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Associazione Nazionale per lo Sviluppo la Valorizzazione delle Imprese in Italia e loro Tutela

 
 
 
 
 
 

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Patentino frigoristi

Patentino frigoristi, operativo il Registro telematico nazionale

60 giorni per iscriversi e certificarsi, prorogabili di altri 6 mesi richiedendo il certificato provvisorio, e 180 per prendere il patentino a partire dall'11 febbraio

Il 12 febbraio scorso è uscito il “Registro Telematico Nazionale” nel quale dovranno iscriversi persone ed aziende che operano nella refrigerazione e condizionamento.

Il Registro è stato creato per censire i tecnici che effettuano operazioni di installazione, manutenzione, recupero e ricerca perdite su impianti che contengono refrigeranti fluorurati, indipendentemente dalla quantità in essi contenuta.

Ora che è stato emanato il Registro, tutti coloro che hanno già superato con esito positivo l’esame potranno iscriversi immediatamente. L’iscrizione viene effettuata telematicamente sul sito www.fgas.it. Coloro i quali devono ancora provvedere avranno a disposizione due mesi di tempo per iscriversi e certificarsi, prorogabili di altri 6 mesi, richiedendo il certificato provvisorio. Dopo tale periodo non potranno più operare nel rispetto delle norme.

Ricordiamo che l’art. 13 del DPR 43 ha istituito il Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, gestito dalle Camere di commercio regionali per via esclusivamente telematica. Il gestore del Registro, Ecocerved, ha elaborato il sito dimostrativo www.fgas.it, utilizzabile per adempiere a tutti gli obblighi previsti dal DPR 43: entro 60 giorni dalla pubblicazione, tutti gli addetti e le imprese che operano su apparecchiature contenenti f-gas dovranno iscriversi al Registro e potranno richiedere un certificato provvisorio della durata di sei mesi. Entro tale periodo, sia le imprese che gli addetti dovranno ottenere la certificazione definitiva, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato.

Il Registro è costituito da diverse sezioni:

- sezione degli Organismi di certificazione;

- sezione delle persone e delle imprese con certificato provvisorio;

- sezione delle persone e delle imprese con certificato definitivo;

- sezione delle persone esenti dalla certificazione per deroghe o esenzioni previste dal DPR 43;

- sezione delle persone e delle imprese con certificato rilasciato da altro Stato membro.

L’iscrizione alle sezioni di cui sopra, dovrà essere effettuata dai diretti interessati o da altre figure da loro delegate (consulenti, Associazioni, ecc.), mentre l’Organismo di certificazione (ICMQ) ha il compito di inserire i dati relativi alle certificazioni rilasciate sia alle persone che alle imprese; inoltre è tenuto ad aggiornare annualmente il Registro per comunicare lo stato della certificazione (validità, sospensione o revoca).

Il Decreto sanzioni

Altra importante novità è l’emanazione del Decreto Sanzioni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri (leggi tutto), che prevede sanzioni per gli operatori/proprietari degli apparecchi di refrigerazione, condizionamento aria, sistemi antincendio e pompe di calore per il mancato controllo periodico delle macchine e per la mancata tenuta del registro delle apparecchiature. Inoltre sanzioni sono previste per l’utilizzo di personale non qualificato, cioè non in possesso del relativo patentino frigoristi.

Nuovo format per il registro delle apparecchiature

Inoltre, il registro delle apparecchiature (da molti paragonato al libretto d’impianto delle caldaie) è stato uniformato con un format rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e scaricabile dal sito del Ministero.

LA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEL PERSONALE NEL SETTORE F-GAS

Le imprese

Le imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature contenti f-gas devono avvalersi di personale certificato ed essere a loro volta certificate da un Organismo di certificazione. L’RT-29 ACCREDIA stabilisce che l’impresa deve impiegare addetti certificati in numero sufficiente da coprire il volume d’attività relativa agli f-gas e stabilisce dei criteri per verificare la coerenza tra i due dati.

La certificazione dell’impresa viene effettuata direttamente da Organismi accreditati da Accredia (ICMQ), con propri ispettori qualificati, attraverso un audit in campo presso la sede dell’impresa e con un sopralluogo presso un cantiere di installazione.

