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Messaggi del 26/03/2014
Secondo me quando preparano i decreti avranno qualcuno addetto alla stilatura degli stessi,persona abile che dia l'impressione di aver detto tanto e nel contempo ti lasci la consapevolezza di essere un bell'emerito ignorante,tanto che per non fare brutta figura fai finta di aver capito e cosi' come te tanti altri e zitto tu che zitto io ci imposturano. Dal latino IN POS TURANO! Dal 21 marzo è in vigore il D.L. n. 34 del 20 marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”. Significative le novità introdotte dal provvedimento in riferimento ai contratti a tempo determinato. Si prevede, inoltre, la possibilità di instaurare contratti a termine fino ad un massimo di 36 mesi e di consentirne la proroga (nel limite di 36 mesi) fino ad un massimo di otto volte. L’apposizione del termine di cui al comma 1 D.Lgs. 368/2001 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato senza ragioni giustificative è collegato ai limiti quantitativi previsti dall’art. 10 del D. Lgs n. 368 del 2001, che affida l’incarico ai CCNL di categoria. L’art. 10 poi contiene anche la seguente disposizione: “Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; d) con lavoratori di età superiore a 55 anni. In materia di apprendistato non è più obbligatoria la forma scritta del piano formativo prevista ora esclusivamente per il contratto e per il patto di prova. Nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale la retribuzione è calcolata tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. Si prevede infine che la verifica della regolarità contributiva avvenga, da chiunque vi abbia interesse, con modalità esclusivamente telematiche. Io mo di questo D.L. n. 34 del 20 marzo 2014 non ho capito una mazza,ma avrei come la sensazione che il precariato che aveva tanto PRESO PIEDE abbia ora PRESO CORPO .
Mo ditemi se ho capito bene,perche'io non ho problemi a dire al mondo che mi sento ignorante di fronte a cotanta astrusione...estrusione ehm...istruzione! BUONASERA! |
Post n°1071 pubblicato il 26 Marzo 2014 da interlandia1
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Stacchiamo un po' con l'agenzia matrimoniale,riprenderemo quanto prima. Parliamo degli ECM in quanto argomento serissimo,talmente serio che hanno deciso di rovinare quelle belle vacanze che ci facevamo durante i congressi organizzati a maggio a Baia delle Zagare! Sono già partiti, e si annunciano severi, i controlli sugli eventi di formazione continua per medici e altri sanitari. È operativa da tempo una prima schiera di valutatori a livello nazionale delle cui verifiche i provider (enti che erogano la formazione) sono avvertiti. Intanto hanno appena seguito un percorso altri circa 80 “ispettori sul campo”: questi, nelle prossime settimane, verranno ai corsi senza che i provider siano avvertiti. Oltre che ai conflitti d’interesse, gli erogatori di formazione dovranno evitare di essere “troppo buoni”. Tra gli snodi critici, Corrado Ruozi presidente dell’Osservatorio nazionale sulla formazione continua dell’Agenas (Onfocs), sottolinea la valutazione di apprendimento finale. «I valutatori possono presenziare anche solo all’ultimo giorno di un corso residenziale per assistere alla verifica di apprendimento e se questa si riduce, come a volte avviene, a una “assemblea collettiva”, non è rispettato lo spirito dell’Ecm, che chiede rigore proprio in questo passaggio». Tra gli altri possibili punti critici, la registrazione di entrata e di uscita, o la corretta compilazione dei questionari di gradimento. Il provider con poco rigore potrebbe vedersi ritirata la possibilità di organizzare eventi che danno a medici & co crediti Ecm. In realtà il meccanismo più che “punitivo” è “migliorativo”. Ruozi sottolinea che i gruppi formati dall’Onfocs sono due. «Gli “ottanta” (ma il numero dovrebbe crescere), appartenenti a tutte le professioni sanitarie, utilizzano una check list “intuitiva” per verificare se le condizioni dichiarate nei progetti di formazione sono davvero realizzate nel corso, ad esempio controllando i partecipanti, l’identità dei docenti, la corrispondenza dei contenuti presentati a quelli annunciati; i loro blitz saranno quasi sempre entro i confini della regione dove lavorano». Alle loro spalle, a un livello più sofisticato di conoscenza, ci sono i “diciannove” «che hanno seguito un training di sei giorni, e con check list complesse verificano l’efficacia dei processi formativi, per ricavare una tassonomia dell’offerta formativa media dei provider». «Potremmo dire – conclude Ruozi - che si tende a classificare la qualità della formazione continua con una logica da “Tripadvisor”, nella quale ogni produttore è verificato sulla base di requisiti “alti”: puntiamo a far finalmente decollare in Italia un vero sistema di valutazione». Ma che volete valutare che sti ECM non servono a un ca..o e scusi signor Ruonzi abbiamo da far mangiare qualcun altro oltre all'osservatorio ed ai provider? BUONGIORNO! |
Inviato da: Vince198
il 10/03/2021 alle 12:40
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