Lo zibaldone

Sicurezza stradale - Otello Celletti, parla di ALCOL e ETILOMETRO


Non di rado, leggiamo di incidenti stradali con coinvolte persone che si trovavano alla guida in stato di ebrezza alcolica. Le norme del codice della strada, sono in tal senso evolute continuamente dall'emanazione del Dlgs 285/1992 e non solo dal punto di vista repressivo (art. 186), ma anche preventivo. La Legge 2 ottobre 2007, n. 160 ha a tal proposito inserito all'art. 6, un provvedimento che può rendere coscienti del proprio stato di salute, prima di metterci alla guida. Al comma due, infatti leggiamo:"2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi  orario,  spettacoli  o  altre  forme  di  intrattenimento,  congiuntamente all'attivita'  di  vendita  e  di  somministrazione  di  bevande  alcoliche,  devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed  assicurarsi  che  all'uscita  del  locale  sia  possibile  effettuare,  in  maniera volontaria  da  parte  dei  clienti,  una  rilevazione  del  tasso  alcolemico;  inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:a)  la  descrizione  dei  sintomi  correlati  ai  diversi  livelli  di  concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo."L'inasprimento delle sanzioni, e l'abbassamento dei limiti a zero alcol, ha coinvolto i neopatentati, i minori di anni 21 ed i conducenti professionali, ma non le forze di polizia ed i conducenti dei mezzi di soccorso in genere e su questo ci sarebbe molto da discutere. Ulteriore inasprimento, con l'estensione della giurisprudenza all'art. 189 c. 6 del CDS, per coloro che in caso di incidente stradale con lesioni personali, si allontanano sia pure dopo aver soccorso il ferito, ma prima dell'arrivo dell'organo di polizia stradale, sottraendosi così a quei controlli ed accertamenti, fra i quali quello consentito dall'art. 186 c. 3, tipici in caso di incidente stradale.Veniamo adesso proprio ai controlli. Per neopatentati e conducenti professionali, sono previste tre prove con lo strumento omologato; differentemente per gli altri conducenti, le prove sono rimaste due, generalmente precedute da un precursore, che omologato non lo è e che serve esclusivamente per capire se si deve procedere al successivo controllo con etilometro o meno (per esempio una forma di precursore è anche quello che vi dovrà fornire su richiesta e non obbligatoriamente gratis, il gestore dei locali indicati dalla citata legge 160/2007).Facciamo adesso l'esempio più banale: l'incidente stradale. L'organo di polizia stradale che interviene, vi "invita" di norma ad effettuare un test con strumento non omologato; lo strumento utilizzato può fornire un valore numerico o solamente qualitativo; poco importa, poichè il numerico non avrebbe in tal caso nessun valore. Infatti, in caso di risultato positivo, l'organo di polizia vi "invita" ad effettuare il primo dei due test con etilometro omologato, sia che questo si trovi sul posto, sia che si trovi presso l'ufficio di polizia, dove sarete invitati a recarvi, chiaramente accompagnati e non alla guida. Come avete notato, ho sempre usato il termine "invita", poichè l'art. 186 prevede al comma 7, anche la possibilità del rifiuto.Bene, allora se so di aver bevuto, mi rifiuto, saluto tutti e torno a casa! Sicuro nini, è vero che le leggi italiane sono estremamente garantiste, spesso al limite del ridicolo, ma è anche vero che per la guida in stato di ebrezza una strizzatina l'è stata daha.Chi si rifiuta è soggetto appunto a comunicazione di notizia di reato, con sanzioni simili a quello del limite massimo, confisca del veicolo se di proprietà, ritiro immediato della patente. Quindi non mi rifiuto, anche perchè, non è come comunemente si dice che basta un bicchierino; di bicchierini ne occorrono diversi e dipende da vari fattori (comunque un'idea ce la facciamo leggendo le tabelle allegate alla L. 160). Decido quindi di effettuare il test che non viene eseguito con il cosiddetto palloncino, ma con un etilometro omologato che, in Italia, solitamente è per tutte le forze di polizia il DRAGER 711OMKIII.
