato dei benefici connessi ai procedimenti speciali». L'istituto previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, che si fonda sull'interesse dello Stato alla definizione dei procedimenti relativi a reati di minore importanza con risparmio di tempo e di spese e sull'interesse dell'imputato a evitare l'ulteriore corso del procedimento e l'eventuale condanna, ha come effetto tipico l'estinzione del reato, sicche' - aggiunge il rimettente - la relativa domanda esprime una modalita' di esercizio del diritto di difesa. Considerate, quindi, la natura e la funzione dell'istituto, la preclusione dell'accesso ad esso nel caso in cui un reato suscettibile di estinzione a norma dell'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 «costituisca oggetto di contestazione nel corso dell'istruzione dibattimentale per modifica ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., risulta - secondo il rimettente - priva di razionale giustificazione»; infatti, l'avvenuto superamento del limite temporale rappresentato dall'udienza di comparizione (la cui ratio e' quella di evitare che l'imputato possa vanificare l'attivita' processuale a seconda degli esiti del dibattimento) nel caso in esame non sarebbe riconducibile a una libera scelta dell'imputato, ossia a un'inerzia allo stesso addebitabile. |
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PABLO ARTURO DI LORENZO
- sostenitore del partito : ITALIA DEI VALORI
- laureando in giurisprudenza presso l' Università di Salerno
segni particolari:vincente
Sono molto determinato sulle cose che faccio.. Cerco sempre di trovare una logica nei ragionamenti,nei problemi della vita. Voglio pensare in positivo, non posso perdermi nella mentalità OTTUSA di chi non vuole cambiare in meglio le cose.
Ho sempre combattuto per qualsiasi cosa, e non ho nessuna intenzione di sporcare la mia correttezza morale e politica con comportamenti IMMORALI.
- Settembre 2006 / Giugno 2007 vincitore del progetto imprenditoriale promosso dall' associazione IGS Campania, coofinanziato da Confindustria.
- il 15 Giugno 2010 partecipazione al primo corso di alta formazione politica a Benevento, promosso dalla Fondazione Magna Carta, ed il Partito Popolare Europeo ; coordinato dall' On. Erminia Mazzoni.
DATORI DI LAVORO DI PABLO ARTURO DI LORENZO
ISTRUZIONE PABLO ARTURO DI LORENZO
Giurisprudenza - Laurea Magistrale
Scuola Superiore:
Liceo Scientifico A. Einstein ( Ischia- Napoli) e
Liceo Scientifico C. Jucci (Rieti)
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