
STATUTO
Articolo 1 – Natura e scopo.
Il Partito Comunista dei Lavoratori si propone di diventare uno
strumento della lotta dei lavoratori e delle lavoratrici per la propria
piena emancipazione attraverso la conquista del potere politico, il
rovesciamento dei rapporti sociali di sfruttamento che caratterizzano
la società capitalistica, il completo superamento di ogni forma di
oppressione sociale, nazionale, razziale o di genere e la realizzazione
del comunismo come superiore forma di civiltà che consente il libero
sviluppo di ogni essere umano in un quadro di solidarietà e fratellanza
e di tutela e rispetto della natura da cui dipende l’avvenire delle
generazioni future.
Pertanto, il Partito Comunista dei Lavoratori si propone di unire
in una salda organizzazione democratica e centralizzata tutti gli
uomini e le donne, le persone che intendono agire insieme sul terreno
sociale, culturale e politico, sul piano nazionale e internazionale,
con il fine della rivoluzione socialista, attraverso la presa del
potere da parte dei lavoratori e l’instaurazione al posto dell’attuale
democrazia borghese (dittatura della borghesia) della democrazia dei
consigli dei lavoratori (dittatura del proletariato), eliminando ogni
forma di sfruttamento dell'uomo sui suoi simili, di devastazione
dell’ambiente e di saccheggio delle sue risorse.
Si propone altresì di riprendere, unire e valorizzare le migliori
esperienze di lotta di classe che si sono sviluppate negli ultimi
decenni, in particolare quelle che si sono fondate
sull’autoorganizzazione dei lavoratori e dei settori sfruttati e
oppressi, contro la concertazione sociale ed il compromesso di classe.
Nella sua azione il Partito Comunista dei Lavoratori si ispira al
marxismo rivoluzionario – storicamente abbandonato e tradito dalla
socialdemocrazia e dallo stalinismo –, inteso come il pensiero, l’opera
e la migliore eredità di Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburg, Trotskij,
Gramsci e delle organizzazioni rivoluzionarie di cui essi furono i
principali esponenti politici. Non un dogma religioso, ma un ricco
patrimonio di pensiero e di esperienze, tuttora essenziale come
strumento per l’analisi critica della realtà contemporanea e come guida
per l’azione politica, la quale si articola, essenzialmente, su quattro
linee programmatiche e di indirizzo fondanti:
a) L'opposizione alle classi dominanti e ai loro governi, siano essi di centrodestra o di centrosinistra.
b) La prospettiva di un governo delle lavoratrici e dei lavoratori
che abolisca il modo di produzione capitalistico e riorganizzi la
società su basi socialiste.
c) Il collegamento costante tra gli obbiettivi di lotta immediati e la prospettiva di fondo dell'alternativa anticapitalistica.
d) La prospettiva di un'alternativa socialista internazionale, e
quindi di un'organizzazione rivoluzionaria internazionale dei
lavoratori.
Articolo 2 - Condizioni e modalità di adesione
2.1 Possono aderire al Partito gli uomini, le donne e tutte le
persone che ne condividono programma e finalità, con particolare
riferimento ai quattro punti programmatici di cui all'articolo 1, che
si impegnano a sostenerli e ad attuarli; che partecipano attivamente ad
una sua struttura territoriale, alla sua vita e alle sue attività; che
rispettano lealmente lo statuto ed il dibattito nell’organizzazione.
2.2 Tutti i compagni e le compagne iscritti sono tenuti a
sostenere il PCL, non solo con il pagamento della tessera al momento
dell’iscrizione ma contribuendo economicamente alla sua vita e alla sua
azione periodicamente, secondo le disposizioni previste nello Statuto e
nei congressi del partito.
2.3 Il tesseramento è di norma annuale. Le richieste di adesione
sono accettate dalla sezioni territoriali o da una delle sue cellule
(come definite nell’art. 6). Nel caso di contestazioni sulle adesioni,
anche provenienti da compagni/e che richiedono la tessera, la decisione
è di pertinenza del Direzione (come definita dall’art. 10).
2.4 A partire dal tesseramento 2009 sono previste due diverse
modalità di adesione al Partito: l’iscrizione e l’iscrizione militante.
2.5 L’iscrizione è rivolta a compagni e compagne che aderiscono al
nostro programma, ma non sviluppano appieno una partecipazione ad un
partito d’avanguardia. Questa forma di adesione al PCL si configura
quindi come un percorso di avvicinamento o di accompagnamento
dell’iniziativa e delle attività del partito. Agli iscritti spetta la
partecipazione alle iniziative e all’intervento del Partito,
l’informazione sulla sua vita (documenti e materiali di discussione),
la partecipazione con diritto di intervento alle discussioni esprimendo
la sua opinione con un voto consultivo, il sostegno economico
all’organizzazione secondo le loro possibilità con una quota di entità
volontaria.