L’audit è volto a verificare, che l’impresa sia in possesso dei seguenti requisiti:

- Piano della qualità relativo al servizio offerto (un utile riferimento può essere la norma UNI ISO 10005:2007);

- impieghi personale certificato;

- il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione adeguati strumenti e procedure.

Il certificato ha una durata di cinque anni e l’impresa sarà oggetto di due verifiche ispettive nell’arco di validità della certificazione (la prima verifica in fase di certificazione), mentre le altre verifiche annuali verranno svolte per via documentale, senza sopralluogo presso l’impresa. Il rinnovo avverrà con l’esecuzione di un nuovo iter di certificazione.

Le persone

L’obbligo di conseguire il cosiddetto patentino è stato regolamentato in base alle diverse tipologie di attività realizzate dall’operatore, e dunque suddiviso nelle diverse categorie:

- Cat. I Attività di controllo e recupero delle perdite, installazione, manutenzione o riparazione di qualunque tipo di impianto di refrigerazione

- Cat. II Attività di controllo e recupero delle perdite, installazione, manutenzione o riparazione di qualunque tipo di impianto di refrigerazione con carica inferiore a 3 kg (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato). Inoltre Può svolgere la ricerca delle fughe negli impianti con 3 kg o più di carica (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento (collegamento) sul circuito frigorifero

- Cat. III Il solo recupero del gas da impianti con meno di 3 kg di carica (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato)

- Cat. IV Può eseguire la ricerca delle fughe su impianti che contengono 3 kg o più di carica (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento (collegamento) sul circuito frigorifero.

L’esame consiste nella effettuazione di prova teorica e pratica. Nella parte teorica i candidati risponderanno ad un questionario di 30 domande a risposta multipla, mentre nella prova dovranno eseguire le attività previste dal Regolamento 303, fra le quali:

- saldobrasatura a tenuta stagna su un tubo utilizzato per l’impianto di condizionamento;

- prova di pressione per la tenuta dell’impianto;

- controllo dell’impianto per ricercare perdite di f-gas;

- installazione di un compressore alternativo, incluso avvio e arresto per verificarne il funzionamento;

- utilizzo dell’apparecchiatura per il recupero del refrigerante, evitando perdite.

L’esame deve essere condotto da un esaminatore e da un assistente qualificati dall’ODV. Ottenuta la certificazione, gli addetti dovranno gestire gli eventuali reclami dei propri clienti ed effettuare almeno una installazione all’anno. L’organismo di certificazione (ICMQ) avrà il compito di vigilare sul mantenimento di questi requisiti.

La certificazione ha una durata di dieci anni, al termine dei quali l’addetto dovrà sostenere un nuovo esame.

L’Organismo di Valutazione ODV

Non tutti sono al corrente che l’attività propria dell’organismo di certificazione accreditato da Accredia (ICMQ) può essere appaltata da quest’ultimo ad una organizzazione esterna (ad es. società di servizi, enti di formazione, associazioni etc..).

In tal modo verranno delegate le attività proprie dell’organismo accreditato (ICMQ) alle predette organizzazioni. Mentre queste ultime sono responsabili in toto della gestione dell’esame, condotto con proprio personale e strutture (esaminatore, assistente, aule per parte teorica e pratica) l’Organismo di certificazione (ICMQ) sarà invece responsabile del rilascio del certificato in quanto in possesso dell’accreditamento e della relativa responsabilità di quanto verificato in sede d’esame.

In particolare, ai fini della prova pratica, l’ODV dovrà mettere a disposizione un laboratorio di prova o spazio adibito allo svolgimento delle attività sopra indicate, e dotato delle relative attrezzature, quali ad es: stazione per operazioni di saldobrasatura; sistema di condizionamento dell'aria monosplit; attrezzature per ricerca fughe (gruppo manometrico e vacuometrico); unità di recupero; bilancia elettronica, termometro, pompa per vuoto etc..

Per maggiori informazioni e per effettuare le iscrizioni rivolgersi a: infoansvit@libero.it

 
 
 
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