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L'inquinamento elettromagnetico

Post n°2807 pubblicato il 22 Aprile 2020 da blogtecaolivelli

 

Nel 2011 la IARC - Agenzia Internazionale per la Ricerca

sul Cancro, ha indicato i campi elettromagnetici a radio-

frequenza, tipici dei telefoni cellulari come possibili cause

di alcuni tipi di cancro come glioma e neuroma auricolare

per gli utilizzatori abituali di telefoni cellulari, anche se per

quanto riguarda l'esposizione professionale e quella

ambientale si rimanda a ulteriori studi, essendo ancora

inadeguato trarre conclusioni.

La conseguenza è stata l'inserimento delle radiofrequenze

nella classe 2B, che include gli agenti con possibili effetti

carcinogeni.

Nella stessa classe si trovano oltre 250 agenti, alcuni dei

quali di ampia diffusione, che possono diventare cancerogeni

come il nichel (che produce reazioni individuali molto

intense, per interazione con le proteine), acetaldeide

acrilonitrileaflatossina M1Benzantracene, alcuni 

papillomavirus umaniisoprenepiombo, composti di 

metilmercurio, policlorofenoli, tioacetammide, il caffè 

ad altissime dosi (la caffeina è letale fra 150 e i 200 

mg/Kg, ma la IARC, nella monografia sottolinea che

bere il caffè non può essere classificato come

cancerogenico in quanto vi è un'evidenza per la vescica

urinaria e una relazione inversa per l'intestino crasso),

il nero di carbone (che come molti prodotti della

combustione è ricco di idrocarburi policiclici aromatici 

noti cancerogeni per l'uomo), il talco ( silicati come

l'amianto e il talco che è un fillosilicato sono via via sostituiti

da prodotti meno tossici come polveri proteiche); nel 2012

nel volume 102 Radiofrequency electromagnetic fields, si è

poi esposto compiutamente lo stato dell'arte delle indagini

relative.

Altri agenti non ionizzanti, come campi elettrici e magnetici

a estremamente bassa frequenza erano già stati esaminati

e pubblicati nel volume 80, classificandosi rispettivamente

di classe 3 (impossibilità con gli studi finora svolti di classifica-

zione degli agenti come cancerogeno o non cancerogeno),

e di classe 2B.

Nel marzo del 2015, uno studio sui ratti svolto dal

Prof. Alexander Lerchl della Jacobs Universität di Brema e dal

suo gruppo per conto dell'Ufficio federale tedesco per la

protezione dalle radiazioni ha dimostrato che il tasso di

crescita del cancro al fegato e ai polmoni generati da

sostanze chimiche aumenta sostanzialmente quando gli

animali sono irradiati permanente con campi e.m. analoghi

a quelli generati da cellulare.

 Questo studio conferma una ricerca svolta nel 2010 al

Fraunhofer Institut.Inoltre, i ricercatori hanno riscontrato

un tasso di crescita dei linfomi significativamente più' alto,

e scoperto che alcuni degli effetti si verificano anche per

intensità di campo inferiori ai limiti attuali.

 I meccanismi che scatenano questi effetti rimangono

sconosciuti.

Il Tasso d'assorbimento specifico varia a seconda del

modello di cellulare, e in generale l'antenna esterna,

perché è di tipo omnidirezionale, è più efficiente e impiega

quindi un segnale più debole di quello dell'antenna

incorporata.

Le esposizioni sono maggiori quando:

a) il segnale di ricezione non è ottimale, per

cui l'emissione dell'antenna è massima, ad

esempio nei veicoli in movimento;

b) nei luoghi chiusi (veicolo fermo o in movimento,

mura domestiche, ecc.) in cui l'effetto gabbia di

Faraday riflette le radiazioni sulle persone presenti

all'interno;

c) in presenza di oggetti metallici, magnetici e non,

vicino alla testa o al suo interno, per evitare fenomeni

potenzianti gli effetti del segnale quali i fenomeni di

riflessione, amplificazione, risonanza, ri-emissione passiva:

mezzi per camminare, sedie a rotelle, stampelle metalliche,

otturazioni odontoiatriche in amalgama e ponti dentali,

placche metalliche, viti, ganci, ornamenti del corpo,

orecchini, occhiali con montature metalliche.

L'Istituto Ramazzini nel 2018 ha terminato uno studio

pluriennale condotto su topi di laboratorio sottoposti a

radio frequenze riscontrando evidenze significative della

comparsa di tumori rari al cuore e al cervello.

Legislazione

Varie leggi specificano i limiti per i campi elettromagnetici,

vedi per esempio: Normativa Archiviato il 2 maggio 2006

in Internet Archive..

I limiti riguardano l'intensità e la frequenza dei campi.

Il limite all'intensità è volto a mitigare gli effetti termici del c

ampo con un'elevazione della temperatura corporea minore

di 1 °C, mentre il limite alla frequenza è inerente agli effetti

non termici del campo elettromagnetico, ovvero all'ipotesi

di una sua interferenza con la biologia e la fisiologia degli

esseri viventi in termini di una cessione di energia a certe

frequenze e di un'attività elettromagnetica, che modifica il

flusso di ioni, fornisce l'energia di attivazione di determinate

reazioni chimiche, ovvero il rallentamento/inibizione di quelle

dove il campo magnetico svolge un ruolo-guida.

In Italia

La legge quadro 36/01prevede per le intensità dei campi:

un limite di esposizione;

un valore di attenzione;

un obiettivo di qualità.