Ed ecco brevemente come funziona. L'etilometro è uno strumento di misurazione utilizzato per determinare il valore  dell'alcool, ovvero  dell'etanolo contenuto nel sangue, attraverso l'analisi dell'aria alveolare espirata. L'etanolo, dopo essere ingerito, viene infatti rapidamente assorbito dallo stomaco e dall'intestino tenue e si distribuisce in tutta l'acqua corporea.  La maggior  parte  (circa il 90%) dell'etanolo  viene metabolizzato nell'organismo, mentre una piccola parte  viene eliminata  nelle urine, nel sudore e nell'aria espirata. La concentrazione alcoolemica viene indicata  in g/l, in modo da determinare il superamento dei limiti fissati dal codice  della strada. La proprietà più importante dell'etanolo  per cui può essere rilevato nell'espirazione umana è che quando il sangue contenente l'alcool, attraversa la zona  dei polmoni, espelle attraverso la respirazione parte  di esso, che  è sempre proporzionale alla quantità presente in quel momento nel sangue. Per questo motivo analizzando la quantità di alcool etilico espulso con la respirazione si può misurare il livello di alcolemia. Premesso che ogni strumento è corredato di un libretto metrologico, con la registrazione delle operazioni di controllo subite dall'apparecchio presso il Centro prove del ministero dei Trasporti, l'articolo 4 del D.M. 186/90, stabilisce che ogni etilometro deve riportare su una targhetta inamovibile l'indicazione del nome del costruttore, del tipo di apparecchio, degli estremi della omologazione conseguita e del numero di identificazione del singolo apparecchio. Ad ulteriore garanzia dell'utente, lo strumento, debitamente sigillato con piombatura, stampa al termine di ogni prova, uno scontrino con riportati il risultato della prova in g/l, il nome e la matricola dell'etilometro, l'ora in cui è stata effettuata la prova; l'operatore di polizia addetto all'apparecchio, dovrà indicare il proprio nominativo e firmare lo scontrino. Abbiamo precedentemente detto che le nostre leggi sono estremamente garantiste; a tal fine occorre precisare che la prova mediante etilometro, è atto irripetibile di polizia giudiziaria e l'utente deve essere informato della possibilità di farsi assistere da un legale e quindi questi "può" chiedere di essere assistito da un legale. Il "può" è virgolettato, in quanto la prova si svolgerà comunque anche in assenza di difensore, sia pure ne fosse richiesta la presenza e qualora questi non potesse giungere sul posto in un lasso di tempo ragionevole, nel caso specifico brevissimo e per ovvie ragioni: la presenza di alcool nel sangue segue un andamento a parabola, partendo da valori di ingresso sostanzialmente bassi,  per poi incrementare sino al livello di massima intossicazione e, da lì, scendere sino all'annullamento. Da qui la necessità di operare a breve distanza dal momento in cui l'utente della strada è stato fermato o è stato coinvolto in incidente. Ogni etilometro ha inoltre un sistema di autodiagnosi che si avvia all'accensione elettrica dell'apparecchio e al termine di ogni singola misura, in grado di segnalare se nell'ambiente in cui opera lo strumento vi sono residui di alcol nell'aria o altre sostanze che interferiscono sul sistema di misurazione, se il soggetto ha appena ingerito alcol (presente nel cavo orale ed introdotto per primo al momento di iniziare l'espulsione dell'aria nel boccaglio), se la tensione elettrica o la temperatura esterna non sono compatibili per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Lo strumento, ordina la tempistica e le modalità delle operazioni, lasciando all'ufficiale di P.G. poca iniziativa, se non quella di utilizzare ad ogni prova, un boccaglio diverso e da ripetere le prove ad intervallo non inferiore a cinque minuti una dall'altra (art. 379 c. 2 Reg. Attuazione del CDS). Il metodo è infallibile? Certo che no, ad iniziare dal sistema di conversione che permette di passare dalla concentrazione di alcol nell'aria espirata (misurata in milligrammi per litro dall'apparecchio) alla concentrazione di alcol nel sangue (misurata in grammi per litro). Il fattore di conversione, non è uguale per tutti ed ha numerose varianti, tuttavia è stato deciso di fare una media e utilizzare questa come valore uguale per tutti. Si è deciso per 2100, ben sapendo però che in realtà esso può variare da 1200 fino a 3100. E' evidente che tale scelta può portare ad ingiuste sanzioni, contrarie a tutte le norme del diritto, sconfessando quel criterio di garantismo più volte sopra citato, tuttavia questo è un problema che non può assolutamente diventare oggetto di discussione sulla strada, poichè indipendente dalla volontà dell'operatore
. Cos'è invece che dovrà essere osservato o fatto osservare a chi effettua la prova? Intanto che il conducente,  non abbia assunto alcolici da almeno 10/15 minuti, altrimenti il sensore segna l'alcol presente nella bocca e nella saliva, non quello in circolo nel sangue; stessa precauzione per chi nei minuti immediatamente precedenti, ha ingerito cioccolatini o dolci contenenti alcol, oppure fumato immediatamente prima di espirare. Se ciò avvenisse, nessuna paura, se non quella di rovinare lo strumento; per quanto riguarda il test, abbiamo detto che questo viene eseguito su due prove separate da non meno cinque minuti l'una dall'altra e quindi, anche nel caso di un risultato falsato alla prima prova, la seconda risulterebbe realistica e, con il criterio del favor rei, viene considerato sempre il risultato favorevole al conducente.Quali sono i tentativi più frequenti per aggirare od ingannare gli operatori di polizia e lo strumento
? E' evidente, che dovendo soffiare in maniera ininterrotta per circa quindici secondi, il primo tentativo di "meleggiare" l'operatore, è quello di fingere di non riuscire nell'eseguire la prova stessa, espirando un volume insufficente di aria; il ministero, con propria circolare, ha stabilito che la prova può ritenersi validà, ancorchè lo strumento certifichi un "volume insufficente". Qualora il volume sia troppo basso da non riuscire a dar nessun risultato, questo non può che ritenersi quale rifiuto di effettuare la prova e si procede ai sensi dell'art. 186. c. 7 ; si specifica infatti, che anche chi soffre di asma, è in grado di eseguire la prova. Gli altri metodi per "aggirare" il test o smaltire velocemente l'alcol, sono totalmente illusori. E' evidente che l'alcol nel sangue viene smaltito con l'attività fisica ma con una velocità talmente lenta, che occorrerebbe una corsa tanto lunga che uno si salva si dall'etilometro, ma a favore di un defibrillatore. Per il resto, astenetevi dal bere olio, uova, litri d'acqua o mangiare pacchi di gomme da masticare.Per concludere, due recenti e curiose sentenze della Cassazione in materia :- E' punibile il ciclista che guidi ubriaco, in quanto il reato e la pena prevista sono identici a prescindere dal veicolo usato (Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 10684 del 19 marzo 2012) .- L'essere sorpresi a dormire ubriachi
nella propria macchina in sosta può configurare il reato di guida in stato di ebbrezza, risultando la sosta, una fase della circolazione. (Suprema Corte di Cassazione la sentenza n. 5404 del 10 febbraio 2012.
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