2.6 L’iscrizione militante è rivolta ai compagni che si impegnano
nelle strutture organizzate del partito e che contribuiscono,
soggettivamente ed economicamente, alla sua vita. Ai militanti spetta
la definizione del programma, della linea politica, dello statuto e
degli organi dirigenti del Partito Comunista dei Lavoratori (diritto di
voto attivo e passivo); l’impegno allo sviluppo del partito; la
partecipazione attiva al suo dibattito ed alle sue iniziative; il
puntuale sostegno economico all’organizzazione, secondo quanto
stabilito dallo Statuto e dalle disposizioni degli organismi dirigenti
in merito.
2.7 La scelta della forma di adesione, la semplice iscrizione o la
militanza, è una scelta individuale di ogni iscritto, che viene
indicata sulla tessera al momento dell’iscrizione. Questa scelta può
essere modificata successivamente nel corso dell’anno una sola volta.
Articolo 3 – Il sostegno al Partito
3.1 Tutti gli iscritti/e al PCL devono sostenere l’attività del
partito secondo le proprie possibilità. E’ infatti compito ed impegno
di tutti/e gli/le iscritti/e, militanti e non, ad un sostegno economico
al partito, versato in base alle concrete disponibilità. L’adesione a
questo dispositivo degli iscritti/e è volontaria, tenendo conto della
situazione economica di ognuno (stipendio, situazione familiare,
contesto in cui si vive, ecc), mentre è compito dei militanti
provvedere ad un sostegno stabile e continuativo, secondo le modalità
stabilite nei successivi articoli.
3.2 Dal 2009 gli iscritti militanti dovranno contribuire con una
quota minima mensile proporzionale al proprio reddito reale (al netto
della tassazione e complessivo di tutte le proprie entrate), secondo la
progressione di un punto percentuale ogni 500 euro: 1% sino a
cinquecento euro netti mensili, 2% per la parte di reddito dai 500 sino
a 1000, 3% dai 1000 ai 1500, ecc. La percentuale è quindi calcolata
relativamente ad ogni quota di reddito: ad esempio, se un reddito netto
complessivo di 1.200 euro, la quota mensile si calcola sommando le
diverse percentuali relative alle diverse quote di reddito: 1% sui
primi 500 euro (5 euro) più il 2% dai 500 ai 1000 (10 euro), più il 3%
dai 1000 ai 1200 (6 euro), per un totale di 21 euro.
3.3 Le quote mensili sono comprensive di tutti i contributi
stabilmente versati all’organizzazione (strutture locali e nazionale)
ed è intesa come quota minima, salvo eccezioni che potranno tenere
conto dei carichi familiari o di vita dei singoli iscritti/e (nucleo
famigliare, parenti a carico, particolari condizioni di salute, ecc),
concordando con il gruppo dirigente della sezione il proprio contributo
effettivo (riducendolo entro una certa parte della quota, individuata
da una decisione della Direzione).
3.4 La Direzione Nazionale determina a carico di ogni sezione
provinciale la parte delle quote dei propri militanti da trasferire al
centro nazionale, tenendo conto di alcuni parametri, ovvero: numero di
militanti, posizione economica e situazione lavorativa dei militanti
(ad esempio chi è disoccupato non è tenuto al pagamento della quota
mensile), carichi familiari o di vita degli iscritti, eventuali spese
di affitto della sezione. I coordinatori di sezione si preoccupano di
raccogliere le quote e di versarle mensilmente agli organismi dirigenti
nazionali.
3.5 I militanti che sono ingiustificatamente in ritardo di oltre
tre mesi nel pagamento delle quote, perdono diritto di voto e se membri
di organismi dirigenti sono sospesi dagli stessi. Nel momento in cui
regolarizzano la loro posizione (comprensiva degli arretrati), la
perdita del proprio diritto di voto e la sospensione dagli organismi
dirigenti è annullata. Se il ritardo supera i sei mesi decadono dalla
qualifica di militanti e dagli organismi dirigenti di cui sono
eventualmente membri. I militanti hanno il diritto di conoscere
tempestivamente la scadenza del proprio ritardo di versamento e le sue
conseguenze, da parte dell’organismo dirigente della sezione
provinciale che ha l’obbligo di presentare un resoconto riepilogativo
dello stato dei versamenti ai militanti stessi.