Il limite di esposizione è il valore che non deve mai essere

superato per le persone non professionalmente esposte

(quindi il pubblico).

La Cassazione ha pronunciato una delle prime sentenze

al mondo che riconosce un nesso di causalità fra uso

intenso del cellulare e tumore al cervello, obbligando

l'INAIL a indennizzare un manager bresciano.

Il valore di attenzione si applica, in pratica, agli ambienti

residenziali e lavorativi adibiti a permanenze non inferiori

a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che

siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi

e cortili esclusi i lastrici solari.

Sono quindi escluse, ad esempio, strade e piazze, per le

quali [non?] si applica il limite di esposizione.

L'obbiettivo di qualità è un valore che dovrebbe essere

raggiunto nel caso di nuove costruzioni.

Per i campi ad alta frequenza (da 0,1 MHz a 300 GHz)

il limite di esposizione previsto dal DPCM 8.7.2003

(G.U. n. 199) è compreso fra 20 V/m e 60 V/m a seconda

della frequenza.

Il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità sono invece

di 6 V/m, valori pari al doppio di quelli previsti in altre

nazioni fuori dalla UE. Nel canton Ticino il valore è di 3 V/m

alla base dell'antenna.

Trattandosi di campi ad alta frequenza non è necessario

specificare a parte il valore del campo magnetico, essendo

questo semplicemente proporzionale a quello elettrico.

Da notare che questi valori si applicano alle stazioni radio

base e non ai dispositivi mobili come i cellulari per i quali

invece non esiste una normativa.

A titolo di esempio, un cellulare con una potenza tipica di

1 W crea un campo di circa 6 V/m a un metro di distanza

e di 60 V/m a 10 cm.

Per la tabella con i valori si veda 

Per i campi a frequenza industriale (50 Hz) ossia quelli

generati dalle linee elettriche e cabine di trasformazione,

il DPCM 8 luglio 2003 nº 200 prevede un limite di esposizione

di 100 µT per l'induzione magnetica e 5000 V/m per il

campo elettrico; lo stesso DPCM fissa un valore di attenzione

per l'induzione magnetica a 10 µT e per l'obiettivo di qualità

a 3 µT.

Questi limiti vanno applicati, come per le alte frequenze, a

tutti i luoghi ad alta frequentazione e dove si prevede una

permanenza non inferiore alle quattro ore giornaliere ma,

rispettivamente, per le condizioni preesistenti alla data di

emanazione del DPCM e, relativamente all'obbiettivo di

qualità, ai nuovi progetti successivi a tale data.

Infatti, i decreti attuativi della suddetta legge-quadro

prevedono, per i campi ELF, un valore di attenzione di 10 µT

e un obiettivo di qualità di 3 µT (nuovi elettrodotti); per i

campi RF - RF/MW, un valore di attenzione di 6 V/m.

Tecniche di misurazione

Esistono sia limiti da misurare sul singolo impianto

(rilevazioni a banda stretta) sia limiti puntuali che riguardano

il campo totale generato da più impianti

(rilevazioni a banda larga):

con la tecnica a banda larga viene misurato l'effetto complessivo

della sovrapposizione di tutte le sorgenti presenti nel punto di

misurazione, di tipo molto differente (radar di potenza, ripetitori

radiotelevisivi, ponti radio, stazioni radio base per la telefonia

cellulare), senza potere quantificare il contributo dello specifico

impianto;

con la tecnica a banda stretta è effettuata con strumenti dotati

di risposta temporale tale da rivelare le caratteristiche degli

impulsi emessi (durata e frequenza di ripetizione dell'impulso),

e una dinamica sufficiente a sopportare intensità di picco che

possono raggiungere le migliaia di V/m.

Nel caso di misure effettuate in regime di campo vicino occorre,

inoltre, rilevare anche la componente magnetica.

Enti di controllo

L'ente ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) coordina

campagne di misura dell'elettromagnetismo a campione in

diverse località italiane o su richiesta delle autorità locali o

della popolazione. Lo stesso ente ARPA è responsabile

dell'autorizzazione riguardo l'installazione e la modifica

degli impianti Radio-TV-

Cellulari in coerenza con gli attuali standard di

 campo elettromagnetico previsto.

Sanzioni

Non sono previste sanzioni per gli impianti che superano

i limiti di legge, ma che contribuiscono a generare una

somma di campi magnetici superiori al limite consentito

per un'area abitata.

In ogni caso se sono superati i limiti totali o puntuali si

applicano comunque procedure cosiddette di "riduzione a

conformità" almeno per gli impianti di telecomunicazioni.

L'adeguamento degli impianti è imposto da province e

regioni, ed è a carico del titolare dell'impianto.

La violazione delle normative relative alle emissioni

elettromagnetiche non è menzionata nel D. Lgs. 231/2001,

e non comporta responsabilità amministrativa delle società

private o Enti.

Fra le sanzioni previste nel Decreto e non applicabili in caso

di violazione dei limiti di legge sulle emissioni

elettromagnetiche: interdizione dall'attività, sospensione

o revoca di concessioni o autorizzazioni o licenze funzionali

alla commissione dell'illecito, sanzioni pecuniarie, confisca,

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,

esclusione da contributi pubblici.

L'emissione di onde elettromagnetiche al di fuori dei limiti

previsti dalla legislazione non è infatti contemplato fra le

fattispecie di reati ambientali introdotte nel D. Lgs. 231/2001,

dal Decreto Legislativo n. 121/2011 (emesso in attuazione

della Direttiva 2008/99/CE, in materia di tutela penale

dell'ambiente).

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