3.6 Il comitato politico, con voto a maggioranza, può modificare
l’indicazioni quantitative delle quote stabilite nel comma 3.2 e 3.3.
3.7 Il militante che ricopre cariche politiche, amministrative,
sindacali o pubbliche di qualsiasi natura, opera nel rispetto dei
principi e del programma difeso dal partito. I militanti eletti nelle
assemblee rappresentative dello Stato borghese rimangono tribuni
comunisti rivoluzionari e sono responsabili non davanti agli elettori,
ma al partito e al suo programma, cui subordinano ogni attività.
L'indennità di carica e ogni emolumento percepito dagli eletti nelle
istituzioni borghesi di ogni ordine e grado vanno integralmente versati
alle casse del partito. Il partito coprirà le spese di mandato e
corrisponderà all'eletto (se consigliere regionale o parlamentare) uno
stipendio non superiore alla retribuzione media degli operai.
Articolo 4 - Democrazia interna e unità nell'azione
4.1 La vita, l'organizzazione e l’operare del partito sono retti
dai principi di democrazia e di centralismo: massima democrazia nella
formazione delle decisioni e degli organi dirigenti e, congiuntamente,
massima unità nel momento dell’azione.
4.2 Caratterizzandosi come un partito programmatico e di
avanguardia, inoltre, il PCL definisce comunque il suo dibattito
all’interno del proprio progetto rivoluzionario, consentendo ed
incoraggiando la discussione e l’articolazione delle diverse posizioni
politiche sulle strategie per la conquista del potere, sull’analisi
della fase, sulle tattiche per sviluppare la lotta di classe ed il
partito, sulla linea politica contingente.
4.3 Il Partito Comunista dei Lavoratori quindi riconosce la
pluralità di opinioni e di contributi quale fattore di arricchimento
nel quadro del programma. In particolare il PCL riconosce il diritto a
organizzare collettivamente la propria posizione politica nel Partito
(diritto di tendenza e di frazione) e rifiuta i metodi burocratici per
la risoluzione dei problemi di discussione interna. E’ quindi diritto
intangibile degli iscritti e dei militanti all’espressione nel partito,
individuale e collettiva, delle proprie posizioni politiche.
4.4 Per tendenza si intende un gruppo di iscritti/e (maggioranza
o minoranza che siano) che, in dissenso con il resto
dell’organizzazione su aspetti significativi della sua politica,
decidono di coordinarsi tra loro per massimizzare la propria battaglia
politica interna. La tendenza non ha vincoli di disciplina interna.
Essa, terminata la fase preparatoria, deve costituirsi sulla base di un
testo politico scritto. L’adesione ad una tendenza è esclusivamente
individuale.
4.5 Per frazione si intende un gruppo di iscritti/e che,
considerando di essere in dissenso con il resto dell’organizzazione
(maggioranza o minoranza che siano), su elementi centrali di strategia
o di programma generale, decidono di coordinarsi strettamente per
sviluppare la propria battaglia politica interna su tali questioni,
costituendosi direttamente in frazione. La frazione si distingue dalla
tendenza per il rileivo del dissenso e per la maggior strutturazione
organizzativa, che comporta di norma la costituzione di organismi di
direzione della frazione e, eventualmente, l’instaurazione di una
disciplina di voto. Non è comunque consentita un’attività politica
indipendente esterna all’organizzazione (frazione pubblica). L’adesione
ad una frazione è esclusivamente individuale.
4.6 Il riconoscimento del diritto di tendenza e di frazione
implica la rigida applicazione della rappresentanza proporzionale delle
diverse posizioni politiche, espresse in modo autodeterminato, negli
organismi dirigenti e nei congressi, l’accesso a tutti gli strumenti
dell’organizzazione (locali, attrezzature, ecc), l’espressione e la
circolazione di contributi, materiali, documenti, mozioni di singoli,
tendenze o frazioni che ne facciano richiesta.
4.7 La libera espressione e circolazione nel Partito dei diversi
contributi individuali e collettivi, per raggiungere il corpo del
partito e non sue singole parti, deve preferibilmente trovare
realizzazione attraverso appositi strumenti informativi e di dibattito
(bollettini cartacei ed elettronici, mailing list, ecc). E’ comunque
diritto di tutti gli iscritti ed i militanti far circolare contributi e
documenti nel Partito, formalmente ed informalmente, e riunirsi per
definire la propria posizione politica e costituirsi in tendenza o
frazione.
4.8 L’espressione di una posizione particolare o di un dissenso
politico, individuale o collettivo, all’esterno del Partito (interventi
in assemblee, siti internet, mailing list, articoli, riviste, ecc) è
necessario sia caratterizzata da un criterio di prudenza e accortezza
per non danneggiare l’immagine e l’azione del partito. E’ comunque
fatto obbligo a tutti gli iscritti e militanti di esprimere prima nelle
strutture del partito (cellula, sezione, organismi dirigenti a seconda
del proprio luogo privilegiato di militanza) le proprie posizioni
politiche particolari.
4.9 La linea politica dell’organizzazione, le scelte e la
collocazione del partito, le priorità d’azione ed i settori di
intervento delle sue strutture sono indicati dai gruppi dirigenti
centrali del PCL, democraticamente eletti in sede congressuale e
liberamente oggetto, all’interno del partito, di critica, dissenso ed
opposizione politica organizzata. Il gruppo dirigente centrale ha
quindi facoltà di intervenire, riprendere e correggere le posizioni di
singoli, organismi e strutture territoriali secondo quanto previsto da
questo Statuto.
Articolo 5 - Strutture
Le strutture del Partito Comunista dei Lavoratori sono: i Nuclei,
le Cellule, le Sezioni, i Coordinamenti regionali, il Comitato
Politico, la Direzione, le Commissioni di settore, il Comitato
esecutivo, il Congresso Nazionale.
Articolo 6 – Le cellule e le sezioni locali
6.1 Le Sezioni sono le strutture di base del Partito e si
costituiscono di norma su base provinciale: all’interno di ogni
provincia può esistere di norma un'unica sezione, a cui fanno capo
tutti gli iscritti/e residenti, domiciliati o che lavorano in quella
provincia. Eventuali eccezioni a questa norma devono essere
politicamente motivate e autorizzate dalla Direzione (di cui all’art.
10).
6.2 Una sezione può costituirsi sulla base di almeno 5 (cinque)
iscritti. Nel caso che in una provincia siano presenti meno di 5
iscritti, questi si costituiscono in Nucleo e agiscono in coordinamento
con le strutture regionali.
6.3 Unico organo decisionale della sezione provinciale è
l’assemblea di tutti i tesserati al PCL, aderenti e militanti, che
votano secondo le disposizioni previste da questo Statuto (art. 2).
Ogni sezione elegge come organo gestionale un Comitato ed,
eventualmente, un coordinatore od un coordinamento con funzioni
esecutive.
6.4 L’assemblea degli iscritti decide, sulla base della
conformazione del territorio, del numero degli iscritti e
dell’individuazione di particolari settori di intervento, la
costituzione di Cellule territoriali, di luogo di lavoro o di
intervento, formate da almeno tre compagni. La cellula è una struttura
operativa di intervento territoriale o settoriale: l’unica struttura
politica e decisionale è la sezione, che deve riunire regolarmente
tutti gli iscritti. Ogni cellula elegge al suo interno, con
un’assemblea degli iscritti, un proprio coordinatore.
6.5 Il Comitato di sezione ha la responsabilità di rappresentare
la sezione all’esterno; di convocare le riunioni; di moderarne i
dibattiti; di coordinare le diverse responsabilità (stampa, finanze,
ecc.) e le diverse attività della sezione stessa. Queste funzioni e
responsabilità possono essere suddivise fra i membri del Comitato
stesso. I coordinatori di cellula, ove non eletti nel Comitato di
sezione, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso. Il
Comitato, in presenza di posizioni politiche diverse formalizzate con
un documento a carattere nazionale o locale (autodeterminato dai
presentatori), deve essere rappresentativo per proporzione diretta
delle differenti posizioni.
Articolo 7 - I Coordinamenti regionali.
7.1 Di norma si costituisce a livello regionale un coordinamento
con la responsabilità di promuovere la costruzione del Partito nel
rispettivo ambito territoriale, di coordinare le attività delle diverse
sezioni e di promuovere iniziative comuni tra le diverse province.
7.2 Il Coordinamento regionale quindi non è una struttura né di
direzione né di collegamento organizzativo tra il centro nazionale e le
sezioni provinciali. Non ha compiti di discussione o supervisione del
dibattito o delle iniziative delle singole sezioni, né è cinghia di
trasmissione della linea politica alle singole sezioni.
7.3 Il Coordinamento regionale è composto da un compagno per
sezione provinciale (2 nel caso di sezioni con più di 30 iscritti) ,
indicati dal Comitato di sezione. Nel caso si costituiscano documenti
congressuali o tendenze organizzate che riportino sulle proprie
posizioni almeno il 15% dei voti in una Regione, è loro diritto
indicare un componente nel coordinamento, nel caso esso non sia già
stato indicato dai Comitati di sezione ed il coordinamento regionale
sia composto da almeno tre membri. Il coordinamento regionale può
eleggere un coordinatore regionale.
Articolo 8 – Il congresso e l’assemblea dei delegati
8.1. Il congresso del Partito Comunista dei Lavoratori definisce il
programma, l’analisi, la linea politica e l’organizzazione del partito.
8.2. Il congresso è convocato dal comitato politico a cui spetta
di stabilirne il regolamento e di proporre l’ordine del giorno, sulla
base delle norme elettive e di confronto politico previste dallo
statuto.
8.3. Un quinto delle sezioni regolarmente costituite (con voto a
maggioranza dei suoi iscritti militanti), un quarto dei membri del
comitato politico o il 15% degli iscritti, firmando individualmente un
documento, possono richiedere la convocazione straordinaria del
Congresso al Comitato politico, che è tenuto a convocarlo nei tempi più
brevi per riunirlo entro sei mesi dalla presentazione della richiesta,
secondo le modalità previste dallo Statuto.
8.4. Il congresso è convocato di norma ogni due anni.
8.5. Il comitato politico può indire su specifici ordini del
giorno, un assemblea per delegati o dei gruppi dirigenti allargati, con
un apposito regolamento sulla base delle norme di voto previste dallo
statuto.
Articolo 9 – Il Comitato Politico
9.1 Il principale organismo di indirizzo politico del PCL tra due
congressi è il Comitato Politico, che ricompone gli organi dirigenti
centrali del partito con una rappresentanza dell’articolazione
territoriale e politica dell’organizzazione. Tenendo quindi in
considerazione le esigenze di centralizzazione della propria azione,
l’articolazione del proprio intervento e della propria strutturazione
nei diversi territori, la composizione delle diverse posizioni e
tendenze dell’organizzazione il Comitato Politico definisce le
principali scelte politiche ed organizzative del PCL, secondo le linee
ed i deliberati del congresso del PCL.
9.2 Il Comitato politico è eletto al congresso del PCL, formato da tra diverse componenti:
- componente territoriale: i compagni/e eletti, sulla base delle
norme previste dallo statuto, dai delegati/e al congresso del PCL
riunitisi in assemblee per regioni di appartenenza, proporzionalmente
al numero ufficiale dei votanti per il congresso in ciascuna Regione,
- componente politica: un’eventuale quota di riequilibrio delle
componenti e tendenze politiche, su indicazione dei compagni/e
sostenitori di dette posizioni politiche (delegati al congresso del
PCL) e ratificata con un voto del congresso.
9.3 Il Comitato politico è composto di norma da 45 compagni più la
quota di eventuale riequilibrio politico delle eventuali posizioni
politiche.
9.4 Per particolari, motivate ed urgenti esigenze politiche,
organizzative o di rappresentanza politica è possibile per il Comitato
Politico cooptare nuovi membri, con un voto favorevole sia della
maggioranza assoluta dei membri del Comitato Politico e sia di almeno
dei ¾ dei votanti. Le cooptazioni non sostitutive non potranno superare
in ogni caso il numero di cinque compagni.
9.5 Qualora iscritti, singolarmente o collettivamente, esprimano e
consolidino posizioni politiche in evidente contrasto con le basi
programmatiche essenziali del partito, il comitato politico può
adottare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei loro
confronti la misura dell’allontanamento dal Partito.
9.6 Il Comitato Politico si riunisce periodicamente, almeno 2
volte in un anno. Al Comitato Politico spetta, infine, di convocare il
congresso del PCL, di definirne il Regolamento e votarne i documenti
sottoposti al dibattito.
9.7 Il Comitato politico, nel caso valuti esistano gravissimi
problemi di relazione colla Direzione, ha la facoltà, con voto a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, di decidere la decadenza
della Direzione, convocando contestualmente il congresso straordinario
del Partito. In tale evenienza il Comitato Politico provvede ad
eleggere, secondo le norme di voto previste dallo Statuto
(proporzionalità delle posizioni politiche presenti al suo interno in
quel dato momento), una commissione congressuale di garanzia che assume
tutte le funzioni ed i diritti della Direzione.
Inviato da: stuntman2
il 04/03/2008 alle 09:33
Inviato da: hunkapi_genova
il 07/02/2008 alle 22:33
Inviato da: hunkapi_genova
il 20/01/2008 alle 02:03
Inviato da: Hunkapi_english
il 31/12/2007 alle 15:43
Inviato da: hunkapi_genova
il 27/12/2007 alle 14:07